L.R. Piemonte 20/2014
"Norme in materia di conferimento alle unioni montane delle funzioni amministrative già attribuite dalla Regione alle comunità montane e modifica alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna)".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Piemonte, il passaggio delle funzioni amministrative già delle comunità montane alle unioni montane, con una fase transitoria legata al riordino conseguente alla legge n. 56/2014. Mantiene temporaneamente alcune funzioni alle comunità montane fino alla chiusura delle pratiche PSR 2007-2013 e prevede la sostituzione dei riferimenti normativi alle unioni montane.
Conferimento transitorio delle funzioni amministrative alle unioni montane in Piemonte
Conferimento transitorio delle funzioni amministrative alle unioni montane
La legge regionale del Piemonte disciplina il riordino delle funzioni amministrative in ambito montano, nel quadro della riforma degli enti locali collegata alla legge n. 56/2014. Il provvedimento interviene sia sulla continuità operativa delle comunità montane sia sul passaggio di riferimenti e funzioni alle unioni montane.
Continuità delle funzioni nelle comunità montane
In deroga alla disciplina della legge regionale sulla montagna, le funzioni amministrative previste dalla legge regionale n. 17/1999 in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca restano in capo alle comunità montane. Questa soluzione serve a garantire la continuità della gestione durante la fase di riordino e vale fino alla chiusura delle pratiche relative alla programmazione comunitaria dello sviluppo rurale 2007-2013.
Resta inoltre ferma, per tali funzioni, la possibilità per la Giunta regionale di esercitare poteri sostitutivi ai sensi della disciplina regionale sul riordino delle funzioni amministrative.
Coordinamento normativo
Il provvedimento stabilisce che, nelle leggi regionali individuate dal provvedimento di ricognizione previsto dalla legge regionale sulla montagna, ogni riferimento alle comunità montane deve intendersi riferito alle unioni montane. La norma realizza quindi un adeguamento lessicale e funzionale della legislazione regionale al nuovo assetto degli enti montani.
Disciplina transitoria per l’esercizio delle funzioni da parte delle unioni montane
Nelle more del riordino complessivo delle funzioni amministrative derivante dalla riforma degli enti locali, e fino all’adozione del provvedimento previsto dalla legge regionale sulla montagna, le unioni montane possono esercitare le funzioni amministrative richiamate dalla medesima legge con le modalità stabilite dalla relativa disciplina attuativa. Si tratta di una previsione ponte, destinata a operare solo nel periodo transitorio.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
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