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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1485

Regolamento (UE) 2024/1485 del Consiglio, del 27 maggio 2024, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia

Normativa europea32024R1485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un regime di misure restrittive mirato contro persone, entità e organismi collegati alla repressione interna in Russia. Esso vieta l’esportazione e la fornitura di materiale idoneo alla repressione interna e di specifici prodotti, tecnologie e software per sicurezza delle informazioni e telecomunicazioni, oltre a servizi connessi, finanziamenti e assistenza. Prevede inoltre il congelamento dei fondi e delle risorse economiche dei soggetti inseriti nell’allegato IV, con deroghe autorizzative limitate e obblighi di cooperazione e notifica per operatori e autorità nazionali.

Misure restrittive dell’Unione nei confronti della Russia per contrastare la repressione interna, con divieti di export, servizi connessi e congelamento di fondi e risorse economiche per persone/entità inserite in elenco.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nel territorio dell’Unione, a bordo di aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini degli Stati membri ovunque si trovino, alle persone giuridiche, entità e organismi costituiti o registrati secondo il diritto di uno Stato membro, nonché a qualunque attività economica svolta, in tutto o in parte, nell’Unione. Le misure riguardano operazioni verso la Russia o per un uso in Russia, in particolare la vendita, fornitura, trasferimento, esportazione, assistenza tecnica, intermediazione, finanziamenti, assistenza finanziaria e servizi di controllo/intercettazione. Sono previste esclusioni e deroghe specifiche per dispositivi di protezione personali temporaneamente esportati da talune categorie di personale, per usi umanitari o protettivi, per missioni diplomatiche e consolari e per determinate attività di telecomunicazione e data center; inoltre il regolamento non pregiudica le restrizioni del regolamento (UE) n. 833/2014 quando il medesimo prodotto rientra in entrambi i regimi.

Misure restrittive in considerazione della situazione in Russia

Il regolamento istituisce un regime sanzionatorio dell’Unione volto a contrastare la repressione interna in Russia e a colpire soggetti responsabili o comunque collegati a gravi violazioni dei diritti umani e dello Stato di diritto. Il testo dà attuazione alla decisione (PESC) 2024/1484 e si fonda sull’articolo 215 TFUE, con l’obiettivo di garantire applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

Finalità e contesto normativo

I considerando chiariscono che la nozione di repressione interna include, tra l’altro, tortura, trattamenti crudeli, esecuzioni sommarie o arbitrarie, sparizioni e detenzioni arbitrarie, oltre ad altre gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Il regolamento ribadisce il rispetto della Carta dei diritti fondamentali, in particolare del diritto a un ricorso effettivo, dei diritti della difesa e della protezione dei dati personali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nel territorio dell’Unione, sui mezzi di trasporto soggetti a giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini UE ovunque si trovino e alle persone giuridiche/enti costituiti o registrati secondo il diritto di uno Stato membro, nonché alle attività economiche svolte, anche solo in parte, nell’Unione. Le misure operano con riguardo alla Russia o all’uso in Russia; sono previste esclusioni specifiche per taluni dispositivi di protezione personali e alcune attività diplomatiche, umanitarie e di telecomunicazione.

Definizioni rilevanti

L’articolo 1 contiene definizioni estese che sono essenziali per l’applicazione pratica del regime: servizi di intermediazione, richiesta, contratto o operazione, autorità competenti, risorse economiche, finanziamenti o assistenza finanziaria, congelamento di fondi e di risorse economiche, fondi e assistenza tecnica. In particolare, la definizione di finanziamento/assistenza finanziaria ricomprende sovvenzioni, prestiti, garanzie, assicurazioni e riassicurazioni, salvo i pagamenti commerciali ordinari.

Divieti su beni utilizzabili per la repressione interna

L’articolo 2 vieta l’esportazione, la fornitura, il trasferimento e la vendita di materiale elencato nell’allegato I verso la Russia o per uso in Russia, nonché i servizi di assistenza tecnica, intermediazione e supporto finanziario/assicurativo connessi. Le deroghe sono limitate e riguardano soprattutto dispositivi di protezione per personale internazionale, usi umanitari o protettivi, programmi di costruzione istituzionale e operazioni di gestione delle crisi, oltre a specifiche esigenze diplomatiche e di telecomunicazione.

Materiale, tecnologie e software per sicurezza informatica e telecomunicazioni

L’articolo 3 introduce un regime autorizzatorio preventivo per la cessione di beni, tecnologie e software dell’allegato II, che comprendono sistemi di ispezione approfondita, intercettazione, controllo di rete, infezione a distanza, riconoscimento vocale, intercettazione di IMSI, MSISDN, IMEI, TMSI e altri strumenti per il controllo di telecomunicazioni e comunicazioni internet. L’autorizzazione deve essere negata se vi sono fondati motivi per ritenere che il materiale sia destinato a repressione interna; le autorizzazioni e i dinieghi devono essere notificati agli altri Stati membri e alla Commissione entro 4 settimane.

Divieti accessori e nozione di servizi di intercettazione

L’articolo 4 vieta, salvo autorizzazione preventiva, l’assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti e l’assistenza finanziaria relativi ai beni dell’allegato II, nonché la fornitura di servizi di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o comunicazioni internet al governo russo e a soggetti che agiscano per suo conto o a suo beneficio. Il regolamento precisa che il divieto comprende anche aggiornamento e riparazione del software incorporato nei beni interessati.

Clausola anti-elusione

L’articolo 5 estende i divieti anche a beni non espressamente elencati negli allegati I e II quando siano destinati, in tutto o in parte, alla repressione interna in Russia. Se l’operatore viene a conoscenza di tale destinazione, deve informare immediatamente l’autorità competente; se non aveva motivo di sospettarla, non opera il divieto.

Congelamento dei fondi e delle risorse economiche

L’articolo 6 prevede il congelamento di tutti i fondi e delle risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti elencati nell’allegato IV, nonché il divieto di metterli a loro disposizione o a loro vantaggio. L’allegato IV riguarda persone, entità e organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o di repressione della società civile e dell’opposizione democratica, soggetti che li sostengono o che vi sono associati.

Deroghe al congelamento e autorizzazioni

Gli articoli 7, 8, 9 e 10 disciplinano deroghe puntuali al congelamento. Sono ammesse autorizzazioni per bisogni fondamentali, spese legali, costi di gestione dei beni, spese straordinarie, pagamenti su/da conti diplomatici, esigenze diplomatiche e consolari, servizi di comunicazione elettronica e, in un caso specifico, la vendita e il trasferimento di diritti di proprietà su persone giuridiche stabilite nell’Unione entro il 28 agosto 2024 o entro sei mesi dall’inserimento in elenco, se successivo, con mantenimento congelato dei proventi. L’articolo 8 prevede un meccanismo accelerato per l’assistenza umanitaria e i bisogni umani fondamentali, con silenzio-assenso dopo 5 giorni lavorativi in mancanza di risposta dell’autorità competente.

Pagamenti e conti congelati

L’articolo 11 chiarisce che i conti congelati possono ricevere accrediti di fondi trasferiti da terzi, purché anch’essi congelati, e che possono essere accreditati interessi, altri profitti o pagamenti dovuti per obbligazioni pregresse o per decisioni giudiziarie/amministrative/arbitrali, a condizione che restino congelati. Gli enti finanziari o creditizi devono informare senza indugio l’autorità competente.

Obblighi informativi, cooperazione e prevenzione dell’elusione

L’articolo 12 impone a persone, entità e organismi interessati un obbligo immediato di informazione sulle attività rilevanti per il rispetto del regolamento e un obbligo di collaborazione con l’autorità competente. L’articolo 13 vieta qualsiasi partecipazione consapevole e deliberata ad attività di elusione e impone ai soggetti dell’allegato IV di comunicare, entro 6 settimane, i fondi o le risorse economiche presenti nella giurisdizione dello Stato membro competente. Il testo contiene anche regole sul trattamento dei dati personali e sulla limitazione delle finalità di utilizzo delle informazioni scambiate.

Effetti giuridici, richieste e responsabilità

L’articolo 14 esclude la responsabilità per chi congela fondi o rifiuta di renderli disponibili in buona fede, salvo negligenza, e per chi non sapeva né aveva motivo di sospettare la violazione. L’articolo 15 rende inopponibili le richieste derivanti da contratti o operazioni colpiti dalle misure restrittive se avanzate da soggetti dell’allegato IV o da chi agisce per loro conto; l’onere della prova grava su chi chiede il pagamento.

Governance del regime sanzionatorio

Gli articoli 16, 17, 18 e 21 disciplinano lo scambio di informazioni tra Commissione e Stati membri, l’aggiornamento dell’allegato IV, le comunicazioni agli interessati e il contenuto minimo degli elenchi. Il Consiglio deve riesaminare periodicamente l’elenco almeno ogni 12 mesi, mentre alla Commissione è attribuito il potere di modificare l’allegato III in base alle informazioni fornite dagli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre designare le autorità competenti e indicarle sui siti web elencati nell’allegato III.

Sanzioni nazionali e data protection

L’articolo 19 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, comprese misure di confisca dei proventi delle violazioni, e di notificare alla Commissione la disciplina nazionale. L’articolo 20 autorizza il trattamento di dati personali da parte di Consiglio, Commissione e alto rappresentante nei limiti necessari all’attuazione del regolamento, in coerenza con il regolamento (UE) 2018/1725 e, per quanto applicabile, con il regolamento (UE) 2016/679.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni chiave

L’articolo 1 definisce, tra l’altro, "servizi di intermediazione", "richiesta", "contratto o operazione", "autorità competenti", "risorse economiche", "finanziamenti o assistenza finanziaria", "congelamento di risorse economiche", "congelamento di fondi", "fondi", "assistenza tecnica" e "territorio dell’Unione". Tali definizioni sono centrali per delimitare il perimetro dei divieti e delle deroghe.

Divieto relativo al materiale che può essere usato per la repressione interna

L’articolo 2 vieta la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, diretta o indiretta, del materiale elencato nell’allegato I verso qualsiasi persona, entità o organismo in روسيا o per un uso in Russia, nonché l’assistenza tecnica, i servizi di intermediazione e i finanziamenti/assistenza finanziaria connessi. Sono previste deroghe per dispositivi di protezione temporaneamente esportati da personale ONU/UE/Stati membri, media, operatori umanitari e dello sviluppo per uso personale, e autorizzazioni per uso umanitario o protettivo, programmi di costruzione istituzionale e operazioni di gestione crisi ONU/UE o di organizzazioni regionali/subregionali. Ulteriori autorizzazioni sono possibili per il funzionamento di rappresentanze diplomatiche e consolari e per determinati servizi di comunicazione elettronica.

Regime autorizzatorio per materiale, tecnologie e software dell’allegato II

L’articolo 3 vieta l’esportazione, vendita, fornitura o trasferimento di materiale, tecnologie o software elencati nell’allegato II a soggetti in Russia o per uso in Russia senza preventiva autorizzazione dell’autorità competente. L’autorizzazione è negata quando vi siano fondati motivi per ritenere che i beni siano destinati a repressione interna da parte di governo, enti pubblici, imprese o agenzie russe, o di soggetti che agiscono per loro conto. Sono previste deroghe per rappresentanze diplomatiche e consolari e per determinati servizi di telecomunicazione e data center; le autorizzazioni e i dinieghi devono essere comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione entro 4 settimane.

Divieti accessori su assistenza, finanziamento e servizi di intercettazione

L’articolo 4 vieta, salvo preventiva autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, la prestazione di assistenza tecnica e servizi di intermediazione relativi ai beni dell’allegato II, il finanziamento o l’assistenza finanziaria connessi, e la fornitura di servizi di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o comunicazioni internet al governo russo, a enti pubblici, imprese o agenzie russe, o per loro conto/beneficio. È precisato che il divieto di manutenzione e riparazione comprende anche aggiornamento e riparazione del software incorporato.

Clausola anti-elusione per beni non elencati

L’articolo 5 estende i divieti degli articoli 2 e 3 anche ai beni, tecnologie o software non inclusi negli allegati I e II quando siano destinati, in tutto o in parte, a usi di repressione interna in Russia. Se l’operatore viene a conoscenza di tale destinazione, deve informare immediatamente le autorità competenti; se non aveva motivo di sospettarla, i divieti non si applicano.

Congelamento di fondi e risorse economiche

L’articolo 6 dispone il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti elencati nell’allegato IV e vieta di metterli a disposizione, direttamente o indirettamente, o di destinarli a loro vantaggio. L’allegato IV comprende persone, entità e organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o di repressione della società civile e dell’opposizione democratica, soggetti che li sostengono o ne agevolano gli atti, e soggetti associati a costoro.

Deroghe al congelamento per esigenze fondamentali e specifiche finalità

L’articolo 7 consente autorizzazioni per lo svincolo o la messa a disposizione di fondi congelati per bisogni fondamentali, servizi legali, costi di custodia/gestione, spese straordinarie, pagamenti su/da conti di missioni diplomatiche o organizzazioni internazionali immuni, esigenze delle rappresentanze diplomatiche e consolari e servizi di comunicazione elettronica. È prevista anche una deroga per la vendita e il trasferimento, entro il 28 agosto 2024 o entro sei mesi dall’inserimento in elenco se successivo, di diritti di proprietà su persone giuridiche stabilite nell’Unione, purché i proventi restino congelati. Le autorizzazioni devono essere comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane.

Deroga umanitaria con meccanismo accelerato

L’articolo 8 permette lo svincolo o la messa a disposizione di fondi congelati quando necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o attività a favore dei bisogni umani fondamentali. Se l’autorità competente non adotta una decisione sfavorevole, non chiede informazioni o non fissa un termine ulteriore entro 5 giorni lavorativi dalla domanda, l’autorizzazione si considera rilasciata. Le autorizzazioni sono comunicate entro 4 settimane.

Deroghe per decisioni giudiziarie, arbitrali e obbligazioni pregresse

L’articolo 9 consente lo svincolo di fondi congelati per dare esecuzione a decisioni arbitrali, giudiziarie o amministrative pregresse o esecutive, purché i fondi servano esclusivamente a soddisfare i crediti riconosciuti e il riconoscimento non sia contrario all’ordine pubblico. L’articolo 10 autorizza, a condizioni specifiche, lo svincolo di fondi per pagamenti dovuti da soggetti elencati in forza di contratti o obbligazioni sorti prima dell’inserimento in allegato IV, se il pagamento avviene da parte del soggetto elencato e non viola il divieto di messa a disposizione di fondi. Le autorizzazioni sono notificate entro 2 settimane.

Regole operative sui conti congelati e flussi consentiti

L’articolo 11 consente agli enti finanziari o creditizi di accreditare su conti congelati fondi trasferiti da terzi, purché anch’essi congelati, con obbligo di informare senza indugio l’autorità competente. Sono esclusi dal divieto gli interessi, altri profitti e taluni pagamenti dovuti per contratti, obbligazioni o decisioni emesse prima dell’inserimento in elenco, purché restino congelati ai sensi dell’articolo 6.

Obblighi di informazione e cooperazione

L’articolo 12 impone ai soggetti interessati di fornire immediatamente informazioni utili all’applicazione del regolamento, incluse quelle su conti e importi congelati e su fondi/risorse economiche detenuti nell’Unione, e di collaborare con l’autorità competente. Le informazioni sono scambiate con la Commissione e con le altre autorità, nel rispetto della riservatezza e del segreto professionale forense; le autorità di contrasto, doganali, finanziarie e i registri pubblici devono elaborare e scambiare prontamente i dati necessari, soprattutto in caso di violazioni o elusione.

Divieto di elusione e obblighi specifici per i soggetti inseriti in elenco

L’articolo 13 vieta di partecipare consapevolmente e deliberatamente ad attività finalizzate o idonee a eludere le misure del regolamento. I soggetti dell’allegato IV devono comunicare entro 6 settimane i fondi o le risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro competente e collaborare alla verifica; la mancata comunicazione è qualificata come elusione. Sono previsti limiti all’uso delle informazioni e al trattamento dei dati personali.

Esenzioni da responsabilità e tutela dell’affidamento

L’articolo 14 prevede che il congelamento o il rifiuto di rendere disponibili fondi eseguiti in buona fede non comportano responsabilità per chi li attua, salvo negligenza. Non vi è responsabilità neppure quando i soggetti non sapevano e non avevano motivo ragionevole di sospettare che la loro condotta avrebbe violato il regolamento.

Inopponibilità delle pretese contrattuali

L’articolo 15 stabilisce che non è soddisfatta alcuna richiesta connessa a contratti o operazioni influenzati dalle misure restrittive, se proposta da soggetti dell’allegato IV o da chi agisce per loro conto. L’onere di provare che la richiesta non è vietata ricade su chi la propone. Resta salvo il controllo giurisdizionale della legittimità dell’inadempimento contrattuale derivante dal regolamento.

Cooperazione tra istituzioni e Stati membri

L’articolo 16 disciplina lo scambio reciproco di informazioni tra Commissione e Stati membri, con particolare riferimento ai fondi congelati, alle autorizzazioni rilasciate, ai problemi di violazione/applicazione e alle sentenze nazionali. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente ogni ulteriore informazione rilevante per l’effettiva attuazione.

Aggiornamento degli elenchi e diritti di difesa

L’articolo 17 attribuisce al Consiglio il potere di modificare l’allegato IV quando applica a un soggetto le misure dell’articolo 2, con comunicazione dei motivi e possibilità di presentare osservazioni. In caso di osservazioni o nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione; l’elenco è riesaminato almeno ogni 12 mesi. Alla Commissione è conferito il potere di modificare l’allegato III in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Contenuto minimo dell’allegato IV

L’articolo 18 richiede che l’allegato IV indichi i motivi dell’inserimento in elenco e, ove disponibili, gli elementi identificativi dei soggetti interessati. Per le persone fisiche possono essere inclusi nome, alias, data e luogo di nascita, cittadinanza, numeri di passaporto o carta d’identità, genere, indirizzo, funzione o professione; per persone giuridiche, entità o organismi, denominazione, data e luogo di registrazione, numero di registrazione e sede.

Sanzioni nazionali

L’articolo 19 impone agli Stati membri di stabilire norme sanzionatorie per le violazioni del regolamento e di adottare le misure necessarie per la sua applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e devono comprendere adeguati provvedimenti di confisca dei proventi delle violazioni. Gli Stati membri devono informare senza indugio la Commissione delle norme adottate e delle successive modifiche.

Trattamento dei dati personali

L’articolo 20 autorizza Consiglio, Commissione e alto rappresentante a trattare dati personali per l’esercizio dei compiti relativi all’allegato IV, alla pubblicazione degli elenchi sanzionatori e alla valutazione dell’impatto delle misure. Il trattamento è limitato ai dati necessari, inclusi, se del caso, dati su reati, condanne e misure di sicurezza, e avviene come previsto dal regolamento (UE) 2018/1725.

Autorità competenti e canali di comunicazione

L’articolo 21 impone agli Stati membri di designare le autorità competenti e di indicarle sui siti web elencati nell’allegato III, comunicando alla Commissione le relative coordinate e ogni modifica. L’allegato III fissa anche l’indirizzo per le notifiche alla Commissione europea (DG FISMA, Rue Joseph II 54, B-1049 Bruxelles, e-mail relex-sanctions@ec.europa.eu).

Ambito territoriale e personale di applicazione

L’articolo 23 specifica che il regolamento si applica nel territorio dell’Unione, a bordo di aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini dell’Unione ovunque si trovino, alle persone giuridiche, entità e organismi costituiti o registrati secondo il diritto di uno Stato membro e alle attività economiche esercitate, in tutto o in parte, nell’Unione.

Entrata in vigore e natura vincolante

L’articolo 24 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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