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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1457

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1457 della Commissione, del 27 maggio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Prunus persica, Prunus dulcis, Prunus armeniaca e Prunus davidiana originarie della Turchia e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell’Unione

Normativa europea32024R1457

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina fitosanitaria UE per alcune piante da impianto di Prunus provenienti dalla Turchia, alla luce della valutazione EFSA e delle informazioni integrative fornite dal paese terzo. Le piante interessate cessano di essere considerate ad alto rischio e vengono inserite in un regime autorizzativo con prescrizioni specifiche per l’importazione. Il testo interviene quindi sia sul regolamento (UE) 2018/2019 sia sul regolamento (UE) 2020/1213, coordinando l’elenco delle piante escluse dall’alto rischio con le misure tecniche richieste all’ingresso nell’Unione.

Modifica i regimi UE sulle piante da impianto di Prunus originarie della Turchia, eliminandole dall’elenco delle piante ad alto rischio e fissando specifiche misure fitosanitarie per la loro introduzione nell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica alle piante da impianto di Prunus persica, Prunus dulcis, Prunus armeniaca e Prunus davidiana originarie della Turchia, in particolare: talee senza radici di Prunus persica e Prunus dulcis di massimo due anni, in riposo vegetativo e prive di foglie; piante da impianto di Prunus persica e Prunus dulcis di massimo due anni, non innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie; piante da impianto di Prunus persica, Prunus dulcis, Prunus armeniaca e Prunus davidiana di massimo due anni, a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, innestate su determinati portainnesti. Si applica al territorio dell’Unione per l’importazione di tali merci e opera mediante modifica degli allegati dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2019 e (UE) 2020/1213. Non riguarda, nel testo considerato, altre piante di Prunus già disciplinate da eccezioni diverse o altri paesi terzi.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1457: piante da impianto di Prunus originarie della Turchia

Il regolamento interviene nel quadro delle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante di cui al regolamento (UE) 2016/2031, aggiornando il trattamento fitosanitario di alcune piante da impianto di Prunus provenienti dalla Turchia. La Commissione recepisce l’esito della valutazione scientifica EFSA e le informazioni supplementari fornite dalla Turchia, ritenendo il rischio complessivo ridotto a un livello accettabile se accompagnato da specifiche misure di controllo.

Contesto normativo e motivazione

Il testo modifica due atti di esecuzione già esistenti: il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, che contiene l’elenco provvisorio delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213, che stabilisce misure fitosanitarie per talune merci rimosse da tale elenco ma non ancora pienamente valutate. La Commissione prende atto che le piante in questione non devono più restare nel regime delle piante ad alto rischio, ma necessitano comunque di prescrizioni di importazione specifiche per proteggere il territorio dell’Unione.

Ambito oggettivo e merci interessate

Le merci interessate sono piante da impianto di Prunus persica, Prunus dulcis, Prunus armeniaca e Prunus davidiana originarie della Turchia, in particolare:

  • talee senza radici di Prunus persica e Prunus dulcis di massimo due anni, in riposo vegetativo e prive di foglie;
  • piante da impianto di Prunus persica e Prunus dulcis di massimo due anni, non innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie;
  • piante da impianto di Prunus persica, Prunus dulcis, Prunus armeniaca e Prunus davidiana di massimo due anni, a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, innestate su portainnesti di Prunus persica, Prunus dulcis, Prunus armeniaca o Prunus davidiana. Il regolamento coordina tale disciplina con i codici NC ex 0602 10 90 ed ex 0602 20 20 indicati nell’allegato II del regolamento (UE) 2020/1213.

Valutazione del rischio e organismi nocivi considerati

La Commissione fonda la propria decisione sul parere scientifico EFSA del 1 dicembre 2022, che ha individuato diversi organismi nocivi pertinenti per le merci esaminate, tra cui Anoplophora chinensis, Didesmococcus unifasciatus, Euzophera semifuneralis, Hoplolaimus galeatus, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Lepidosaphes malicola, Lepidosaphes pistaciae, Maconellicoccus hirsutus, Malacosoma parallela, Neoscytalidium dimidiatum, Neoscytalidium novaehollandiae, Nipaecoccus viridis, Peach rosette mosaic virus, Phenacoccus solenopsis, Pochazia shantungensis, Russellaspis pustulans, Scirtothrips dorsalis e Tomato ringspot virus.

Alcuni di questi organismi sono già compresi nell’elenco UE degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione ai sensi dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, mentre altri non vi figurano ancora e richiedono quindi misure costruite sulle garanzie contenute nei fascicoli tecnici turchi. Per Malacosoma parallela, la conferma ufficiale dell’assenza in Turchia comporta la non necessità di ulteriori prescrizioni. Per Lasiodiplodia pseudotheobromae, Neoscytalidium dimidiatum, Phenacoccus solenopsis, Neoscytalidium novaehollandiae e Lepidosaphes malicola la Commissione conclude ugualmente che non occorrono prescrizioni di importazione aggiuntive nei termini indicati nel testo.

Modifica del regolamento (UE) 2018/2019

L’allegato del regolamento (UE) 2018/2019 viene aggiornato per togliere le merci turche indicate dal regime delle piante ad alto rischio. In tal modo, le piante di Prunus oggetto della decisione non sono più trattate come merci da sottoporre al filtro dell’alto rischio, in coerenza con l’esito della valutazione del rischio e con l’imposizione di misure specifiche nel regime del regolamento (UE) 2020/1213.

Modifica del regolamento (UE) 2020/1213

L’allegato del regolamento (UE) 2020/1213 è integrato con una nuova voce dedicata alle piante da impianto di Prunus provenienti dalla Turchia. Le misure richieste sono articolate in tre livelli:

  • dichiarazione ufficiale di assenza di Didesmococcus unifasciatus, Euzophera semifuneralis, Hoplolaimus galeatus, Lepidosaphes pistaciae, Maconellicoccus hirsutus, Nipaecoccus viridis, Pochazia shantungensis e Russellaspis pustulans;
  • attestazione che il sito di produzione è risultato indenne dagli stessi organismi nocivi nel corso di ispezioni ufficiali svolte in periodi opportuni dall’inizio del ciclo di produzione;
  • ispezione ufficiale immediatamente prima dell’esportazione delle partite, con campionamento tale da consentire almeno il rilevamento di un livello di infestazione dell’1% con grado di affidabilità del 99% per ciascun organismo nocivo.

Inoltre, i certificati fitosanitari devono riportare nella rubrica "Dichiarazione supplementare" sia la frase standard di conformità al regolamento (UE) 2020/1213 sia l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.

Entrata in vigore e portata applicativa

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco delle piante ad alto rischio

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato per escludere dal novero delle piante ad alto rischio le talee senza radici di Prunus persica e Prunus dulcis di massimo due anni, in riposo vegetativo e prive di foglie, originarie della Turchia, nonché le piante da impianto di Prunus persica, Prunus dulcis, Prunus armeniaca e Prunus davidiana di massimo due anni, a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, originarie della Turchia.

Prescrizioni fitosanitarie per l’importazione

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è integrato con una nuova voce che assoggetta le merci sopra indicate, con codici NC ex 0602 10 90 ed ex 0602 20 20, a specifiche misure fitosanitarie per la Turchia. Le misure comprendono una dichiarazione ufficiale di assenza di determinati organismi nocivi, la conferma che il sito di produzione è risultato indenne durante ispezioni ufficiali svolte nel corso del ciclo produttivo e un’ispezione ufficiale pre-esportazione con campionamento idoneo a rilevare almeno un’infestazione dell’1% con affidabilità del 99% per ciascun organismo nocivo.

Dichiarazioni sui certificati fitosanitari

Per le merci disciplinate, i certificati fitosanitari devono riportare, nella rubrica "Dichiarazione supplementare", la frase "La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione" e l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.

Organismi nocivi rilevanti e giustificazione tecnica

Il regolamento si fonda sul parere scientifico EFSA del 1 dicembre 2022 e sulle informazioni supplementari della Turchia. Sono richiamati come pertinenti diversi organismi nocivi, alcuni già elencati come organismi da quarantena rilevanti per l’Unione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, altri non ancora elencati ma coperti dalle misure del fascicolo tecnico. Per Malacosoma parallela, a seguito della conferma ufficiale della sua assenza in Turchia, non sono più necessarie prescrizioni specifiche.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioagricolturaimportazionisicurezza alimentarecommercio estero

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