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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10746/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che, riformando il primo grado, aveva accolto la domanda di Vito Mirizzi per il riconoscimento dell'indennità di mobilità ex art. 7 L. n. 223/1991. La Corte d'appello aveva ritenuto che il verbale di conciliazione tra il lavoratore e l'ex datore di lavoro, successivo a una sentenza pretorile che aveva dichiarato la nullità del termine contrattuale e l'illegittimità del licenziamento con conseguente reintegra, avesse recepito la statuizione pretorile sancendo che il rapporto di lavoro era stato fin dall'origine a tempo indeterminato; ne conseguiva il possesso dell'anzianità aziendale minima (almeno 12 mesi) richiesta per l'accesso alla mobilità. L'INPS impugnava tale decisione in cassazione. Parte resistente eccepiva la tardività dell'impugnazione dell'INPS per decorso del termine di sessanta giorni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso dell'INPS inammissibile per tardiva notifica: la controricorrente ha dimostrato di aver notificato la sentenza impugnata all'INPS in seconde cure il 3.3.2016, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 24.6.2016, oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 325, comma 2, c.p.c. Per tale motivo l'impugnazione è stata ritenuta tardiva e inammissibile. La Corte ha inoltre condannato l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (liquidate in complessivi € 5.200,00, di cui € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge) e ha rilevato i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • L. n. 223/1991, art. 7

    Norma sostanziale che disciplina l'indennità di mobilità; la Corte d'appello ha ritenuto che, in virtù del verbale di conciliazione e della precedente sentenza pretorile, il lavoratore avesse i requisiti di anzianità (almeno 12 mesi) per accedere all'indennità.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    Norma processuale che fissa il termine di sessanta giorni per la notifica dell'impugnazione in Cassazione; applicata dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso notificato oltre tale termine.

  • art. 13, commi 1-quater e 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Disposizioni sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in caso di inammissibilità, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • In sede di cassazione è essenziale rispettare scrupolosamente i termini di notifica (60 giorni se previsto dall'art. 325 c.p.c.); la notifica tardiva rende il ricorso inammissibile indipendentemente dal merito.
  • Quando una conciliazione o un verbale recepisce una precedente statuizione giudiziale che ha riconosciuto la natura del rapporto di lavoro (es. tempo indeterminato) e non viene contestata dall'INPS, la circostanza dell'anzianità utile per benefici previdenziali può ritenersi acquisita.
  • In giudizi di legittimità la declaratoria di inammissibilità può comportare condanna per spese e obbligo di versamento di contributi unificati aggiuntivi; è quindi fondamentale valutare anche il rischio economico prima di proporre impugnazioni tardive.
  • Per evitare inammissibilità per difetti di notifica, verificare sempre l'indirizzo e la forma di domiciliazione delle controparti (compresi eventuali avvocati in seconde cure) e notificare nei termini previsti.

Testo integrale

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