Cassazione Civile, Sentenza n. 10747/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7, L. n. 223/1991. La Corte d'appello di Napoli aveva rigettato la domanda ritenendo che il ricorrente fosse decaduto per non aver presentato la domanda entro il termine di sessantotto giorni previsto dall'art. 129, R.D.L. n. 1827/1935. Il ricorrente deduceva che avevano rilievo la circostanza di aver presentato tempestivamente la domanda per l'indennità di disoccupazione e che i presupposti per l'iscrizione nelle liste di mobilità erano stati accertati solo successivamente in un altro giudizio (a causa della mancata denuncia contributiva di altri dieci lavoratori e della mancata forma prevista dagli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991). Ha altresì richiamato norme del codice civile relative a termini e decadenze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha riaffermato il principio consolidato che il termine previsto dall'art. 129 R.D.L. n. 1827/1935 per la presentazione della domanda (richiamato dall'art. 7 L. n. 223/1991) determina decadenza dal diritto se non rispettato, salvo impedimento riconducibile alla nozione di forza maggiore. Ha precisato che la presentazione della domanda per l'indennità di disoccupazione non sospende né impedisce la decadenza rispetto alla domanda di indennità di mobilità; che l'irregolarità del rapporto di lavoro (o l'irregolarità della posizione dei colleghi) non è di per sé idonea a sospendere il termine di decadenza; che il diritto all'indennità può essere accertato dal giudice anche incidenter tantum indipendentemente dall'iscrizione preventiva nelle liste di mobilità; e che una sentenza che accerti l'iscrizione nelle liste è dichiarativa e non costitutiva del diritto alla prestazione. Condanna il ricorrente alle spese di giudizio e dispone il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto.
Norme richiamate
R.D.L. n. 1827/1935, art. 129
Stabilisce il termine (sessantotto giorni dalla data di inizio della disoccupazione indennizzabile) per la presentazione della domanda; il mancato rispetto comporta decadenza dal diritto salvo forza maggiore.
L. n. 223/1991, art. 7
Richiama il termine di cui all'art. 129 R.D.L. per la presentazione della domanda di indennità di mobilità; collega la disciplina dell'indennità di mobilità alla decadenza prevista.
L. n. 223/1991, art. 22, comma 7
Prevede un meccanismo speciale di 'conversione' dell'indennità di disoccupazione in indennità di mobilità solo per ipotesi eccezionali (licenziamenti collettivi prima dell'11/8/1991 in specifiche aree), quindi non applicabile al caso del ricorrente.
L. n. 223/1991, artt. 4 e 24
Regolano le forme e le procedure specifiche relative ai licenziamenti collettivi e alle comunicazioni per la mobilità; la loro mancata osservanza non modifica la data effettiva di cessazione del rapporto ai fini del decorso del termine di decadenza.
Codice Civile, artt. 2964, 2968, 2969
Rimandati dalle parti in tema di termini e prescrizioni/decadenze; la Corte li ha considerati ma ha ribadito che qui opera la decadenza per termine fissato dalla legge, non suscettibile di proroga se non per forza maggiore.
Codice Penale, art. 45
Usato in riferimento alla nozione di 'forza maggiore' (impedimento assoluto, imprevedibile e inevitabile) che, se provato, può giustificare la mancata presentazione tempestiva della domanda.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Norme sul contributo unificato: la sentenza dà atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'eventuale ulteriore importo del contributo unificato previsto.
Massime di principio
- Il termine previsto per presentare la domanda di indennità di mobilità è un termine di decadenza: se non rispettato il diritto si estingue salvo prova di forza maggiore.
- La presentazione, entro termine, della domanda per indennità di disoccupazione non preserva né sospende automaticamente il termine per la domanda di indennità di mobilità; sono prestazioni diverse con presupposti distinti.
- L'irregolarità del rapporto di lavoro (o l'irregolarità della posizione di altri lavoratori) non sospende il decorso del termine di decadenza relativamente alla domanda individuale: conta la data effettiva di cessazione del rapporto.
- Il giudice può accertare incidenter tantum il diritto all'indennità di mobilità anche in assenza di preventiva iscrizione nelle liste di mobilità; pertanto una successiva sentenza che accerti l'iscrizione ha natura dichiarativa, non costitutiva, e non può retroagire a riformare il decorso del termine di decadenza.
- Se si teme il rifiuto dell'INPS, è prudente presentare entrambe le domande (disoccupazione e mobilità) nei termini e, se necessario, proporre immediatamente ricorso giudiziario; non si può far affidamento su accertamenti successivi per sospendere il termine di decadenza.
- La nozione di forza maggiore è interpretata restrittivamente: l'impedimento deve essere imprevedibile, inevitabile e tale da ostacolare assolutamente l'esercizio del diritto.
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