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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1488

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1488 del Consiglio, del 27maggio 2024, che attua il regolamento (UE) 2024/1485 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia

Normativa europea32024R1488

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua il regolamento (UE) 2024/1485 aggiungendo nuovi soggetti all’elenco delle persone fisiche e giuridiche sottoposte a misure restrittive per la situazione in Russia. Le nuove designazioni riguardano magistrati, procuratori, investigatori e un’agenzia penitenziaria federale, ritenuti responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o di condotte che compromettono lo Stato di diritto. L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è immediatamente vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Misure restrittive: inserimento di 19 persone fisiche e 1 persona giuridica nell’elenco di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2024/1485 in relazione alla situazione in Russia.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione contro talune persone fisiche e giuridiche, entità e organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o di attività che compromettono gravemente lo Stato di diritto in Russia. Incide specificamente sull’allegato IV del regolamento (UE) 2024/1485, aggiornandone l’elenco con 19 persone fisiche e 1 persona giuridica (FSIN). È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Misure restrittive contro soggetti responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Russia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1488 del Consiglio attua il regolamento (UE) 2024/1485, relativo a misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Russia. Il considerando evidenzia che l’Unione continua a condannare con fermezza le violazioni dei diritti umani e la repressione interna in Russia e che, vista la gravità della situazione, è opportuno ampliare l’elenco delle persone e degli organismi sottoposti a misure restrittive.

Finalità dell’intervento

L’atto non introduce un nuovo regime sanzionatorio autonomo, ma modifica l’allegato IV del regolamento (UE) 2024/1485 per aggiungere nuovi nominativi all’elenco già esistente. L’obiettivo è colpire soggetti ritenuti responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o di condotte che compromettono gravemente lo Stato di diritto, in un contesto di repressione politica e giudiziaria in Russia.

Ambito soggettivo e oggetto della modifica

La modifica riguarda:

  • 19 persone fisiche, identificate con funzioni prevalentemente giudiziarie, investigative o di procura;
  • 1 persona giuridica, il Federal Penitentiary Service of the Russian Federation (FSIN).

Le persone fisiche inserite nell’elenco sono descritte come responsabili, a vario titolo, di decisioni o atti connessi ai procedimenti contro Alexei Navalny, Oleg Orlov, Alexandra Skochilenko e altri oppositori o difensori dei diritti umani. Le motivazioni ricorrono in particolare alla violazione della libertà di opinione e di espressione, all’adozione di misure o decisioni che hanno favorito detenzioni arbitrarie, nonché a condotte connesse a torture e trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

La persona giuridica aggiunta: FSIN

Il FSIN è qualificato come autorità federale responsabile della detenzione dei sospettati e dei condannati, della sicurezza e della manutenzione delle carceri, del trasporto dei detenuti e dei programmi di riabilitazione. Il regolamento sottolinea che esso costituisce il centro di gestione del sistema penitenziario russo, descritto come caratterizzato da abusi e maltrattamenti diffusi e sistematici nei confronti dei prigionieri politici. Viene inoltre richiamata la detenzione di Alexei Navalny in colonie penali sotto la responsabilità del FSIN, con riferimento ai maltrattamenti subiti fino al decesso del 16 febbraio 2024.

Effetti giuridici

L’effetto principale dell’atto è l’aggiornamento dell’elenco contenuto nell’allegato IV del regolamento (UE) 2024/1485. Per gli operatori economici e i professionisti che assistono soggetti esposti a restrizioni UE, ciò comporta la necessità di verificare eventuali congelamenti di fondi, divieti di disponibilità economiche o altre misure collegate al regime sanzionatorio richiamato dal regolamento di base, nei limiti previsti da quest’ultimo.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non sono previsti periodi transitori né ulteriori condizioni per la sua efficacia.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato IV del regolamento (UE) 2024/1485

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) 2024/1485 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’aggiornamento consiste nell’inserimento di 19 persone fisiche nella rubrica «A. Persone fisiche» e di 1 persona giuridica nella rubrica «B. Persone giuridiche, entità e organismi».

Nuove persone fisiche inserite nell’elenco

Sono aggiunti 19 nominativi, tra cui giudici, procuratori e investigatori russi. Le motivazioni richiamano, in particolare, decisioni o condotte relative ai procedimenti contro Alexei Navalny, a Oleg Orlov e ad altri casi politici, con contestazioni di violazioni della libertà di opinione e di espressione, di torture o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, di detenzioni arbitrarie e di attività lesive dello Stato di diritto.

Nuova persona giuridica inserita nell’elenco

È aggiunto il Federal Penitentiary Service of the Russian Federation (FSIN), agenzia federale sotto la supervisione del ministero della Giustizia russo, con sede a Mosca. Il FSIN è qualificato come responsabile del sistema penitenziario russo, caratterizzato da abusi e maltrattamenti diffusi e sistematici nei confronti dei prigionieri politici, inclusi trattamenti subiti da Alexei Navalny.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivediritti umanipolitica estera e di sicurezza comunestato di dirittosanzioni internazionali

Testo integrale

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