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Circolare

Circolare numero 130 del 7-12-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce il regime delle pensioni di reversibilità a carico del Fondo Ferrovie dello Stato in relazione al calcolo dell'indennità integrativa speciale (IIS) e ai ricorsi amministrativi e giudiziali sorti sul punto. Viene richiamato il precedente orientamento dell'INPS, contrastato da parte della giurisprudenza e dal Comitato amministratore del Fondo, e si illustrano gli effetti interpretativi dell'art. 1, commi 774, 775 e 776, della legge n. 296/2006. La circolare precisa che la nuova disciplina si applica anche alle definizioni in sede amministrativa, fatte salve le sentenze passate in giudicato e i trattamenti più favorevoli già consolidati, con possibilità di dare esecuzione ai provvedimenti del Comitato non ancora attuati.

Pensioni di reversibilità del Fondo Ferrovie dello Stato e calcolo dell'IIS; interpretazione della legge finanziaria 2007 e gestione dei ricorsi

Pensioni di reversibilità del Fondo Ferrovie dello Stato e calcolo dell’IIS

La circolare affronta la disciplina delle pensioni di reversibilità a carico del Fondo Ferrovie dello Stato, con particolare riferimento al calcolo dell’indennità integrativa speciale (IIS) e alla gestione dei numerosi ricorsi amministrativi e giudiziali insorti sulla materia. Il documento ricostruisce il quadro interpretativo precedente e chiarisce gli effetti dell’intervento normativo della legge finanziaria 2007.

Quadro normativo e origine della controversia

L’Istituto rileva che l’applicazione della disciplina delle pensioni ai superstiti introdotta dalla legge n. 335/1995 ha generato dubbi interpretativi per le prestazioni a carico del Fondo Ferrovie dello Stato, istituito presso l’INPS ai sensi dell’art. 43 della legge n. 488/1999. Il problema riguardava, in particolare, l’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, e la questione se la nuova disciplina dell’AGO dovesse applicarsi a tutte le pensioni ai superstiti con decorrenza successiva alla legge, anche quando la pensione diretta fosse decorso prima.

La medesima normativa, secondo quanto riportato, interessa anche le gestioni pensionistiche amministrate dall’INPDAP.

Orientamento iniziale dell’Istituto

In una prima fase, l’INPS aveva aderito all’interpretazione indicata dalla Ragioneria Generale dello Stato - IGOP, con nota n. 187882 del 28 settembre 1995, richiamata dalla circolare n. 646 del 9 ottobre 1995, nonché alle istruzioni fornite con circolare n. 157/2001. In base a tale lettura, le pensioni venivano liquidate applicando l’aliquota di reversibilità vigente nell’AGO alla somma della pensione annua lorda e dell’IIS spettante o virtualmente spettante all’interessato.

Contenzioso giudiziario e decisioni favorevoli ai ricorrenti

L’interpretazione dell’Istituto è stata però oggetto di un ampio contenzioso. I titolari di reversibilità a carico del Fondo FS hanno ottenuto, in numerosi casi, la rideterminazione del trattamento in forza della sentenza della Corte dei Conti a sezioni riunite n. 8 del 20 marzo 2002. Tale decisione ha confermato un orientamento giurisprudenziale secondo cui, anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 335/1995, per le pensioni del pubblico impiego - categoria nella quale la circolare ricomprende quelle in esame - avrebbe dovuto continuare ad applicarsi il trattamento di reversibilità previsto dalla legge n. 724/1994.

Secondo questo indirizzo, ai superstiti spettava l’IIS in misura intera, come assegno accessorio, indipendentemente dalla data del decesso del dante causa, purché quest’ultimo fosse titolare di un trattamento di riposo liquidato entro il 31 dicembre 1994.

Ricorsi amministrativi e comportamento del Comitato amministratore

Anche sul piano amministrativo i ricorsi relativi alla questione sono stati accolti dal Comitato amministratore del Fondo, in modo difforme dalle proposte dell’Istituto e in linea con i suggerimenti dei Ministeri vigilanti. L’INPS, preso atto del costante orientamento sfavorevole della giurisprudenza contabile e per evitare ulteriori aggravi di spesa nel caso di ricorso alla Corte dei Conti, ha scelto di non coltivare ulteriormente il contenzioso e di non chiedere la sospensione dell’esecuzione delle decisioni del Comitato ai sensi dell’art. 48 della legge n. 88/1989.

Intervento della legge n. 296/2006

La circolare richiama poi l’art. 1, commi 774, 775 e 776, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), che interviene espressamente sulla materia della reversibilità. La norma stabilisce che l’estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti, prevista dall’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, deve intendersi nel senso che, per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 335/1995, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l’IIS già in godimento dal dante causa, quale parte integrante del trattamento pensionistico complessivo, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità.

La norma fa salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già in godimento alla data di entrata in vigore della legge, purché già definiti in sede di contenzioso, prevedendo il loro riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici. Inoltre, viene abrogato l’art. 15, comma 5, della legge n. 724/1994.

Indicazioni operative e definizione delle posizioni pendenti

A integrazione del messaggio n. 396 del 4 gennaio 2007, che aveva già fornito le prime istruzioni operative per la definizione delle situazioni pendenti e per la trattazione dei ricorsi amministrativi, la circolare chiarisce un punto rilevante: il comma 775, pur non richiamando espressamente il contenzioso giudiziario, deve intendersi riferito anche ai casi definiti positivamente in sede amministrativa.

Resta fermo che, per il contenzioso giudiziario, sono salvi soltanto gli effetti delle sentenze passate in giudicato. Per i provvedimenti del Comitato amministratore non ancora eseguiti, la circolare autorizza a darvi corso, considerata la mancata sospensiva ai sensi dell’art. 48 della legge n. 88/1989.

Sintesi operativa

In conclusione, la circolare:

  • ricostruisce il contrasto interpretativo sorto sul calcolo dell’IIS nelle pensioni di reversibilità del Fondo FS;
  • prende atto dell’orientamento giurisprudenziale favorevole ai ricorrenti e delle decisioni amministrative coerenti con tale impostazione;
  • applica l’intervento chiarificatore della legge finanziaria 2007, che interpreta la disciplina nel senso dell’attribuzione dell’IIS nella misura percentuale prevista per la reversibilità;
  • salva i trattamenti più favorevoli già definiti in contenzioso e dispone che, ove non eseguiti, possano essere attuati i provvedimenti del Comitato amministratore.

Punti principali

Contesto normativo e problema interpretativo

L'applicazione della legge n. 335/1995 alle pensioni ai superstiti del Fondo Ferrovie dello Stato ha generato dubbi interpretativi, in particolare sulla portata dell'art. 1, comma 41, rispetto alle prestazioni con decorrenza successiva all'entrata in vigore della legge, anche se la pensione diretta era anteriore. Il tema riguarda anche le gestioni pensionistiche amministrate dall'INPDAP.

Orientamento iniziale dell'INPS e liquidazione delle pensioni

In base alle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato e alla circolare INPS n. 157/2001, le pensioni sono state liquidate applicando l'aliquota di reversibilità vigente nell'AGO alla somma della pensione annua lorda e dell'IIS spettante o virtualmente spettante.

Contenzioso giudiziario e orientamento giurisprudenziale sfavorevole

L'interpretazione adottata dall'Istituto è stata contestata in giudizio. I ricorrenti hanno ottenuto rideterminazioni favorevoli sulla base della sentenza della Corte dei Conti a sezioni riunite n. 8 del 20 marzo 2002, che ha confermato l'indirizzo secondo cui, per le pensioni del pubblico impiego, doveva continuare ad applicarsi il diritto alla reversibilità previsto dalla legge n. 724/1994, con attribuzione dell'IIS in misura intera come assegno accessorio, indipendentemente dalla data di morte del dante causa, purché titolare di trattamento di riposo liquidato entro il 31 dicembre 1994.

Ricorsi amministrativi e decisioni del Comitato amministratore

Anche i ricorsi amministrativi sulla questione sono stati accolti dal Comitato amministratore del Fondo, in modo difforme dalle proposte dell'Istituto e coerentemente con gli indirizzi dei Ministeri vigilanti. L'INPS, considerato il consolidato orientamento giurisprudenziale sfavorevole e per evitare ulteriori spese, non ha coltivato ulteriormente il contenzioso e non ha richiesto la sospensiva dell'esecuzione delle decisioni del Comitato ai sensi dell'art. 48 della legge n. 88/1989.

Intervento della legge finanziaria 2007

L'art. 1, commi 774, 775 e 776, della legge n. 296/2006 ha interpretato l'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 nel senso che, per le pensioni di reversibilità sorte dal 1995, l'IIS già in godimento dal dante causa, quale parte integrante del trattamento pensionistico, va attribuita nella misura percentuale prevista per la reversibilità. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già in godimento alla data di entrata in vigore della legge, se già definiti in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici. È inoltre abrogato l'art. 15, comma 5, della legge n. 724/1994.

Indicazioni operative sui ricorsi pendenti e sulle decisioni del Comitato

La circolare richiama il messaggio INPS n. 396 del 4 gennaio 2007, che aveva già fornito le prime istruzioni per la definizione delle situazioni pendenti e per la trattazione dei ricorsi amministrativi. Viene precisato che il comma 775, pur non richiamando espressamente il contenzioso giudiziario, deve essere interpretato nel senso di comprendere anche i ricorsi definiti positivamente in sede amministrativa, fermo restando che in sede giudiziale restano salvi solo gli effetti delle sentenze passate in giudicato. Se non è stata ancora data esecuzione ai provvedimenti del Comitato, può procedersi, poiché non è stata disposta la sospensiva ai sensi dell'art. 48 della legge n. 88/1989.

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