Circolare numero 17 del 10-12-2007 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il passaggio alle procedure telematiche ENPALS per denunce contributive, iscrizione dei lavoratori, comunicazioni di instaurazione/trasformazione/cessazione dei rapporti di lavoro, certificato di agibilità e variazioni dell’impresa. Dal 1° gennaio 2008 tali adempimenti devono essere svolti esclusivamente con gli strumenti informatici previsti, con alcune regole transitorie per le denunce dei mesi di gennaio e febbraio 2008 e con obbligo di PIN per l’accesso. Sono inoltre chiariti criteri contributivi, modalità di compilazione, scadenze, gestione delle deleghe e servizi di assistenza tramite Contact Center e Uffici SIAE.
Innovazioni informatiche per gli adempimenti informativi e contributivi ENPALS delle imprese dal 1° gennaio 2008
Innovazioni informatiche per gli adempimenti informativi e contributivi ENPALS
La circolare descrive il nuovo assetto telematico introdotto per agevolare gli adempimenti informativi e contributivi delle imprese del settore spettacolo e sport professionistico, con l’obiettivo di semplificare la compilazione delle denunce, aggiornare più rapidamente le posizioni assicurative e ridurre i tempi di liquidazione delle prestazioni. Vengono disciplinati gli strumenti operativi, i termini, i soggetti abilitati e le principali regole amministrative e contributive connesse.
Ambito di applicazione e decorrenza
Dal 1° gennaio 2008 gli adempimenti elencati nella circolare possono essere effettuati esclusivamente mediante le nuove procedure informatiche ENPALS, accessibili tramite:
- procedura on-line sul portale dell’Ente;
- trasmissione di flussi contributivi in formato XML.
Le procedure riguardano:
- denuncia contributiva mensile unificata, che sostituisce i modelli 031/R e 031/CM;
- iscrizione dei lavoratori;
- denuncia di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro;
- richiesta del certificato di agibilità;
- variazione dei dati dell’impresa di gestione e iscrizione/variazione dell’attività d’impresa.
Per le denunce dei mesi di gennaio e febbraio 2008 è ammessa la trasmissione fino al 25 aprile 2008, fermo restando il rispetto dei termini ordinari per il versamento dei contributi.
Denuncia contributiva mensile unificata
La denuncia mensile unificata sostituisce integralmente il precedente sistema cartaceo e consente:
- la compilazione on-line di un unico modello;
- l’invio di file XML predisposti secondo lo schema pubblicato sul sito ENPALS.
La denuncia deve essere trasmessa entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento. Il versamento dei contributi, tramite modello F24/I24, resta dovuto entro il giorno 16 del mese successivo. Se la scadenza cade in un giorno festivo, l’adempimento si considera tempestivo se eseguito il primo giorno lavorativo successivo.
Gli importi devono essere indicati senza arrotondamenti:
- gli importi di ciascuna riga di imponibile retributivo vanno inseriti in modo analitico;
- l’importo del modello F24/I24 deve coincidere con quello dei contributi esposti in denuncia.
Regole di calcolo e qualificazione degli imponibili
La circolare richiama il principio di competenza per la determinazione della retribuzione imponibile, in coerenza con il D.Lgs. n. 314/1997, che armonizza base fiscale e previdenziale. In base a tale criterio, il reddito di lavoro dipendente ai fini previdenziali è costituito da tutte le somme e i valori maturati nel periodo di riferimento.
Fanno eccezione e sono assoggettati al principio di cassa solo:
- gratificazioni annuali e periodiche;
- conguagli di retribuzione derivanti da norme di legge o contratti aventi effetto retroattivo;
- premi di produzione.
Tali voci vanno imputate al mese di effettiva corresponsione, anche ai fini dell’indicazione nella denuncia telematica. La circolare precisa tuttavia che il ritardo nel pagamento non differisce l’obbligazione contributiva quando la corresponsione era dovuta entro termini legali o contrattuali; in tal caso possono applicarsi gli accessori di legge. La documentazione che prova il rispetto dei termini deve essere conservata per almeno 10 anni ed esibita su richiesta dell’Ente.
Se le somme vengono corrisposte dopo la cessazione del rapporto, ma nel rispetto dei termini legali o contrattuali, devono essere imputate all’ultima mensilità denunciata, usando aliquota vigente e massimali dell’anno di riferimento. Gli emolumenti diversi dalle voci sopra indicate e riferiti a periodi precedenti, come gli arretrati derivanti da transazione, conciliazione o sentenza, devono essere trattati secondo il principio di competenza, con eventuale variazione della denuncia del periodo di spettanza.
Modalità di compilazione e dati lavorativi
La denuncia richiede l’indicazione precisa delle giornate di prestazione lavorativa:
- se le giornate sono contigue, basta indicare data iniziale, data finale e totale dei giorni;
- se non sono contigue, ciascuna giornata va indicata singolarmente con l’apposita funzione calendario.
Per i rapporti di lavoro subordinato è sufficiente indicare la data iniziale e finale dell’attività svolta nella mensilità di riferimento e il totale delle giornate effettive calcolate secondo il contratto di lavoro.
La procedura, sulla base dei dati immessi, calcola automaticamente i contributi dovuti. Per alcuni casi sono richiesti dati specifici:
- per i lavoratori dello spettacolo iscritti a gestioni pensionistiche obbligatorie prima del 1° gennaio 1996, va indicato il numero di giorni già accreditati nell’anno solare sulla base delle fasce di retribuzione giornaliera;
- per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti iscritti dopo tale data, si può indicare la retribuzione percepita nell’anno solare.
Ciò consente la corretta applicazione del contributo di solidarietà e dell’aliquota aggiuntiva.
Codici retribuzione e tabella aliquote
Dal 1° gennaio 2008 la circolare segnala l’introduzione di nuovi codici e l’aggiornamento della classificazione retributiva:
- K1: versamenti a forme pensionistiche complementari a carico del datore di lavoro, ex D.Lgs. n. 252/2005;
- K2: premi di risultato previsti da contratti o accordi collettivi di secondo livello entro il limite del 3% della retribuzione contrattuale annua;
- ZZ: nuovo codice tabella aliquota per l’indicazione degli oneri accessori relativi ai contributi denunciati, quali sanzioni civili, sanzioni amministrative, interessi di mora e interessi legali.
Viene inoltre eliminato, dal 1° gennaio 2008, il codice RI, che contraddistingueva la retribuzione normale eccedente il limite per l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1%.
Gli elenchi aggiornati delle tabelle aliquota, dei codici di retribuzione e dei codici di agevolazione contributiva sono resi disponibili sul portale ENPALS nella sezione "modulistica".
Trattenute sui lavoratori pensionati
La circolare precisa che non vi sono modifiche per le trattenute da applicare alle retribuzioni dei lavoratori pensionati. L’assoggettamento alla trattenuta e l’importo giornaliero sono indicati nel certificato di pensione, che il lavoratore deve esibire al datore di lavoro. L’importo totale delle trattenute va esposto nel modello unico di denuncia telematica.
Iscrizione dei lavoratori
L’iscrizione dei lavoratori assicurati all’Enpals è obbligatoria per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico rientranti nelle categorie previste dalla legge. Dal 1° gennaio 2008 l’iscrizione deve essere effettuata esclusivamente dal datore di lavoro; il lavoratore non può più procedere autonomamente.
La procedura telematica verifica la coerenza dei dati identificativi del lavoratore con quelli presenti presso l’Anagrafe tributaria, riducendo il rischio di errori.
Comunicazioni di instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro
La circolare richiama l’art. 9 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, che impone all’impresa di denunciare all’Enpals, entro cinque giorni dalla stipulazione del contratto, le persone occupate e le variazioni successive. Nella denuncia on-line devono essere indicati tutti i lavoratori occupati e il periodo di svolgimento della prestazione.
Per le assunzioni:
- nei contratti a tempo determinato devono essere indicati data iniziale e finale;
- nei contratti a tempo indeterminato va indicata solo la data di inizio.
La legge finanziaria 2007 ha introdotto la pluriefficacia della comunicazione ai Centri per l’impiego, valida anche ai fini degli obblighi verso Ministero del lavoro, INPS, INAIL ed enti previdenziali sostitutivi o esclusivi. Tale effetto si produce solo se la comunicazione è inviata tramite i servizi informatici previsti dal decreto interministeriale richiamato dalla circolare.
Dal 1° marzo 2008 l’obbligo di trasmissione con le nuove modalità informatiche diviene operativo; fino al 29 febbraio 2008 la comunicazione al Centro per l’impiego è pluriefficace solo se trasmessa con tali servizi. Resta fermo che:
- la comunicazione di assunzione deve essere inviata entro il giorno precedente l’inizio del rapporto;
- le comunicazioni di trasformazione e cessazione devono essere effettuate entro cinque giorni dall’evento.
Per i datori di lavoro che occupano lavoratori obbligatoriamente iscritti all’ENPALS, la preventiva comunicazione al Centro per l’impiego assorbe, nei casi previsti, anche l’obbligo di denuncia di occupazione all’Ente; analogamente, trasformazioni, cessazioni e proroghe comunicate al Servizio per l’impiego nei termini assorbono l’obbligo verso l’ENPALS. Fino al 1° marzo 2008, se la comunicazione non è pluriefficace, resta necessario inviare all’ENPALS la relativa denuncia con le modalità on-line o cartacee previste.
Certificato di agibilità
Il certificato di agibilità è richiesto per le categorie protette dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e successive modifiche, nei settori teatrale, cinematografico, circense, nei teatri tenda, negli enti e associazioni, nel pubblico esercizio, negli alberghi, nelle emittenti radiotelevisive e negli impianti sportivi.
La richiesta deve essere presentata entro cinque giorni dalla stipulazione del contratto e comunque prima dell’esecuzione della prestazione. Le variazioni del certificato seguono le stesse modalità e scadenze. Se apportate dopo lo svolgimento della prestazione, e comunque entro cinque giorni, sono considerate valide solo in presenza di forza maggiore e con idonea documentazione inviata contestualmente alle sedi competenti o agli Uffici SIAE.
La procedura telematica è attiva 24 ore su 24 e controlla la regolarità contributiva dell’impresa. Il certificato non viene rilasciato in presenza di debiti contributivi accertati, salvo che:
- sia stata ottenuta una dilazione, in soluzione unica o rateale;
- sia stata prestata idonea garanzia fideiussoria per l’importo dovuto;
- i debiti siano oggetto di contenzioso amministrativo o giudiziale;
- i debiti iscritti a ruolo siano sospesi nella riscossione.
Per l’agibilità in regime di esenzione contributiva la richiesta va effettuata on-line, allegando i documenti esonerativi, come il mod. E101, inviati contestualmente via fax o e-mail con dichiarazione di conformità agli originali. Per l’agibilità a titolo gratuito, invece, non è ammessa la richiesta telematica: occorre recarsi presso gli Uffici ENPALS o SIAE con la documentazione che attesta il carattere sociale, benefico o solidaristico della manifestazione e l’assenza di compensi.
Variazioni dell’impresa, iscrizione e variazione dell’attività
Dal 1° gennaio 2008 le variazioni dei dati relativi all’impresa di gestione devono essere effettuate tramite le nuove procedure telematiche. L’iscrizione dell’impresa di gestione, invece, continua a richiedere la presentazione presso gli Uffici ENPALS o SIAE con la nuova modulistica.
Anche l’iscrizione dell’attività d’impresa e le successive variazioni devono essere effettuate telematicamente. Ai fini amministrativi, l’“attività” corrisponde a una sezione della produzione caratterizzata da elementi di omogeneità, quali committente, format, output o luogo di svolgimento.
Per le produzioni in regime di appalto:
- l’impresa appaltatrice deve iscrivere una specifica attività separata;
- devono essere indicati i dati del committente e la data finale, effettiva o presunta, dell’appalto;
- deve essere inviata alla sede ENPALS competente copia del contratto di appalto via e-mail.
Accesso ai servizi: PIN e soggetti abilitati
Per utilizzare le procedure telematiche è necessario un PIN valido rilasciato dall’ENPALS. Il PIN è nominativo e collegato al soggetto che effettua l’adempimento, cioè:
- il titolare o legale rappresentante dell’impresa;
- un soggetto terzo munito di mandato a operare in nome e per conto dell’impresa.
Sono abilitabili anche:
- il dipendente interno delegato;
- i soggetti indicati dall’art. 31 del D.Lgs. n. 276/2003, come società capogruppo, consorzi o società consorziate;
- i professionisti mandatari ai sensi della L. n. 12/1979, inclusi consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e avvocati;
- le associazioni e società semplici tra professionisti, con abilitazione del singolo professionista e non dello studio;
- le associazioni di categoria, limitatamente alle imprese associate, con abilitazione del responsabile locale;
- i servizi delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e piccole imprese, se assistiti da consulenti del lavoro secondo le modalità previste.
Richiesta, uso e gestione del PIN
Il PIN si richiede tramite il sito ENPALS, inserendo:
- codice fiscale;
- tipologia di utente;
- indirizzo e-mail valido.
L’Ente verifica i dati anagrafici, invia una conferma via e-mail e successivamente trasmette la documentazione necessaria al completamento della richiesta. Il modulo va compilato con i dati del richiedente e dell’entità per conto della quale opera, allegando copia di un documento di riconoscimento valido. La documentazione contiene anche la dichiarazione di responsabilità e consente all’intermediario di autocertificare l’elenco dei soggetti deleganti.
In caso di firma digitale, la documentazione può essere sottoscritta digitalmente e inviata via PEC all’indirizzo dsit@pcert.enpals.it. L’Enpals, ricevuta la documentazione completa, invia il tesserino PIN al richiedente.
La gestione delle deleghe avviene tramite l’area riservata del portale. L’intermediario deve comunicare le revoche o i nuovi mandati, mentre l’impresa mandante può sempre revocare la delega dopo la comunicazione di avvenuto rilascio del PIN all’intermediario.
In caso di smarrimento del tesserino PIN, occorre contattare il numero verde 800-462693 per la disattivazione del codice e poi presentare una nuova richiesta.
Assistenza alle imprese e supporto operativo
L’Enpals assicura assistenza attraverso il Contact Center gratuito, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.00 al numero verde 800-462693, per chiarimenti amministrativi, operativi e informatici.
Le imprese che non siano in grado di utilizzare le procedure telematiche possono rivolgersi agli Uffici SIAE sul territorio, che effettuano gratuitamente l’acquisizione e la trasmissione dei dati tramite la nuova modulistica cartacea predisposta. La circolare raccomanda di presentarsi con anticipo rispetto alle scadenze di legge per evitare ritardi negli adempimenti.
Punti principali
Avvio delle nuove procedure telematiche
Dal 1° gennaio 2008 gli adempimenti informativi ENPALS devono essere effettuati esclusivamente tramite procedura on-line sul portale dell’Ente o tramite invio di flussi contributivi in formato XML. Le nuove funzioni riguardano denuncia contributiva mensile unificata, iscrizione dei lavoratori, denuncia di instaurazione/trasformazione/cessazione del rapporto di lavoro, richiesta del certificato di agibilità e variazioni dei dati dell’impresa. Per le denunce dei mesi di gennaio e febbraio 2008 è previsto un termine di trasmissione esteso fino al 25 aprile 2008, fermo restando il rispetto dei termini di versamento dei contributi.
Denuncia contributiva mensile unificata
La nuova denuncia mensile sostituisce i modelli cartacei 031/R e 031/CM e consente la compilazione on-line di un unico modello, oppure l’invio di file XML predisposti secondo lo schema disponibile sul sito ENPALS. La trasmissione della denuncia deve avvenire entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento, mentre il pagamento dei contributi tramite F24/I24 resta dovuto entro il giorno 16 del mese successivo. Gli importi devono essere indicati senza arrotondamenti e l’importo del modello di pagamento deve coincidere con quello esposto in denuncia.
Regole contributive e compilazione della denuncia
La circolare richiama il principio di competenza per la determinazione della retribuzione imponibile ai sensi del D.Lgs. n. 314/1997, con eccezione per gratificazioni annuali e periodiche, conguagli retroattivi e premi di produzione, soggetti a contribuzione al momento della corresponsione. Le voci retributive devono essere analiticamente dettagliate per ciascuna riga. Sono indicati criteri per le giornate lavorative contigue o non contigue, per i rapporti di lavoro subordinato, per i lavoratori già iscritti prima del 1° gennaio 1996, per i rapporti simultanei o successivi e per il contributo di solidarietà e l’aliquota aggiuntiva. Dal 1° gennaio 2008 entrano in uso i codici K1, K2 e il nuovo codice tabella aliquota ZZ, mentre il codice RI viene eliminato.
Iscrizione dei lavoratori e comunicazioni di rapporto di lavoro
L’iscrizione dei lavoratori assicurati all’Enpals diventa dal 1° gennaio 2008 di esclusiva competenza del datore di lavoro; il lavoratore non può più iscriversi autonomamente. Per le assunzioni, trasformazioni e cessazioni, la circolare richiama l’obbligo di comunicazione ai Centri per l’impiego e la disciplina della pluriefficacia introdotta dalla L. n. 296/2006: la comunicazione telematica al Centro per l’impiego assorbe, nei casi previsti, anche l’obbligo verso ENPALS. Fino al 1° marzo 2008 resta necessario comunicare all’ENPALS, con le modalità della circolare, le denunce che non siano pluriefficaci.
Certificato di agibilità
Il certificato di agibilità deve essere richiesto entro cinque giorni dalla stipulazione del contratto e comunque prima dell’inizio della prestazione, in relazione alla singola attività. La procedura telematica opera 24 ore su 24 e verifica la regolarità contributiva dell’impresa: in presenza di debiti contributivi accertati il certificato non viene rilasciato, salvo regolarizzazione, dilazione, garanzia fideiussoria, contenzioso o sospensione della riscossione nei casi indicati. È prevista la richiesta on-line anche per l’agibilità in regime di esenzione contributiva con invio contestuale della documentazione esonerativa; per l’agibilità a titolo gratuito, invece, la richiesta non è telematica e va presentata presso gli Uffici ENPALS o SIAE.
Variazioni dell’impresa, attività e appalti
Dal 1° gennaio 2008 le variazioni dei dati dell’impresa di gestione e le iscrizioni/variazioni dell’attività d’impresa devono essere effettuate con le nuove procedure telematiche. L’iscrizione dell’impresa di gestione continua a richiedere la presenza presso gli Uffici ENPALS o SIAE con la nuova modulistica. Per le produzioni svolte in regime di appalto, l’impresa appaltatrice deve iscrivere una specifica attività separata, indicando i dati del committente, la durata dell’appalto e trasmettendo copia del contratto alla sede competente.
PIN, soggetti abilitati e gestione delle deleghe
Per accedere ai servizi telematici è necessario un PIN nominativo rilasciato dall’ENPALS. Possono operare il titolare o legale rappresentante, un dipendente delegato, alcuni soggetti di gruppo o consortili, e i professionisti indicati dalla L. n. 12/1979, oltre alle associazioni di categoria e ai servizi delle associazioni artigiane/piccole imprese nei limiti previsti. Il PIN si richiede via web con codice fiscale, tipologia di utente e indirizzo e-mail; segue una procedura di conferma e l’invio della documentazione cartacea o firmata digitalmente. Sono disciplinate anche la gestione delle deleghe, la revoca dei mandati e lo smarrimento del PIN, con disattivazione e nuova richiesta.
Assistenza e supporto alle imprese
L’ENPALS mette a disposizione un Contact Center gratuito al numero 800-462693, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.00, per chiarimenti amministrativi, operativi e informatici. Le imprese che non riescono a usare le procedure telematiche possono rivolgersi agli Uffici SIAE territoriali, che svolgono gratuitamente l’acquisizione e la trasmissione dei dati usando i nuovi modelli cartacei predisposti dall’Ente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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