Circolare numero 132 del 7-12-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti sull'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 180/99, che ha equiparato ai figli i nipoti minori diretti viventi a carico dell'ascendente. Viene precisato che l'equiparazione vale solo fino ai 18 anni e che, dopo il raggiungimento della maggiore età, i nipoti non possono più essere considerati figli ai fini dei trattamenti di famiglia e di altre prestazioni collegate. La circolare illustra inoltre i criteri per accertare la vivenza a carico, con particolare attenzione alla situazione reddituale dei genitori e alle verifiche che le strutture periferiche devono svolgere.
Trattamenti di famiglia per i nipoti minori viventi a carico dell'ascendente
Trattamenti di famiglia per i nipoti minori viventi a carico dell'ascendente
La circolare fornisce ulteriori precisazioni sull'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 180/99, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. n. 818/1957 nella parte in cui non includeva tra i soggetti rilevanti i minori di cui risultasse provata la vivenza a carico. L'effetto della decisione è stato quello di equiparare, ai fini dei trattamenti di famiglia, i nipoti minori diretti ai figli, ma solo entro il limite della minore età.
Ambito di applicazione dell'equiparazione
La circolare chiarisce che l'equiparazione tra nipoti e figli vale esclusivamente fino al compimento del 18° anno di età del nipote. Dal momento in cui il nipote raggiunge la maggiore età, cessa l'assimilazione ai figli e si applica un regime giuridico autonomo e più restrittivo rispetto a quello previsto per i figli e per gli altri soggetti equiparati.
In particolare, viene evidenziato che:
- il nipote diretto maggiorenne non può essere equiparato a figlio;
- non può quindi essere incluso nel nucleo ai fini dell'assegno per il nucleo familiare (ANF), neppure se studente o apprendista tra 18 e 21 anni;
- ciò vale anche se il nucleo è quello cosiddetto numeroso, per il quale la disciplina riconosce ai figli e agli equiparati la rilevanza fino ai 21 anni in presenza delle condizioni previste dalla legge n. 296/2006 e dalla circolare n. 13/2007.
Conseguenze sugli assegni familiari e sulle maggiorazioni
La circolare precisa inoltre che, per i nipoti diretti viventi a carico dell'ascendente, il compimento del 18° anno comporta la cessazione anche del diritto agli assegni familiari sotto forma di quote di maggiorazione previsti per:
- coltivatori diretti;
- mezzadri;
- coloni;
- pensionati dei lavoratori autonomi.
La cessazione opera sia in presenza di rapporto di lavoro in corso, sia in caso di pensione diretta, sia in caso di pensione ai superstiti. Anche sotto questo profilo, i nipoti maggiorenni non seguono la disciplina più favorevole riservata ai figli e agli altri soggetti equiparati.
Nuclei numerosi e disciplina dell'inabilità
Un ulteriore chiarimento riguarda la rilevanza dei nipoti ai fini dell'individuazione dei nuclei numerosi. La circolare stabilisce che, una volta compiuti i 18 anni, i nipoti diretti non devono essere computati tra i componenti del nucleo, mentre i figli e gli altri soggetti equiparati conservano rilevanza fino al 26° anno di età.
La circolare affronta anche la disciplina dell'inabilità. L'equiparazione nipoti-figli opera soltanto fino alla maggiore età; pertanto i nipoti maggiorenni inabili a proficuo lavoro non possono entrare nel nucleo e non sono titolari delle prestazioni in esame. Diversamente, i figli maggiorenni inabili continuano a far parte del nucleo e mantengono il diritto ai trattamenti finché perdura lo stato di inabilità, salvo la condizione specifica prevista per ANF e AF su pensione ai superstiti, secondo cui l'inabilità deve sussistere al momento del decesso del dante causa.
La circolare chiarisce infine che, se il nipote diventa inabile nel periodo compreso tra la morte del dante causa e il compimento dei 18 anni, il diritto ai trattamenti di famiglia si interrompe comunque al compimento della maggiore età. Per i figli, invece, la sopravvenuta inabilità in tale intervallo non determina la cessazione del diritto, che permane per tutta la durata dell'inabilità.
Requisito della vivenza a carico
Ai fini dell'equiparazione, la condizione essenziale è la vivenza a carico dell'ascendente. La circolare ribadisce che essa sussiste quando ricorrono congiuntamente:
- il mantenimento abituale del minore da parte dell'ascendente;
- la non autosufficienza economica del minore;
- l'impossibilità di uno o di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento.
Perché i nipoti siano considerati a carico degli ascendenti, è necessario inoltre che i genitori del minore non svolgano alcuna attività lavorativa e non percepiscano alcun reddito, inteso come effettiva percezione di denaro a qualsiasi titolo.
Verifiche istruttorie e casi particolari sul reddito
La circolare afferma che tali circostanze sono autocertificabili ai sensi del d.P.R. 445/2000, ma devono essere oggetto di un approfondito accertamento da parte delle strutture periferiche. A tal fine, queste devono utilizzare gli archivi disponibili dell'Istituto e cooperare con altre amministrazioni pubbliche, in particolare Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ed enti territoriali.
Vengono inoltre chiariti due casi specifici. Ai fini della verifica dell'assenza di reddito in capo ai genitori, la proprietà della casa di abitazione principale non ostacola il riconoscimento della vivenza a carico, poiché la relativa rendita catastale costituisce reddito virtuale e non effettivo. Analogamente, non va considerata reddito l'eventuale indennità di accompagnamento percepita dai genitori, in quanto si tratta di una prestazione destinata esclusivamente al pagamento di servizi di assistenza per la persona bisognosa e non all'incremento del patrimonio personale.
Punti principali
Ambito dell'equiparazione nipoti-figli
L'equiparazione dei nipoti minori diretti ai figli, introdotta dalla sentenza n. 180/99, opera solo fino al compimento del 18° anno di età. Dal raggiungimento della maggiore età si applica un regime diverso rispetto ai figli e agli altri soggetti equiparati.
Effetti sul trattamento di famiglia e sugli assegni familiari
Il nipote diretto maggiorenne non può essere incluso nel nucleo ai fini dell'ANF, anche se studente o apprendista tra 18 e 21 anni e anche se appartenente a un nucleo numeroso. Analogamente, cessano al compimento dei 18 anni gli assegni familiari (quote di maggiorazione) per coltivatori diretti, mezzadri, coloni e pensionati dei lavoratori autonomi.
Nuclei numerosi e soggetti inabili
I nipoti diretti maggiorenni non sono computati ai fini dell'individuazione dei nuclei numerosi. In materia di inabilità, i nipoti maggiorenni inabili non rientrano nel nucleo e non hanno diritto alle prestazioni, mentre i figli maggiorenni inabili conservano il diritto finché dura l'inabilità, con le condizioni previste per ANF e AF su pensione ai superstiti.
Nipoti divenuti inabili prima dei 18 anni
Se il nipote diventa inabile tra la morte del dante causa e il compimento dei 18 anni, perde il diritto ai trattamenti di famiglia al compimento della maggiore età. Per i figli, invece, la sopravvenuta inabilità in tale intervallo non fa cessare il diritto, che continua per tutta la durata dello stato di inabilità.
Requisito della vivenza a carico
I nipoti minori sono equiparati ai figli solo se viventi a carico dell'ascendente, cioè se mantenuti abitualmente da quest'ultimo, non autosufficienti economicamente e con genitori impossibilitati a provvedere al mantenimento. La circolare precisa che i genitori non devono svolgere attività lavorativa né percepire reddito effettivo.
Accertamenti e casi particolari sul reddito dei genitori
Le condizioni di carico possono essere autocertificate ai sensi del D.P.R. 445/2000, ma devono essere accuratamente verificate dalle strutture periferiche tramite gli archivi dell'Istituto e la collaborazione di amministrazioni pubbliche. Non rileva come reddito la proprietà della casa di abitazione principale, poiché la rendita catastale è considerata reddito virtuale. Non si considera neppure reddito l'indennità di accompagnamento eventualmente percepita dai genitori, in quanto destinata all'assistenza del soggetto bisognoso.
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