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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1497

Regolamento (UE) 2024/1497 del Consiglio, del 27 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

Normativa europea32024R1497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime sanzionatorio UE relativo alla Siria, sostituendo l’articolo 16 bis del regolamento (UE) n. 36/2012. La modifica proroga fino al 1o giugno 2025 l’esenzione umanitaria dai divieti di congelamento e messa a disposizione di fondi e risorse economiche, allineandola alla decisione PESC 2024/1496. Sono inoltre confermate e chiarite le categorie di soggetti che possono beneficiare dell’esenzione e la procedura autorizzatoria nazionale per i casi non coperti dall’esenzione automatica.

Modifica del regolamento (UE) n. 36/2012 per prorogare e ridefinire l’esenzione umanitaria dalle misure restrittive applicabili alla Siria.

Ambito di applicazione

Si applica alle misure restrittive dell’Unione nei confronti della Siria previste dal regolamento (UE) n. 36/2012, in particolare ai divieti di messa a disposizione di fondi e risorse economiche di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2. Riguarda i soggetti che prestano o finanziano aiuti umanitari e attività di sostegno ai bisogni umani fondamentali in Siria, inclusi ONU, organizzazioni internazionali, ONG umanitarie, organizzazioni certificate dall’Unione o dagli Stati membri, agenzie specializzate degli Stati membri e relativi partner operativi. L’esenzione si applica fino al 1o giugno 2025; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento (UE) 2024/1497 del Consiglio: modifica del regime sanzionatorio UE sulla Siria

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 36/2012, che disciplina le misure restrittive dell’Unione in considerazione della situazione in Siria. Il legislatore europeo richiama il contesto umanitario aggravato dal terremoto del 6 febbraio 2023 e la necessità di assicurare continuità e uniformità all’esenzione per finalità umanitarie, in coerenza con gli atti PESC collegati, in particolare la decisione (PESC) 2024/1496.

Finalità della modifica

La modifica ha una funzione essenzialmente di proroga e coordinamento: l’esenzione umanitaria già introdotta nel 2023 e successivamente prorogata viene estesa fino al 1o giugno 2025. L’obiettivo è consentire la messa a disposizione di fondi e risorse economiche indispensabili per l’invio tempestivo di aiuti umanitari e per altre attività connesse ai bisogni umani fondamentali, senza compromettere l’efficacia complessiva del regime sanzionatorio nei confronti della Siria.

Ambito oggettivo: divieti derogati

Il nuovo articolo 16 bis opera in deroga ai divieti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 36/2012. In via generale, tali divieti riguardano il congelamento dei beni e le restrizioni alla disponibilità di fondi e risorse economiche nei confronti dei soggetti designati. Per il periodo indicato, tali divieti non si applicano quando la disponibilità di risorse è necessaria per finalità umanitarie o per soddisfare bisogni umani fondamentali.

Soggetti beneficiari dell’esenzione automatica

L’esenzione automatica si applica quando l’aiuto è prestato o l’attività è svolta da:

  • Organizzazione delle Nazioni Unite, anche tramite programmi, fondi, entità, organismi, agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
  • organizzazioni internazionali;
  • organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e loro membri;
  • ONG finanziate bilateralmente o multilateralmente che partecipano ai piani di risposta umanitaria o per rifugiati delle Nazioni Unite, ad altri appelli ONU o a cluster umanitari coordinati dall’OCHA;
  • organizzazioni e agenzie titolari di certificato di partenariato umanitario rilasciato dall’Unione, oppure certificate o riconosciute da uno Stato membro secondo le procedure nazionali;
  • agenzie specializzate degli Stati membri;
  • personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti sopra indicati, se e nella misura in cui agiscono in tale qualità.

Regola specifica per fondi pubblici e prodotti petroliferi

Il paragrafo 2 introduce una specifica esclusione dal divieto dell’articolo 14, paragrafo 2, per i fondi o le risorse economiche messi a disposizione da organismi pubblici o da soggetti che ricevono finanziamenti pubblici da UE o Stati membri, quando tali risorse servono a prestare soccorso umanitario o assistenza alla popolazione civile in Siria. La deroga copre anche l’acquisto o il trasporto di prodotti petroliferi, nonché i finanziamenti connessi o l’assistenza finanziaria, purché l’impiego sia esclusivamente finalizzato agli aiuti umanitari e avvenga nel rispetto dell’articolo 6 bis, paragrafo 1.

Autorizzazione nazionale per casi non coperti

Per i casi non ricompresi nei paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di fondi congelati o la messa a disposizione di fondi e risorse economiche. La condizione è che l’autorità verifichi la necessità della misura per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali. L’autorizzazione può essere rilasciata alle condizioni ritenute appropriate dall’autorità stessa.

Procedura e termini

Il regolamento introduce un meccanismo di silenzio-assenso: se entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda di autorizzazione l’autorità competente non adotta una decisione negativa, non richiede informazioni o non comunica un ulteriore termine, l’autorizzazione si considera rilasciata. Inoltre, lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi dei paragrafi 3 e 4 entro quattro settimane dal rilascio.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28 maggio 2024. In quanto regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’articolo 16 bis del regolamento (UE) n. 36/2012

L’articolo unico del regolamento sostituisce integralmente l’articolo 16 bis del regolamento (UE) n. 36/2012, aggiornando la disciplina dell’esenzione umanitaria nel quadro delle misure restrittive contro la Siria.

Esenzione automatica per aiuti umanitari e bisogni fondamentali

I divieti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, non si applicano fino al 1o giugno 2025 alla messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o a sostenere attività a favore dei bisogni umani fondamentali, quando tali attività sono svolte da ONU e suoi organismi, organizzazioni internazionali, ONG umanitarie qualificate, organizzazioni certificate o riconosciute, agenzie specializzate degli Stati membri e soggetti collegati che agiscono in tale veste.

Deroga per fondi pubblici destinati a soccorso umanitario in Siria

Il divieto dell’articolo 14, paragrafo 2, non si applica ai fondi o risorse economiche messi a disposizione da organismi pubblici o da persone giuridiche/enti beneficiari di finanziamenti pubblici UE o nazionali per soccorso umanitario o assistenza alla popolazione civile in Siria, se tali fondi servono all’acquisto o al trasporto di prodotti petroliferi, o a finanziamenti/assistenza finanziaria collegati, esclusivamente per finalità umanitarie e in conformità dell’articolo 6 bis, paragrafo 1.

Autorizzazione delle autorità competenti nazionali

Nei casi non coperti dai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di fondi congelati o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche, alle condizioni ritenute appropriate, dopo aver verificato che ciò sia necessario per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali.

Silenzio-assenso sulla domanda di autorizzazione

Se l’autorità competente non adotta una decisione sfavorevole, non richiede informazioni o non proroga il termine entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda di autorizzazione, l’autorizzazione si considera rilasciata.

Obbligo di informazione tra Stati membri e Commissione

Lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi dei paragrafi 3 e 4 entro quattro settimane dal rilascio.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comuneaiuti umanitaridiritto dell’unione europea

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