Circolare numero 16 del 10-12-2007 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra un ampio processo di innovazione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro del settore spettacolo e sport. Vengono introdotte nuove modulistiche, procedure telematiche obbligatorie dal 1° gennaio 2008 per molti adempimenti, una nuova disciplina per le comunicazioni di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro in coordinamento con i Servizi per l'impiego, e nuove regole per l'iscrizione dei lavoratori e il rilascio del certificato di agibilità. La circolare disciplina inoltre le garanzie richieste per il certificato di agibilità, le modalità speciali per imprese irregolari, nuove imprese e imprese estere, e chiarisce il ruolo di supporto gratuito degli sportelli SIAE.
Semplificazione degli adempimenti amministrativi e nuove procedure telematiche Enpals
Semplificazione degli adempimenti amministrativi Enpals
La circolare descrive un intervento organico di modernizzazione delle procedure amministrative, finalizzato a ridurre i carichi documentali per imprese e lavoratori del settore spettacolo e sport. Il processo si fonda sull'introduzione di procedure telematiche, sulla revisione della modulistica e su una più stretta integrazione tra Enpals, SIAE e Servizi per l'impiego.
Obiettivi della riforma e decorrenze
L'Ente chiarisce che l'obiettivo è razionalizzare i sistemi operativi, ridurre i flussi cartacei, velocizzare l'evasione delle istanze e migliorare la qualità dell'azione amministrativa. Viene precisato che la nuova modulistica e le nuove regole amministrative divengono obbligatorie dal 1° gennaio 2008. Per gli aspetti non espressamente innovati continuano ad applicarsi le disposizioni già emanate.
Nuova modulistica e adempimenti interessati
La modulistica è stata completamente rinnovata per gli adempimenti relativi a:
- iscrizione dell'impresa di gestione;
- iscrizione dell'attività;
- variazione dei dati dell'impresa e dell'attività;
- iscrizione del lavoratore e rilascio del libretto;
- denuncia di instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro;
- richiesta del certificato di agibilità;
- denuncia contributiva;
- richiesta di attestazione liberatoria e di correntezza contributiva. La circolare segnala inoltre che la denuncia contributiva è oggetto di un autonomo intervento di dettaglio richiamato nella circ. n. 17/2007.
Iscrizione dell'impresa di gestione e dell'attività d'impresa
Gli adempimenti un tempo gestiti attraverso un unico modello cartaceo (mod. 032U) sono stati separati in procedimenti distinti, così da rendere più chiara la gestione delle posizioni assicurative e contributive. Le procedure interessano l'iscrizione dell'impresa di gestione, l'iscrizione dell'attività, le variazioni dei dati relativi all'impresa e all'attività, nonché la denuncia di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.
L'iscrizione dell'impresa di gestione resta l'unico adempimento tra quelli considerati che non viene integralmente ricondotto alla telematica: essa si effettua presso la sede Enpals competente o presso gli uffici SIAE. In questa sede non è più richiesto il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Per i soggetti privi di iscrizione al Registro delle imprese, come associazioni e fondazioni, occorre invece esibire copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto, oppure la deliberazione di modifica degli stessi.
Con riguardo all'iscrizione dell'attività, la circolare ribadisce che l'attività corrisponde a una sezione omogenea della produzione dell'impresa e che, per le produzioni in appalto, l'impresa appaltatrice deve aprire una specifica attività separata. In tale sede vanno indicati i dati identificativi del committente e la data finale, effettiva o presunta, dell'appalto, trasmettendo anche copia del relativo contratto a mezzo posta elettronica.
Denuncia di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro
La circolare richiama l'art. 9 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, che impone all'impresa di denunciare all'Enpals, entro cinque giorni dalla stipulazione, le persone occupate e le relative informazioni retributive e contributive, nonché di notificare entro cinque giorni ogni variazione dei dati iniziali. Su tale disciplina interviene la L. n. 296/2006, che introduce la pluriefficacia delle comunicazioni effettuate ai Servizi per l'impiego.
La comunicazione al Centro per l'impiego relativa a instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro vale anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi verso l'Enpals, purché sia trasmessa con i moduli e le procedure telematiche definite dal decreto interministeriale del 30 ottobre 2007. L'obbligo di utilizzo esclusivo delle modalità informatiche decorre dal 1° marzo 2008; per la Provincia autonoma di Bolzano la decorrenza è fissata al 1° dicembre 2008. Fino al 29 febbraio 2008, se la comunicazione al Centro per l'impiego non è resa con i servizi informatici, resta l'obbligo di trasmissione all'Enpals secondo le regole ordinarie.
La comunicazione di assunzione deve essere effettuata entro il giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro, salvi i casi di urgenza connessi a esigenze produttive. Le trasformazioni e cessazioni continuano invece a essere comunicate entro cinque giorni dall'evento. La disciplina di pluriefficacia si applica a prescindere dalla natura del rapporto, quindi anche ai rapporti subordinati, parasubordinati o autonomi.
Iscrizione del lavoratore
Per l'iscrizione del lavoratore è individuato un unico canale di trasmissione: l'adempimento deve essere svolto dal datore di lavoro tramite le procedure telematiche. Dal 1° gennaio 2008 il lavoratore non può più iscriversi autonomamente.
Sul piano documentale, non è più necessario allegare il codice fiscale e il documento di identità del lavoratore, perché l'Ente verifica la correttezza dei dati tramite gli archivi dell'Anagrafe tributaria. Analogamente, non è più richiesta la produzione dei contratti di lavoro al momento dell'iscrizione, fermo restando l'obbligo di conservarli e di esibirli in caso di richiesta dell'Enpals.
Certificato di agibilità: procedura telematica e termini
La richiesta e il rilascio del certificato di agibilità sono stati completamente telematizzati. La procedura è disponibile 24 ore su 24 e consente all'impresa di presentare la domanda in qualunque momento prima dell'esecuzione della prestazione, nel rispetto dei termini di legge. La richiesta deve essere presentata entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti di lavoro e comunque prima dell'inizio dell'attività lavorativa.
Le variazioni dei dati contenuti nel certificato seguono le medesime modalità e scadenze. Se una variazione è comunicata dopo lo svolgimento della prestazione e comunque oltre cinque giorni dopo di essa, essa è considerata valida soltanto in presenza di forza maggiore e con idonea documentazione inviata contestualmente via telefax o posta elettronica alla sede Enpals o agli uffici SIAE competenti.
La domanda di agibilità deve essere riferita alla singola attività svolta. La circolare richiama espressamente l'attenzione sul fatto che la produzione in regime di appalto va denunciata come attività separata rispetto alle altre attività dell'impresa.
Nuova disciplina delle garanzie per il certificato di agibilità
La circolare rinvia alla delibera del Consiglio di amministrazione n. 95/2007, in vigore dal 1° gennaio 2008, che ridisegna la disciplina delle garanzie per il rilascio del certificato di agibilità.
Per le imprese non in regola con gli obblighi contributivi, il rilascio del certificato è subordinato a una delle seguenti condizioni:
- assolvimento degli obblighi contributivi pregressi;
- concessione della dilazione, in forma unica o rateale, dei debiti per contributi e oneri accessori;
- assunzione dell'impegno alla regolarizzazione, accompagnata da fideiussione a favore dell'Ente, rilasciata da soggetto abilitato, di durata superiore di sei mesi rispetto al periodo di richiesta del certificato e di importo pari ai debiti pregressi, con condizioni che escludano l'escussione preventiva del debitore principale.
La circolare precisa che i debiti in contenzioso amministrativo o giudiziale non manifestamente infondato, non ancora definiti, non integrano da soli irregolarità contributiva sino all'esito definitivo del procedimento. Lo stesso vale per i debiti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della riscossione.
Per le imprese che richiedono il certificato per la prima volta, il rilascio è subordinato a:
- deposito cauzionale pari al 10% del carico contributivo stimato per tre mesi;
- oppure fideiussione, con le caratteristiche sopra descritte, di importo pari al 10% del carico contributivo stimato per tre mesi e durata di nove mesi dalla data dell'istanza.
Per le imprese straniere che operano in Italia per un periodo limitato e con sede legale fuori dal territorio dello Stato, ma prive di accordi previdenziali specifici, il certificato è subordinato a:
- deposito cauzionale pari all'importo del carico contributivo stimato per il periodo richiesto;
- oppure fideiussione di importo corrispondente, con durata superiore di sei mesi rispetto al periodo richiesto, e con clausole che escludano il beneficio dell'escussione preventiva del debitore principale.
Certificato di agibilità gratuito ed esenzione contributiva
Per il certificato di agibilità a titolo gratuito non è prevista la procedura telematica. L'impresa deve recarsi presso gli uffici Enpals o SIAE con la documentazione prescritta. Se la domanda è presentata alla SIAE, il rilascio resta subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti da parte degli uffici Enpals competenti.
Per le imprese straniere operanti in Italia in regime di esenzione contributiva, la richiesta del certificato va presentata online, con contestuale invio dei documenti esonerativi, quali il mod. E101, via fax o e-mail, accompagnati da una dichiarazione del legale rappresentante che attesti la conformità degli allegati agli originali. Il medesimo adempimento è previsto per il datore di lavoro italiano che ingaggi lavoratori stranieri provenienti da Stati UE o da Paesi con accordi previdenziali.
Supporto e assistenza della SIAE
La circolare valorizza il ruolo degli uffici SIAE, ai quali l'Enpals ha affidato, tramite convenzione, un servizio gratuito di assistenza alle imprese. Le imprese possono recarsi presso gli uffici territoriali SIAE per l'assolvimento degli adempimenti; ove non siano in grado di utilizzare direttamente le procedure telematiche, la SIAE procede in modalità web all'acquisizione e trasmissione dei dati all'Enpals.
Gli operatori SIAE verificano completezza e congruità delle denunce, richiedono eventuali integrazioni, acquisiscono i dati, rilasciano la ricevuta di consegna e la copia del documento di avvenuta acquisizione al sistema. Il versamento dei contributi, tuttavia, continua a essere effettuato con le consuete modalità F24/I24 e non presso gli sportelli SIAE.
Tra i servizi gestibili tramite SIAE rientrano, tra gli altri:
- iscrizione dell'impresa di gestione e dell'attività;
- iscrizione e variazione dei lavoratori;
- acquisizione della denuncia assicurativa relativa agli obblighi contributivi correnti;
- rilascio del certificato di agibilità, anche in esenzione contributiva;
- rilascio del certificato di agibilità a titolo gratuito, con successiva valutazione degli uffici Enpals;
- variazione dei dati del certificato di agibilità;
- rilascio e duplicato del libretto di iscrizione;
- acquisizione della denuncia di instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro;
- accettazione delle richieste di attestazione liberatoria e correntezza contributiva.
La circolare invita le imprese a recarsi con congruo anticipo rispetto alle scadenze di legge; in particolare, almeno sette giorni lavorativi prima per la denuncia contributiva e, di regola, tre giorni lavorativi prima per la richiesta del certificato di agibilità. Ai fini dell'adempimento verso l'Enpals rileva l'avvenuta acquisizione nel sistema dell'Ente e non la sola ricevuta SIAE di consegna dei modelli cartacei.
Punti principali
Semplificazione amministrativa e nuova modulistica
L'Ente ha avviato un processo di razionalizzazione dei procedimenti e di riduzione degli adempimenti, mediante nuove procedure telematiche e revisione delle regole amministrative. È stata completamente rinnovata la modulistica per iscrizione di impresa di gestione, iscrizione dell'attività, variazioni dei dati, iscrizione del lavoratore e libretto, denuncia di instaurazione/trasformazione/cessazione, certificato di agibilità, denuncia contributiva e attestazione liberatoria/correntezza contributiva. Le nuove modalità diventano obbligatorie dal 1° gennaio 2008; per gli adempimenti non toccati dalla circolare restano valide le precedenti disposizioni.
Iscrizione dell'impresa e dell'attività, e denuncia dei rapporti di lavoro
Gli adempimenti prima unificati nel mod. 032U vengono ora distinti in procedimenti separati: iscrizione dell'impresa di gestione, iscrizione dell'attività, variazioni anagrafiche, e denuncia di instaurazione/trasformazione/cessazione. La maggior parte delle operazioni si svolge tramite procedure telematiche; fa eccezione l'iscrizione dell'impresa di gestione, che resta effettuabile presso la sede Enpals competente o presso gli uffici SIAE. Non è più richiesta la produzione del certificato camerale per l'iscrizione o per le variazioni dell'impresa; per soggetti non iscritti al Registro delle imprese occorre invece produrre atto costitutivo e statuto autenticati o le deliberazioni modificative.
Pluriefficacia delle comunicazioni ai Servizi per l'impiego
La comunicazione di instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro inviata al Centro per l'impiego produce effetti anche verso l'Enpals, in applicazione della L. n. 296/2006. La pluriefficacia opera solo se la comunicazione è trasmessa con i servizi informatici telematici previsti dal decreto interministeriale del 30 ottobre 2007; l'obbligo di utilizzo esclusivo di tali modalità decorre dal 1° marzo 2008, con decorrenza differita al 1° dicembre 2008 per la Provincia autonoma di Bolzano. L'assunzione va comunicata entro il giorno antecedente l'inizio del rapporto, salvo i casi di urgenza; trasformazioni e cessazioni restano da comunicare entro cinque giorni. Fino al 29 febbraio 2008, se la comunicazione al Centro per l'impiego non è effettuata con i servizi informatici, permane l'obbligo di invio all'Enpals.
Iscrizione del lavoratore
L'iscrizione del lavoratore deve essere effettuata esclusivamente dal datore di lavoro mediante le nuove procedure telematiche; dal 1° gennaio 2008 il lavoratore non può più iscriversi autonomamente. Non è più necessario allegare codice fiscale e documento di identità, perché i dati sono verificati dall'Ente tramite l'Anagrafe tributaria. Anche in questo caso non vengono più richiesti i contratti di lavoro, che dovranno essere conservati dall'impresa ed esibiti solo su richiesta.
Certificato di agibilità e disciplina delle garanzie
Il certificato di agibilità si richiede e si rilascia esclusivamente in via telematica, con operatività 24 ore su 24. La richiesta va presentata entro cinque giorni dalla stipulazione del contratto e comunque prima della prestazione; le variazioni seguono le stesse modalità e scadenze. Le modifiche successive alla prestazione sono ammesse solo per forza maggiore, con idonea documentazione inviata via fax o e-mail alla sede competente o agli uffici SIAE. La circolare richiama la nuova disciplina delle garanzie approvata con delibera del C.d.A. n. 95/2007, in vigore dal 1° gennaio 2008, distinguendo i casi di imprese non in regola, imprese che richiedono il certificato per la prima volta e imprese straniere operanti in Italia.
Garanzie per imprese non in regola, nuove imprese e imprese estere
Per le imprese non regolari il rilascio è subordinato a una delle seguenti condizioni: regolarizzazione dei debiti pregressi, concessione di dilazione, oppure impegno alla regolarizzazione con fideiussione di importo pari ai debiti e durata superiore di sei mesi al periodo di richiesta. I debiti in contenzioso amministrativo o giudiziale non ancora definiti, o sospesi in riscossione, non integrano irregolarità contributiva fino all'esito definitivo. Per le imprese di nuova costituzione il certificato richiede un deposito cauzionale pari al 10% del carico contributivo stimato per tre mesi, oppure una fideiussione di pari importo con durata di nove mesi. Per le imprese straniere operanti in Italia senza accordi previdenziali si richiede deposito cauzionale pari al carico contributivo stimato o fideiussione equivalente; per quelle UE o coperte da accordi resta il regime di esenzione contributiva.
Certificato di agibilità gratuito ed esenzione contributiva
Per il certificato di agibilità a titolo gratuito non è prevista la procedura telematica: l'impresa deve presentare la domanda presso gli uffici Enpals o SIAE con la documentazione prescritta. Se la richiesta è presentata alla SIAE, il rilascio è subordinato alla valutazione degli uffici Enpals. Per le imprese straniere operanti in Italia in regime di esenzione contributiva, e per i datori di lavoro italiani che impiegano lavoratori stranieri provenienti da Stati UE o da Paesi con accordi, la richiesta va fatta online con invio contestuale dei documenti esonerativi (ad esempio mod. E101) via fax o e-mail, accompagnati da dichiarazione di conformità agli originali.
Ruolo di assistenza e supporto della SIAE
Gli uffici SIAE, in forza di apposita convenzione con l'Enpals, forniscono assistenza gratuita alle imprese nella gestione degli adempimenti. Gli operatori verificano completezza e congruità delle denunce, acquisiscono i dati tramite procedura web, rilasciano ricevuta e copia del documento di acquisizione. Presso la SIAE è possibile gestire numerosi servizi: iscrizioni, variazioni, acquisizione delle denunce contributive correnti, rilascio del certificato di agibilità e del libretto di iscrizione, denunce di instaurazione/trasformazione/cessazione e richiesta di attestazioni liberatorie/correntezza contributiva. Il versamento dei contributi resta invece effettuato con le ordinarie modalità F24/I24 e non presso gli sportelli SIAE.
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