Ordinanza n. 726/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 3103 del 30.01.2026 (comunicato in pari data) “Porto di Napoli – beni demaniali marittimi siti a Piazzale Angioino – riconsegna aree demaniali marittime allo scopo di consentire la cantierizzazione dei lavori di riqualificazione dell’area monumentale del porto di Napoli – MACRO FASE B nonché della realizzazione del parcheggio interrato alla Calata Piliero – Ingiunzione di sgombero”; - della nota n. 35900 / 2025 dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale avente ad oggetto Porto di Napoli — istanza acquisita al prot. 32588 dell’01-12-2025, in quanto presupposto del provvedimento del 30.01.2026; - di tutti gli altri atti presupposti, collegati, consequenziali e connessi a quelli impugnati con esplicito riferimento a quelli richiamati nel presente ricorso nelle premesse in fatto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di sgombero delle aree demaniali marittime occupate dalla società per consentire la cantierizzazione dei lavori di riqualificazione dell’area monumentale del porto di Napoli e la realizzazione di un parcheggio interrato
Esito
Favorevole al resistente (autorità portuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’ingiunzione di sgombero del 30 gennaio 2026 e la nota presupposta relativa alla propria istanza, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ingiunzione emerge che l’occupazione delle aree era stata autorizzata con atto del 2025 per il periodo dal 1° gennaio 2025 fino alla cantierizzazione effettiva e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, con piena conoscenza da parte della società dell’imminente avvio dei lavori. L’ordinanza non riporta in dettaglio gli specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Sul piano cautelare, la società ha prospettato esigenze di tutela interinale connesse al danno derivante dallo sgombero; l’amministrazione ha opposto la necessità di rendere disponibili le aree per lavori di riqualificazione portuale e per un parcheggio interrato finanziato, secondo quanto rappresentato, in tutto o in parte con risorse PNRR e da ultimare entro il 31 dicembre 2026.
La decisione
Il TAR ha disposto un adempimento istruttorio a carico dell’Autorità di Sistema Portuale, ordinandole di chiarire documentalmente quale sia l’Amministrazione centrale titolare dell’intervento asseritamente finanziato con risorse PNRR. Tale chiarimento è necessario per verificare l’applicabilità dell’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, che comporta il cambio del rito e la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’Amministrazione centrale titolare dell’intervento. L’adempimento deve essere eseguito entro 20 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza; l’udienza camerale per decidere sul cambio del rito e sull’integrazione del contraddittorio è stata fissata al 14 aprile 2026. Quanto alla sospensione, il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, valorizzando il carattere temporalmente limitato dell’atto di occupazione, la previsione della disponibilità delle aree in vista della cantierizzazione e la conoscenza anticipata dei lavori da parte della società. Ha inoltre ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla tempestiva realizzazione delle opere, invitando tuttavia le parti a una valutazione congiunta di possibili allocazioni alternative non interferenti con le aree di cantiere. L’istanza cautelare è stata quindi respinta e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, sulla quale il TAR si è pronunciato respingendo la richiesta di sospensione.
art. 12-bis d.l. n. 68/2022
Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), qualora risulti ... che il ricorso ha ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, il tribunale amministrativo regionale ... fissa la data di discussione del merito ... disponendo altresì ... l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti.
La norma rende necessario verificare se la controversia riguardi un intervento finanziato, anche parzialmente, con risorse PNRR; in tale ipotesi prevede regole processuali speciali e la partecipazione necessaria dell’Amministrazione centrale titolare dell’intervento.
art. 1, comma 4, lettera l), d.l. n. 77/2021, convertito dalla l. n. 108/2021
È richiamato per individuare le Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR.
art. 49 c.p.a.
È richiamato quale disposizione applicabile all’integrazione del contraddittorio nei giudizi disciplinati dall’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione afferma che l’atto impugnato riguarda un intervento finanziato, anche solo in parte, con risorse PNRR, il giudice deve acquisire elementi documentali idonei a identificare l’Amministrazione centrale titolare dell’intervento, ai fini della verifica dell’applicabilità del rito speciale previsto dall’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022.
- Nei giudizi relativi a interventi PNRR, l’Amministrazione centrale titolare dell’intervento è parte necessaria; ove non sia stata evocata in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato secondo l’art. 49 c.p.a.
- In sede cautelare, la disponibilità temporanea di un’area funzionale a un’attività privata non prevale sull’interesse pubblico alla cantierizzazione di un’opera pubblica quando il titolo di occupazione prevedeva la cessazione con l’avvio dei lavori e il privato era stato previamente informato della cantierizzazione.
- Il bilanciamento cautelare può condurre al rigetto della sospensione quando difetti il fumus boni iuris e sussista un interesse pubblico qualificato alla tempestiva realizzazione dell’opera, ferma la possibilità di ricercare sistemazioni alternative idonee a ridurre il pregiudizio per il privato.
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