Circolare numero 133 del 13-12-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce per il 2007 i nuovi limiti di reddito e gli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità spettanti ai mutilati e invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, a seguito del passaggio all’INPS delle funzioni prima in capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Vengono inoltre disciplinate le maggiorazioni per gli invalidi con età inferiore a 65 anni, l’incremento della pensione per i ciechi civili ultra 65enni e le ulteriori maggiorazioni per alcune categorie di beneficiari, nonché la riduzione delle indennità in caso di fruizione del servizio di accompagnamento.
Adeguamento 2007 degli importi e dei limiti di reddito per invalidi civili, ciechi civili e sordi
Adeguamento per l’anno 2007 degli importi e dei limiti di reddito per invalidi civili, ciechi civili e sordi
La circolare disciplina l’adeguamento, per l’anno 2007, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità spettanti ai mutilati ed invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi, nonché dei relativi limiti di reddito. Il provvedimento si inserisce nel nuovo assetto di competenze derivante dal passaggio all’INPS delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità.
Quadro normativo e competenze dell’INPS
La circolare richiama l’art. 10 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 230, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e il DPCM 30 marzo 2007. In forza di tali atti, l’INPS subentra al Ministero dell’Economia e delle Finanze anche nella revisione annuale degli importi delle provvidenze economiche e dei limiti di reddito per l’accesso ai benefici. Poiché per il 2007 il Ministero non ha emesso il decreto annuale di aggiornamento, la circolare stabilisce direttamente gli importi applicabili.
Limiti di reddito per la concessione delle provvidenze
Per il 2007 i limiti reddituali sono fissati come segue:
- euro 14.238,75 annui per la pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali e ai sordomuti;
- euro 4.172,44 annui per l’assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e per l’indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;
- euro 6.845,58 annui per l’assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti.
Importi delle indennità mensili
Per l’anno 2007 sono determinati i seguenti importi mensili delle indennità:
- euro 710,32 per l’indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti;
- euro 457,66 per l’indennità di accompagnamento degli invalidi civili totali;
- euro 229,64 per l’indennità di comunicazione dei sordomuti;
- euro 168,70 per la speciale indennità dei ciechi ventesimisti.
Importi delle provvidenze economiche dal 1° gennaio 2007
Gli importi mensili delle principali provvidenze economiche sono stabiliti, dal 1° gennaio 2007, nelle seguenti misure:
- euro 262,62 per la pensione spettante ai ciechi civili assoluti;
- euro 242,84 per la pensione di inabilità degli invalidi civili totali;
- euro 242,84 per l’assegno mensile degli invalidi civili parziali;
- euro 242,84 per l’indennità mensile di frequenza dei minori invalidi civili;
- euro 242,84 per la pensione spettante ai sordomuti;
- euro 242,84 per la pensione spettante ai ciechi civili assoluti ricoverati;
- euro 242,84 per la pensione spettante ai ciechi civili ventesimisti;
- euro 180,21 per l’assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti. La circolare precisa che tali importi sono soggetti a conguaglio in sede di perequazione per l’anno successivo.
Maggiorazione per i ciechi civili con almeno 65 anni
In applicazione dell’art. 67, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la pensione spettante ai ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2007, di euro 61,43 mensili. L’erogazione avviene secondo i criteri e le modalità previsti dalla disposizione richiamata.
Maggiorazione per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti under 65
Ai sensi dell’art. 70, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti titolari di pensione, assegno di invalidità o indennità mensile di frequenza, di età inferiore a 65 anni, spetta dal 1° gennaio 2007 una maggiorazione di euro 10,33 mensili per tredici mensilità. Il beneficio è riconosciuto solo se:
- non sono posseduti redditi propri pari o superiori a euro 5.195,97;
- in caso di coniugio non legalmente ed effettivamente separato, i redditi cumulati con quelli del coniuge non sono pari o superiori a euro 10.865,79.
Incremento per i ciechi civili ultra settantenni e soggetti equiparati
L’art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede per i ciechi civili titolari di pensione di età pari o superiore a 70 anni un incremento della maggiorazione fino a garantire un reddito proprio pari a euro 559,91 mensili per tredici mensilità. Il beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
- il beneficiario non deve possedere redditi propri annui pari o superiori a euro 7.278,83;
- se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, non deve possedere redditi propri pari o superiori a euro 7.278,83 né redditi cumulati con il coniuge pari o superiori a euro 12.340,51;
- se i redditi sono inferiori a tali limiti, l’incremento è corrisposto in misura tale da non superare i limiti stessi.
La circolare precisa inoltre che i medesimi criteri economici si applicano anche ai soggetti di età pari o superiore a 60 anni che siano invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione. Ai fini della concessione della maggiorazione non si considera il reddito della casa di abitazione.
Riduzione delle indennità durante il servizio di accompagnamento
In base all’art. 40, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l’indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti e la speciale indennità dei ciechi ventesimisti sono ridotte di euro 93,00 mensili per il periodo in cui i beneficiari fruiscono del servizio di accompagnamento disciplinato dai commi 1, 2 e 3 della medesima norma.
Punti principali
Passaggio delle funzioni e potere di aggiornamento
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 10 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 230, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e del DPCM 30 marzo 2007, l’INPS subentra nelle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità. Tra tali compiti rientra anche la revisione annuale degli importi delle provvidenze economiche e dei relativi limiti di reddito, prima disposta con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Limiti di reddito per il 2007
Per l’anno 2007 sono fissati i seguenti limiti reddituali: euro 14.238,75 annui per la pensione dei ciechi civili assoluti e parziali, dei mutilati e invalidi civili totali e dei sordomuti; euro 4.172,44 annui per l’assegno mensile dei mutilati e invalidi civili parziali e per l’indennità mensile di frequenza dei minori invalidi civili; euro 6.845,58 annui per l’assegno a vita dei ciechi civili decimisti.
Importi delle indennità mensili
Per il 2007 sono determinati gli importi mensili delle principali indennità: euro 710,32 per l’indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti; euro 457,66 per l’indennità di accompagnamento degli invalidi civili totali; euro 229,64 per l’indennità di comunicazione ai sordomuti; euro 168,70 per la speciale indennità dei ciechi ventesimisti.
Importi delle provvidenze economiche dal 1° gennaio 2007
Dal 1° gennaio 2007 gli importi mensili delle provvidenze economiche sono stabiliti in euro 262,62 per la pensione dei ciechi civili assoluti; euro 242,84 per la pensione di inabilità degli invalidi civili totali, l’assegno mensile degli invalidi civili parziali, l’indennità mensile di frequenza dei minori invalidi civili, la pensione dei sordomuti, la pensione dei ciechi civili assoluti ricoverati e la pensione dei ciechi civili ventesimisti; euro 180,21 per l’assegno a vita dei ciechi civili decimisti.
Maggiorazione per ciechi civili con almeno 65 anni
Ai sensi dell’art. 67, comma 3, della legge n. 448/1998, la pensione spettante ai ciechi civili di età pari o superiore a 65 anni è elevata, dal 1° gennaio 2007, di euro 61,43 mensili, secondo i criteri e le modalità previsti dalla norma richiamata.
Maggiorazione per invalidi, ciechi e sordomuti under 65
In base all’art. 70, comma 6, della legge n. 388/2000, agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti titolari di pensione, assegno di invalidità o indennità mensile di frequenza con età inferiore a 65 anni spetta, dal 1° gennaio 2007, una maggiorazione di euro 10,33 mensili per 13 mensilità, purché non vi siano redditi propri pari o superiori a euro 5.195,97 e, se coniugati non legalmente ed effettivamente separati, redditi cumulati con il coniuge pari o superiori a euro 10.865,79.
Incremento per ciechi civili ultra settantenni e soggetti equiparati
Ai sensi dell’art. 38 della legge n. 448/2001, la maggiorazione per i ciechi civili titolari di pensione di età pari o superiore a 70 anni è incrementata fino a garantire un reddito proprio pari a euro 559,91 mensili per 13 mensilità, entro specifici limiti reddituali individuali e coniugali. Il beneficio si applica anche ai soggetti di età pari o superiore a 60 anni che siano invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione, secondo i medesimi criteri economici. Non si considera, ai fini del beneficio, il reddito della casa di abitazione.
Riduzione dell’indennità in caso di servizio di accompagnamento
In applicazione dell’art. 40, comma 4, della legge n. 289/2002, l’indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti e la speciale indennità per i ciechi ventesimisti sono ridotte di euro 93,00 mensili per il periodo in cui i beneficiari usufruiscono del servizio di accompagnamento disciplinato dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo.
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