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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1493

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1493 del Consiglio, del 27 maggio 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Normativa europea32024R1493

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua il regolamento (UE) n. 269/2014 aggiornando l’elenco dei soggetti destinatari di misure restrittive con tre nuove iscrizioni. Il Consiglio motiva la misura con il ruolo di tali soggetti in attività di propaganda, disinformazione e sostegno alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche soggette a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) n. 269/2014, con l’inserimento di due persone e un’entità legate alla propaganda e alla disinformazione connesse alla guerra contro l’Ucraina.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione contro azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, incidendo sull’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. Produce effetti obbligatori e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’intervento riguarda specificamente i soggetti elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione: due persone fisiche e una persona giuridica/entità; non disciplina invece in via generale nuove categorie di soggetti, né modifica il quadro sostanziale delle sanzioni oltre l’aggiornamento dell’elenco.

Aggiornamento delle misure restrittive contro soggetti collegati all’aggressione russa contro l’Ucraina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1493 del Consiglio aggiorna il regime sanzionatorio previsto dal regolamento (UE) n. 269/2014, inserendo nell’allegato I due persone fisiche e un’entità ritenute coinvolte in attività di propaganda, disinformazione e influenza politica a sostegno della guerra di aggressione della Federazione russa contro l’Ucraina. L’atto si inserisce nel più ampio quadro delle misure restrittive dell’Unione adottate in risposta alla violazione dell’integrità territoriale, della sovranità e dell’indipendenza ucraina.

Contesto e motivazioni

Nei considerando il Consiglio richiama le conclusioni del Consiglio europeo del 24 febbraio 2022 e del 21-22 marzo 2024, con cui l’Unione ha condannato l’aggressione militare russa e ribadito il sostegno all’Ucraina. Il regolamento evidenzia che la Federazione russa conduce da tempo una campagna sistematica internazionale di manipolazione dei media e distorsione dei fatti, diretta contro l’Unione, gli Stati membri, i paesi limitrofi e in particolare la società civile, i partiti politici europei, i richiedenti asilo, le minoranze etniche russe, le minoranze di genere e le istituzioni democratiche.

Ambito e struttura dell’intervento normativo

L’intervento non modifica in via generale la disciplina sostanziale del regolamento (UE) n. 269/2014, ma opera mediante aggiornamento dell’elenco dei soggetti designati contenuto nell’allegato I. Il Consiglio ritiene che due persone e un’entità debbano essere aggiunte all’elenco in quanto responsabili di azioni o politiche, ovvero di sostegno o realizzazione di tali azioni o politiche, che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Soggetti inseriti nell’allegato I

Tra i soggetti aggiunti figura Artem Pavlovich Marchevskyi, indicato come politico, produttore di media e propagandista. Il suo ruolo è descritto come centrale nell’acquisizione e nella gestione del marchio mediatico Voice of Europe, utilizzato per diffondere disinformazione e per convogliare risorse finanziarie destinate alla remunerazione di propagandisti e alla costruzione di una rete di influenza politica in Europa.

È inoltre inserito Viktor Volodymyrovych Medvedchuk, ex politico e imprenditore ucraino, descritto come principale promotore di una politica filorussa in Ucraina e come soggetto che, attraverso persone a lui associate, ha controllato organi di informazione e ha continuato a finanziare operazioni di influenza nei confronti di partiti politici e singoli politici europei. Il testo segnala anche il suo stretto legame personale con Vladimir Putin.

Infine, è iscritta Voice of Europe s.r.o., organo di informazione online con sede in Repubblica ceca, ritenuto strumento di una campagna internazionale di manipolazione dei media e di diffusione di false narrazioni pro-Cremlino sulla guerra contro l’Ucraina. L’entità è descritta come finanziata e diretta segretamente da Medvedchuk tramite Marchevskyi e come mezzo per sostenere materialmente e finanziariamente attività nocive contro l’Ucraina.

Effetti giuridici e applicazione

L’articolo 1 modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per gli operatori italiani rileva dunque l’immediata operatività delle misure restrittive connesse all’iscrizione dei nuovi soggetti nell’elenco UE.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione, con l’inserimento di due persone fisiche e un’entità nell’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive.

Motivazione politica e fattuale delle nuove iscrizioni

I considerando richiamano la condanna dell’aggressione russa contro l’Ucraina, il sostegno dell’Unione all’indipendenza e integrità territoriale ucraina e la necessità di rafforzare le sanzioni. Il Consiglio evidenzia una campagna sistematica di manipolazione dei media e distorsione dei fatti da parte della Federazione russa, anche tramite organi di informazione sotto controllo diretto o indiretto della leadership russa.

Soggetti aggiunti all’elenco

Nell’allegato sono iscritti: Artem Pavlovich Marchevskyi, Viktor Volodymyrovych Medvedchuk e Voice of Europe s.r.o. Le motivazioni indicano il loro coinvolgimento nella diffusione di disinformazione, nella propaganda pro-Cremlino, nel finanziamento e nella direzione di operazioni di influenza e nel sostegno ad azioni e politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionaliucrainalotta alla disinformazione

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