Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/486

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/486 della Commissione, del 17 marzo 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le procedure relative alla qualifica di dichiarante CBAM autorizzato

Normativa europea32025R0486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce in dettaglio come presentare la domanda per diventare dichiarante CBAM autorizzato, come viene valutata e in quali casi può essere concessa, sospesa o revocata l’autorizzazione. Definisce inoltre la procedura di consultazione tra Stati membri e Commissione, le regole sulla garanzia, gli obblighi particolari per gli importatori di energia elettrica e le tutele in materia di dati personali. La disciplina è costruita per ridurre gli oneri amministrativi, favorire l’automazione tramite il registro CBAM e assicurare controlli su affidabilità, capacità finanziaria e rispetto degli obblighi CBAM.

Modalità di presentazione della domanda, valutazione, rilascio, monitoraggio e revoca della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato ai fini del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.

Ambito di applicazione

Si applica agli importatori e, più in generale, ai richiedenti che intendono ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato ai sensi del regolamento (UE) 2023/956 per importare nel territorio doganale dell’Unione le merci elencate nell’allegato I di tale regolamento. Si applica anche agli importatori di energia elettrica cui si applica l’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956, per i quali la qualifica opera senza domanda ma con obblighi informativi specifici. Rileva per le autorità competenti degli Stati membri, per la Commissione e per le parti consultate nella procedura di consultazione. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 28 marzo 2025; alcune disposizioni organizzative entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Restano fuori dall’ambito le persone che non importano merci CBAM o che non rientrano nelle ipotesi previste dall’articolo 5 del regolamento (UE) 2023/956.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/486 della Commissione

Il regolamento disciplina in modo organico le condizioni e le procedure per ottenere, mantenere e perdere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato nell’ambito del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere istituito dal regolamento (UE) 2023/956. L’intervento nasce dall’esigenza di uniformare la presentazione delle domande, ridurre gli oneri amministrativi tramite il registro CBAM e assicurare controlli coerenti su affidabilità, capacità finanziaria e rispetto degli obblighi CBAM.

Ambito soggettivo e funzionale

La disciplina riguarda gli importatori delle merci elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956 che vogliono importarle nel territorio doganale dell’Unione, nonché gli importatori di energia elettrica di cui all’articolo 5, paragrafo 4, dello stesso regolamento. Le regole sono rivolte alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione, che intervengono nella valutazione, consultazione e revoca dell’autorizzazione. Gli importatori di energia elettrica sono considerati dichiaranti CBAM autorizzati senza domanda, ma devono fornire specifiche informazioni all’autorità competente.

Presentazione della domanda

La domanda è presentata esclusivamente in formato elettronico tramite il registro CBAM (art. 1). Il richiedente deve fornire le informazioni richieste dall’articolo 5 del regolamento (UE) 2023/956; in caso di persona giuridica costituita in un paese terzo e rientrante in una particolare ipotesi doganale, devono essere indicati anche indirizzo nel paese terzo, indirizzo di stabilimento e numero EORI nello Stato membro di presentazione.

Ogni domanda riceve automaticamente un numero di riferimento unico. Il richiedente ha l’obbligo di comunicare senza indugio ogni modifica delle informazioni e può chiedere adeguamenti prima della decisione. Alcuni adeguamenti sono automatici e non richiedono motivazione; per altri è necessaria una giustificazione. Se gli adeguamenti sono sostanziali, l’autorità può respingere la domanda e richiedere una nuova presentazione.

Valutazione, termini e richiesta di informazioni supplementari

L’autorità competente deve decidere entro 120 giorni di calendario dal ricevimento della domanda (art. 4). Per le domande presentate prima del 15 giugno 2025, il termine è esteso a 180 giorni. Se l’autorità richiede informazioni supplementari, il richiedente deve rispondere entro il termine fissato, comunque non oltre 30 giorni, e il periodo di esame può essere prorogato fino a 30 giorni; la valutazione complessiva non può comunque superare 180 giorni.

Ai fini dell’istruttoria, l’autorità può avvalersi di conclusioni di esperti, di terzi e di audit forniti dal richiedente, e deve documentare la propria valutazione. Se il richiedente non è costituito nello Stato membro di presentazione, la domanda è respinta.

Contraddittorio e impugnazioni

Prima di un eventuale rifiuto, l’autorità competente deve informare il richiedente dell’intenzione di respingere la domanda e concedergli un termine per presentare osservazioni, non superiore a 30 giorni (art. 6). La decisione finale tiene conto delle osservazioni ricevute. Se il rifiuto è impugnato, il registro CBAM deve riportare l’esistenza del ricorso e il relativo esito.

La decisione produce effetti dalla sua registrazione nel registro CBAM e dalla notifica effettuata tramite il medesimo registro (art. 7). Se è richiesta una garanzia ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/956, la decisione prende effetto solo dal giorno di registrazione della garanzia.

Importatori di energia elettrica

Per gli importatori di energia elettrica a cui si applica l’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956, il regolamento impone un obbligo informativo specifico: entro un mese dalla dichiarazione doganale devono trasmettere all’autorità competente la dichiarazione doganale relativa all’importazione, le informazioni di base previste dall’articolo 5, paragrafo 5, lettere a), b) e c), l’indicazione dell’assegnazione e della designazione della capacità esplicita di importazione e i documenti di supporto (art. 8).

Criteri di affidabilità, capacità finanziaria e operativa

Il regolamento specifica il contenuto dei criteri previsti dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956. Per il profilo dell’affidabilità, il richiedente, i responsabili CBAM, i responsabili dell’impresa e chi esercita il controllo sulla gestione non devono aver subito, nei tre anni precedenti, decisioni definitive per violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, delle norme sugli abusi di mercato, del regolamento CBAM o dei relativi atti delegati e di esecuzione; inoltre non devono avere precedenti per reati gravi connessi alle attività economiche nei cinque anni precedenti (art. 9).

L’autorità può chiedere certificati del casellario giudiziale o documenti equivalenti e, se necessario, può basarsi su autocertificazione e valutazione del rischio. I documenti sensibili non sono conservati oltre il necessario e l’accesso è limitato al personale competente.

Per la capacità finanziaria e operativa, il richiedente non deve essere in procedura fallimentare, non deve avere arretrati significativi su dazi, imposte o oneri connessi all’importazione e deve dimostrare di poter adempiere agli obblighi CBAM, anche tramite un’organizzazione amministrativa adeguata e controlli interni idonei a prevenire, individuare e correggere errori e irregolarità (art. 10). Per i richiedenti con meno di due anni di vita, la verifica si effettua sulla base delle informazioni disponibili.

Procedura di consultazione

La procedura di consultazione si svolge elettronicamente nel registro CBAM e deve essere avviata entro 45 giorni dal ricevimento della domanda (art. 11). Le parti consultate verificano, tra l’altro, l’eventuale presenza di obiezioni, la presentazione della domanda in un altro Stato membro, l’esistenza di autorizzazioni pregresse o revocate. Le parti consultate hanno accesso a informazioni essenziali, tra cui numero EORI, contatti, stato della domanda e risposte altrui.

I termini per presentare osservazioni dipendono dal volume annuo stimato delle importazioni: fino a una tonnellata il termine massimo è di cinque giorni lavorativi; oltre una tonnellata è di 15 giorni lavorativi (art. 12). In presenza di particolari esigenze, il termine può essere prorogato; l’inerzia equivale a mancata obiezione.

Garanzia

Quando è richiesta una garanzia, il richiedente la costituisce presso l’autorità competente, che la registra nel registro CBAM (art. 13). L’autorità monitora la garanzia e il dichiarante deve mantenerla a un livello sufficiente a coprire i certificati CBAM da restituire in relazione alle importazioni stimate (art. 14). L’autorità può rivedere l’importo e chiederne l’adeguamento; il termine ordinario per adeguare la garanzia non supera due mesi, prorogabili fino a tre mesi su richiesta motivata, mentre il mancato adeguamento comporta l’avvio della revoca (art. 16).

L’autorità competente può notificare alla Commissione l’accettazione di forme alternative di garanzia ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/956 (art. 15).

Contenuto dell’autorizzazione e riesame

La decisione di concessione deve contenere almeno le informazioni indicate nell’allegato, tra cui identificativi del dichiarante, numero EORI, referente, numero di conto CBAM, autorità competente, status e data di rilascio; l’autorizzazione è registrata come "attiva" nel registro CBAM (art. 17).

L’autorità competente riesamina periodicamente la qualifica e comunque quando cambiano le informazioni del dichiarante, quando emergono elementi che fanno dubitare della sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956, quando i criteri di autorizzazione potrebbero non essere più soddisfatti o quando l’EORI è invalidato (art. 18). Altre autorità competenti e la Commissione devono informare tempestivamente l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione se emergono violazioni gravi o ripetute rilevanti.

Se dal riesame emergono criticità, il dichiarante può presentare osservazioni entro 30 giorni; se, dopo averle valutate, l’autorità conclude che i requisiti non sono più soddisfatti, avvia la revoca (art. 19).

Revoca: iniziativa del dichiarante, revoca ordinaria e revoca immediata

Il dichiarante può chiedere la revoca dell’autorizzazione indicando motivi e data di effetto, che non può essere anteriore alla richiesta (art. 21). In tal caso resta fermo l’obbligo di presentare la dichiarazione CBAM per le merci importate prima della revoca e di restituire i certificati dovuti. Se la revoca interviene entro il 31 maggio, la dichiarazione riguarda le merci importate prima della data di revoca e non già coperte; se interviene dopo il 31 maggio, riguarda le importazioni dal 1° gennaio fino alla revoca.

L’autorità può inoltre avviare la revoca quando il riesame lo giustifica, quando l’attività economica è cessata o quando l’autorizzazione è stata ottenuta sulla base di informazioni inesatte o incomplete conosciute o ragionevolmente conoscibili dal dichiarante (art. 25). In tali casi, il dichiarante deve essere sentito prima della decisione; per la revoca immediata, il termine per osservazioni può essere ridotto fino a cinque giorni lavorativi (art. 27).

La procedura di consultazione per la revoca è disciplinata dall’articolo 26: l’autorità indica l’intenzione di revocare e chiede informazioni supplementari alle parti consultate; il termine ordinario non supera 15 giorni lavorativi e può essere più breve in caso di gravità delle condotte. Il silenzio delle parti consultate equivale a mancanza di rilievi.

Effetti della revoca e adempimenti successivi

La revoca ha effetto dal giorno successivo alla notifica registrata nel registro CBAM (art. 24). Non pregiudica la validità delle importazioni effettuate prima che la revoca sia registrata. Il conto CBAM resta in stato di "chiuso" fino al quinto anno successivo alla revoca e poi è definitivamente chiuso; può essere riaperto solo per consentire l’adempimento di obblighi residui derivanti dal riesame di una dichiarazione CBAM.

La persona la cui qualifica è stata revocata deve comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione per le merci importate prima della revoca e può presentare nuovamente domanda quando sono stati soddisfatti gli obblighi residui (art. 20). Il numero di certificati CBAM risultante dalle dichiarazioni dovute a seguito di revoca deve essere restituito entro 15 giorni di calendario (artt. 21 e 23).

Protezione dei dati personali

Il regolamento stabilisce che i dati personali registrati nel registro CBAM sono trattati solo per le finalità connesse alla concessione e alla revoca della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato (art. 28). L’autorità competente è titolare del trattamento ai sensi del GDPR e non possono essere registrate categorie particolari di dati ai sensi dell’articolo 9 del GDPR e dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1725. I considerando richiedono misure tecniche e organizzative specifiche per prevenire accessi o divulgazioni non autorizzate.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 28 marzo 2025 (art. 29).

Disposizioni principali

Domanda elettronica tramite registro CBAM

La domanda per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è presentata esclusivamente in formato elettronico tramite il registro CBAM (art. 1). Il richiedente fornisce le informazioni previste dall’articolo 5 del regolamento (UE) 2023/956; se è una persona giuridica costituita in un paese terzo in una delle situazioni dell’articolo 5, punto 31, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013, indica anche indirizzo nel paese terzo, indirizzo di stabilimento e numero EORI nello Stato membro di presentazione. Ogni domanda riceve automaticamente un numero di riferimento unico.

Adeguamento e ritiro della domanda

Il richiedente deve comunicare senza indugio ogni modifica e può chiedere l’adeguamento delle informazioni prima della decisione (art. 2). Per alcune informazioni l’adeguamento è automatico e non necessita giustificazione; per altre è richiesta una motivazione. L’autorità competente può prorogare di 30 giorni il termine di decisione se deve riesaminare la domanda a seguito dell’adeguamento; se le modifiche sono sostanziali può respingere la domanda e chiedere una nuova presentazione. Se la domanda viene ritirata dopo l’avvio della consultazione, la procedura si interrompe e le parti consultate sono informate (art. 3).

Termini di valutazione della domanda

L’autorità competente decide entro 120 giorni di calendario dal ricevimento della domanda (art. 4). Per le domande presentate prima del 15 giugno 2025, il termine è di 180 giorni. Se sono richieste informazioni supplementari, il richiedente deve rispondere entro il termine fissato dall’autorità, comunque non superiore a 30 giorni, e il termine di valutazione può essere prorogato fino a 30 giorni; in tal caso la valutazione complessiva non può superare 180 giorni (art. 5).

Decisione negativa, osservazioni e ricorso

Se intende rifiutare la qualifica, l’autorità competente comunica l’intenzione e le motivazioni e concede al richiedente la possibilità di presentare osservazioni entro un termine non superiore a 30 giorni di calendario (art. 6). Se il rifiuto è confermato dopo le osservazioni, l’eventuale ricorso e il suo esito devono essere registrati nel registro CBAM. La decisione produce effetti dalla registrazione nel registro e dalla notificazione tramite il registro medesimo (art. 7).

Importatori di energia elettrica

Le persone cui è stata assegnata una capacità esplicita per l’importazione di energia elettrica ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956 devono informare entro un mese dall’operazione l’autorità competente dello Stato membro di importazione e fornire la dichiarazione doganale, le informazioni richieste dall’articolo 5, paragrafo 5, lettere a), b) e c), l’indicazione dell’assegnazione e designazione della capacità e i relativi documenti giustificativi (art. 8).

Criteri di affidabilità: violazioni gravi o ripetute

I criteri dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/956 si considerano soddisfatti se il richiedente e le persone rilevanti non hanno subito decisioni definitive per violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, delle norme sugli abusi di mercato, del regolamento CBAM e degli atti attuativi nei tre anni precedenti, né reati gravi connessi ad attività economiche nei cinque anni precedenti (art. 9). L’autorità può chiedere certificati del casellario giudiziale o documenti equivalenti; i documenti non sono conservati dopo la decisione di concessione e, in caso di rigetto, solo per il periodo del ricorso.

Capacità finanziaria e operativa

Ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2023/956, il richiedente non deve essere soggetto a procedure fallimentari, non deve avere arretrati significativi su dazi, imposte o oneri collegati all’importazione e deve dimostrare capacità finanziaria sufficiente e un’organizzazione amministrativa idonea a gestire gli obblighi CBAM e i controlli interni (art. 10). Se il richiedente ha meno di due anni, la valutazione avviene sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

Consultazione tra autorità competenti e Commissione

L’autorità competente avvia la consultazione via registro CBAM entro 45 giorni dal ricevimento della domanda (art. 11). Le parti consultate verificano eventuali obiezioni, la presentazione della domanda nello Stato membro, l’esistenza di autorizzazioni già rilasciate o revocate. Possono essere richieste informazioni supplementari, da fornire entro cinque giorni lavorativi. Il termine per le osservazioni è di cinque giorni lavorativi se il volume annuo stimato delle importazioni è pari o inferiore a una tonnellata, e di 15 giorni lavorativi se è superiore; può essere prorogato, ma di norma non oltre 15 giorni lavorativi aggiuntivi nei casi previsti (art. 12). L’inerzia delle parti consultate equivale a mancata obiezione.

Garanzia e suo monitoraggio

Quando è richiesta una garanzia ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/956, il richiedente la costituisce presso l’autorità competente che la registra nel registro CBAM (art. 13). L’autorità monitorizza il livello della garanzia, che deve coprire il numero di certificati CBAM da restituire sulla base delle importazioni stimate; può rivederne l’importo e chiederne l’adeguamento (artt. 14 e 16). Se il richiedente non ha una storia societaria sufficiente, la garanzia è obbligatoria; il termine per l’adeguamento non supera due mesi, prorogabili fino a tre mesi in caso di richiesta motivata (art. 16).

Concessione e contenuto dell’autorizzazione

La decisione di concessione contiene almeno le informazioni indicate nell’allegato e l’autorizzazione è registrata come "attiva" nel registro CBAM (art. 17). Il numero di conto CBAM indica lo Stato membro dell’autorità competente che ha rilasciato la qualifica.

Riesame periodico della qualifica

L’autorità competente riesamina periodicamente la qualifica e comunque quando cambiano le informazioni fornite, quando emergono elementi sulla possibile perdita delle condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956, quando i criteri di autorizzazione potrebbero non essere più soddisfatti o quando l’EORI viene invalidato (art. 18). Se emergono violazioni gravi o ripetute, altre autorità competenti o la Commissione devono informare l’autorità che ha concesso l’autorizzazione.

Esito del riesame e avvio della revoca

Se dal riesame risulta necessario adeguare la qualifica, il dichiarante è informato e può presentare osservazioni entro 30 giorni (art. 19). Se, tenuto conto delle osservazioni, non soddisfa più i criteri per l’autorizzazione, l’autorità avvia la procedura di revoca.

Revoca su richiesta del dichiarante e adempimenti residui

Il dichiarante può chiedere la revoca indicando motivo e data di effetto, non anteriore alla domanda (art. 21). Deve comunque presentare la dichiarazione CBAM per le merci importate prima della revoca: se la data cade entro il 31 maggio o il 31 maggio, la dichiarazione riguarda le merci importate prima della revoca non altrimenti coperte; se è successiva, riguarda le merci importate dal 1° gennaio fino alla revoca. La dichiarazione va presentata entro un mese e i certificati CBAM calcolati devono essere restituiti entro 15 giorni di calendario.

Revoca d’ufficio, immediatezza e consultazione

L’autorità competente può avviare la revoca in caso di esito del riesame, cessazione dell’attività economica o se l’autorizzazione era basata su informazioni inesatte o incomplete conosciute o conoscibili dal dichiarante (art. 25). In caso di revoca ordinaria o immediata, il dichiarante ha diritto di essere sentito; per la revoca immediata il termine per le osservazioni non supera cinque giorni lavorativi (art. 27). La consultazione con le parti consultate è disciplinata dall’articolo 26 e non supera 15 giorni lavorativi, salvo termine più breve per gravità delle condotte.

Effetti della revoca e stato del conto CBAM

La revoca produce effetto dal giorno successivo alla notificazione nel registro CBAM e non incide sulla validità delle importazioni avvenute prima della revoca (art. 24). Il conto CBAM resta chiuso fino al quinto anno successivo alla revoca, poi è definitivamente chiuso; può essere riaperto solo per consentire l’adempimento degli obblighi residui derivanti da un riesame di una dichiarazione CBAM. L’autorità competente notifica la revoca alla Commissione e alle altre autorità competenti.

Tutela dei dati personali

I dati personali trattati nel registro CBAM sono utilizzati esclusivamente per le misure relative alla concessione e alla revoca della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato (art. 28). L’autorità competente è titolare del trattamento ai sensi del GDPR. Non devono essere registrate categorie particolari di dati ai sensi dell’articolo 9 del GDPR e dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1725; il considerando richiede misure tecniche e organizzative idonee a prevenire accessi non autorizzati e divulgazioni indebite.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 28 marzo 2025 (art. 29).

Come è indicizzato

Materiemeccanismo di adeguamento del carbonio alle frontieredoganecommercio internazionaleprotezione dei datiprocedimento amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.