Cassazione Civile, Sentenza n. 10745/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Domanda per l'ottenimento dell'indennità di mobilità in deroga con decorrenza dal 15/08/2012; questione principale sulla tempestività della domanda. La Corte d'appello aveva ritenuto la domanda inammissibile perché presentata il 28/09/2012, oltre il termine (90 giorni per il 2012) calcolato dalla data delle dimissioni/e cessazione rapporto (6/12/2011), e aveva applicato il regime decadenziale dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970. Il ricorrente ha invece dedotto che il termine dovesse decorrere dalla cessazione del sostegno al reddito ordinario (aveva percepito indennità di disoccupazione fino al 13/08/2012), per cui la domanda del 28/09/2012 sarebbe stata tempestiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso ritenendo che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare un fatto decisivo: il ricorrente aveva fruito del trattamento ordinario di disoccupazione fino al 13/08/2012 e l'Accordo Istituzionale prevedeva che il termine potesse decorrere "dalla data del licenziamento o di cessazione di sostegno al reddito ordinario". Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame; gli altri motivi sono stati assorbiti. La Cassazione ha quindi ritenuto che il tema della decadenza non fosse stato correttamente valutato e che la posizione soggettiva del ricorrente meriti nuovo esame alla luce della cessazione del trattamento di disoccupazione.
Norme richiamate
Legge n. 191/2009, art. 1, comma 138
"in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali... il Ministro del lavoro ... può disporre, sulla base di specifici accordi governativi ... la concessione ... di trattamenti ... di mobilità in deroga"
Regolamenta la possibilità di prevedere misure di mobilità in deroga tramite accordi; la Corte ha richiamato la norma come base legislativa per l'Accordo regionale che fissava i termini di presentazione delle domande.
Accordo Istituzionale 12/05/2011 (Regione Calabria e parti sociali)
"le domande di mobilità in deroga andranno presentate alla Regione Calabria 'entro 120 giorni dalla data del licenziamento o di cessazione di sostegno al reddito ordinario per l'anno 2011 ed entro 90 per l'anno 2012'"
L'accordo individua i termini per la presentazione delle domande e specifica che il termine può decorrere dalla data del licenziamento o dalla cessazione del sostegno al reddito ordinario; la Corte ha ritenuto decisivo interpretare tale clausola alla luce del periodo di fruizione dell'indennità di disoccupazione del ricorrente.
D.P.R. n. 639/1970, art. 47
L'art. 47 disciplina i termini decadenziali per talune prestazioni previdenziali. La Corte ha osservato che la Corte d'appello ha applicato il regime decadenziale previsto dall'art. 47, ma ha ritenuto errato non considerare la specifica previsione dell'Accordo (termine decorrente dalla cessazione del sostegno), sicché la presunta decadenza non poteva essere affermata senza aver valutato quel fatto decisivo; inoltre la compatibilità dell'art. 47 con le indennità in deroga richiede attento esame.
Massime di principio
- Nei casi di indennità in deroga disciplinate da accordi regionali, il termine per la presentazione della domanda può decorrere dalla data del licenziamento o dalla cessazione del sostegno al reddito ordinario se l'accordo lo prevede; occorre quindi valutare quale evento abbia effettivamente posto fine al sostegno.
- La mancata valutazione, da parte del giudice di merito, di un fatto decisivo allegato dalle parti (es. periodo di fruizione di indennità di disoccupazione) costituisce causa di cassazione per omesso esame di fatto decisivo.
- Le previsioni degli accordi attuativi (anche se non sono norme di rango primario) devono essere interpretate e possono essere oggetto di censura per cassazione quando il loro significato sia decisivo e l'omissione abbia inciso sull'esito del giudizio.
- L'applicazione automatica del regime decadenziale (art. 47 d.P.R. 639/1970) alle prestazioni in deroga non è pacifica: va verificata la rilevanza di tale norma rispetto alla specifica fattispecie e ai termini stabiliti dall'accordo attuativo.
- La mancata presentazione preventiva della domanda amministrativa può incidere sulla proponibilità dell'azione, ma quando la controversia verte sulle condizioni concrete di applicazione della norma (quali i termini decorrenziali) la questione è di merito e non sempre configurabile come difetto assoluto di giurisdizione.
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