L.R. Piemonte 21/2014
"Riduzione dell'assegno vitalizio".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte n. 21/2014 innalza a 65 anni l’età per la corresponsione dell’assegno vitalizio ai consiglieri della IX e precedenti legislature e, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, riduce i vitalizi con aliquote progressive; prevede un’ulteriore decurtazione per chi percepisce anche altri vitalizi e un’esclusione per redditi da lavoro annui non superiori a 18.000 euro. Una modifica alla l.r. 25/2011 differisce al 1° gennaio 2020 una disciplina correlata.
Riduzione e ricalcolo dell’assegno vitalizio dei consiglieri regionali del Piemonte
Riduzione e condizioni di corresponsione dell’assegno vitalizio dei consiglieri regionali del Piemonte
La legge disciplina, per la Regione Piemonte, l’accesso e la rideterminazione dell’assegno vitalizio mensile spettante ai consiglieri regionali delle IX e delle precedenti legislature. Introduce una soglia anagrafica minima, una riduzione temporanea degli importi e alcune esclusioni legate al reddito e alla titolarità di altri vitalizi.
Età minima per la corresponsione
L’assegno vitalizio mensile può essere corrisposto ai consiglieri regionali della IX o di precedenti legislature solo al compimento dei 65 anni di età. La regola si applica ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, devono ancora ricevere l’assegno.
Rideterminazione dell’importo del vitalizio
Dal 1° gennaio 2015 i trattamenti mensili lordi di assegno vitalizio sono ridotti con sistema progressivo:
- 6% sulla quota fino a 1.500,00 euro;
- 9% sulla parte da 1.501,00 a 3.500,00 euro;
- 12% sulla parte da 3.501,00 a 6.000,00 euro;
- 15% sulla parte eccedente 6.000,00 euro.
Ulteriore decurtazione per chi percepisce altri vitalizi
Ai titolari di altro assegno vitalizio erogato dal Parlamento italiano o dal Parlamento europeo si applica, dopo le riduzioni progressive, un’ulteriore decurtazione del 40% sull’ammontare mensile lordo risultante.
Applicazione alle quote di assegno e esclusione per redditi bassi
Le riduzioni previste per il vitalizio si estendono anche alle quote di assegno vitalizio corrisposte agli aventi diritto. Le riduzioni non operano per i consiglieri regionali titolari di assegno vitalizio mensile che abbiano un reddito di lavoro complessivo annuo inferiore o pari a 18.000,00 euro, secondo la dichiarazione dei redditi o il CUD dell’anno precedente.
Modifica alla disciplina collegata e decorrenza temporale
La legge interviene anche sulla l.r. 28 dicembre 2011, n. 25, differendo dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2020 la decorrenza di una disciplina richiamata dall’articolo 5, comma 2. Le riduzioni principali previste dalla legge si applicano però solo nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019.
Entrata in vigore e durata dell’efficacia
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ma le sue disposizioni operano dal gennaio 2015. La parte centrale della disciplina ha quindi natura temporanea e risulta riferita a un periodo ormai concluso, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019.
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