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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1517

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1517 del Consiglio, del 27 maggio 2024, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

Normativa europea32024R1517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1517 aggiorna l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 relativo alle misure restrittive in considerazione della situazione in Siria. In esito a un riesame, sopprime sei voci dall'elenco e modifica le voci relative a 96 persone fisiche e a un'entità. Il testo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Modifica dell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive nei confronti della Siria ai sensi del regolamento (UE) n. 36/2012.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile. Incide esclusivamente sull'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, cioè sull'elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità od organismi soggetti a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria. Non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna il perimetro soggettivo delle misure già vigenti, con soppressione di alcune voci e modifica di numerose altre.

Aggiornamento delle misure restrittive UE nei confronti della Siria

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1517 dà attuazione al regolamento (UE) n. 36/2012, che disciplina le misure restrittive adottate dall'Unione in considerazione della situazione in Siria. Il provvedimento deriva da un riesame periodico dell'elenco dei soggetti designati e comporta la soppressione di alcune voci non più attuali, nonché l'aggiornamento di numerose altre voci per riflettere mutamenti di incarichi, dati identificativi e motivazioni di inserimento.

Base normativa e finalità

Il fondamento giuridico è l'articolo 32 del regolamento (UE) n. 36/2012. Il Consiglio osserva che, a seguito del riesame delle misure, alcune designazioni devono essere eliminate per decesso del soggetto e che altre voci devono essere aggiornate o modificate. Il regolamento non ridefinisce il quadro sanzionatorio generale, ma interviene sul solo elenco nominativo allegato al regime restrittivo esistente.

Ambito oggettivo dell'intervento

L'articolo 1 modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 secondo l'allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, la revisione riguarda:

  • la sezione A, dedicata alle persone fisiche;
  • la sezione B, dedicata alle entità.

Nella sezione A sono soppresse sei voci: Zoulhima Chaliche, Ali Douba, Michel Kassouha, Ahmad Al-Hamu, Mahir Burhan Eddine Al-Imam e Mustafa Al-Masalmah. Sono inoltre sostituite 96 voci relative a persone fisiche, con aggiornamento di dati anagrafici, alias, ruoli e motivi della designazione.

Contenuto delle designazioni aggiornate

Le voci sostituite mostrano tipologie ricorrenti di motivazione, tra cui:

  • appartenenza o collaborazione con apparati militari, di intelligence o di sicurezza del regime siriano;
  • coinvolgimento nella repressione violenta della popolazione civile;
  • sostegno economico, finanziario o commerciale al regime;
  • partecipazione ad attività economiche considerate funzionali al mantenimento del regime, incluse iniziative imprenditoriali o reti commerciali connesse.

Il testo riporta per ciascuna voce dati identificativi e, ove rilevante, incarichi attuali o precedenti, ruoli militari, familiari o di prossimità al potere, oltre alla data originaria di inserimento nell'elenco.

Modifica relativa alle entità

Nella sezione B è sostituita la voce n. 95 riferita ad Al-Aqila Company, compagnia di assicurazioni con registrazione a Damasco nel 2007 e sede principale in Siria. La motivazione della designazione indica che la società è detenuta e gestita da imprenditori associati al regime siriano, in particolare Aji Najib Ibrahim, e che pertanto sostiene e trae vantaggio dal regime.

Entrata in vigore

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Implicazioni pratiche per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, il rilievo operativo del regolamento consiste nell'aggiornamento tempestivo delle verifiche su controparti, clienti, soci, amministratori e beneficiari effettivi potenzialmente ricompresi nell'elenco sanzionatorio siriano. Le modifiche all'allegato II possono incidere su screening, due diligence, relazioni bancarie e commerciali, nonché sulla gestione del rischio di compliance rispetto alle misure restrittive UE già vigenti.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione. L'intervento riguarda il novero dei soggetti designati per misure restrittive in relazione alla Siria.

Soppressione di sei voci dalla sezione A (persone)

Nella sezione A dell'allegato II sono soppresse le sei voci riferite a Zoulhima Chaliche, Ali Douba, Michel Kassouha, Ahmad Al-Hamu, Mahir Burhan Eddine Al-Imam e Mustafa Al-Masalmah.

Sostituzione e aggiornamento di 96 voci relative a persone

Nella sezione A sono sostituite 96 voci concernenti persone fisiche. Le modifiche riguardano dati identificativi, alias, qualifiche, incarichi e motivi di inserimento nell'elenco, mantenendo o aggiornando le ragioni di designazione legate, in via generale, al sostegno al regime siriano, alla partecipazione alla repressione della popolazione civile, al coinvolgimento in apparati di sicurezza o intelligence, ovvero ad attività economiche che avvantaggiano il regime.

Sostituzione della voce 95 della sezione B (entità)

Nella sezione B è sostituita la voce n. 95 relativa ad Al-Aqila Company (anche indicata come al-Akila/Al-Aqeela Insurance Company), compagnia di assicurazioni registrata a Damasco nel 2007 e con sede principale in Siria, indicata come detenuta e gestita da imprenditori associati al regime siriano e, pertanto, quale entità che sostiene e avvantaggia il regime.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È altresì previsto che il regolamento sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalisiria

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