L.R. Piemonte 22/2014
"Disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte n. 22/2014 introduce, dal 1° gennaio 2015, nuove aliquote dell’addizionale regionale IRPEF per scaglioni, maggiorazioni delle detrazioni per carichi di famiglia, aumenti della tassa automobilistica per alcuni veicoli e un’esenzione temporanea dal tributo rifiuti per i comuni colpiti dalle alluvioni del 2014. Modifica inoltre la disciplina dei canoni idrici e prevede l’abrogazione di una successiva norma regolamentare dopo l’entrata in vigore del relativo regolamento.
Disposizioni fiscali e tributarie urgenti della Regione Piemonte
Disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria
La legge regionale Piemonte n. 22 del 24 dicembre 2014 interviene su diversi profili tributari e finanziari regionali. Le misure principali riguardano l’addizionale IRPEF regionale, le detrazioni per carichi di famiglia, la tassa automobilistica, alcuni oneri connessi ai rifiuti per i comuni alluvionati e la disciplina dei canoni idrici.
Addizionale regionale IRPEF
Dal 1° gennaio 2015 l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF è articolata per scaglioni di reddito, applicando le maggiorazioni indicate dalla legge sull’aliquota base regionale. Gli scaglioni richiamano quelli nazionali e, se questi ultimi cambiano, le maggiorazioni regionali si applicano ai nuovi scaglioni.
Le maggiorazioni previste sono:
- fino a 15.000 euro: 0,39%;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 0,90%;
- oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro: 1,52%;
- oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro: 2,09%;
- oltre 75.000 euro: 2,10%.
La misura è finalizzata al raggiungimento degli equilibri di bilancio e alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge n. 35/2013.
Detrazioni per carichi di famiglia nell’addizionale IRPEF
Sempre dal 1° gennaio 2015, nell’ambito dell’addizionale regionale IRPEF sono rafforzate le detrazioni per carichi di famiglia.
In particolare:
- per i contribuenti con più di tre figli a carico, la detrazione è maggiorata di 100 euro per ciascun figlio, a partire dal primo, inclusi figli naturali riconosciuti, adottivi o affidati;
- le detrazioni già maggiorate dalla legge regionale n. 23/2013 sono incrementate di ulteriori 50 euro.
Per spettanza, determinazione e ripartizione delle detrazioni si applicano le regole del TUIR.
Tassa automobilistica regionale
Con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2015 e per i periodi successivi, gli importi della tassa automobilistica regionale per autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di potenza superiore a 53 kW sono aumentati in misura differenziata secondo la potenza del veicolo:
- 6% fino a 100 kW;
- 8% oltre 100 kW e fino a 130 kW;
- 10% oltre 130 kW.
Gli aumenti non si applicano ai veicoli di proprietà delle società di leasing e ai relativi utilizzatori.
Misure per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 2014
Per il quarto trimestre 2014 non si applicano, ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2014, il tributo speciale regionale per il conferimento in discarica e il contributo provinciale previsto dalla normativa regionale sui rifiuti.
I comuni interessati sono individuati dai soggetti che gestiscono gli impianti di smaltimento sulla base dei rifiuti conferiti, purché attribuibili esclusivamente a quegli eventi alluvionali. La minore entrata è coperta con una corrispondente riduzione di stanziamenti nel bilancio 2015.
Canoni idrici
Viene sostituito il criterio di determinazione di alcuni canoni regionali, stabilendo che la Giunta regionale debba attenersi ai principi della direttiva 2000/60/CE. La politica dei prezzi dell’acqua deve incentivare l’uso razionale della risorsa idrica e assicurare, secondo il principio “chi inquina paga”, un adeguato contributo al recupero dei costi, compresi quelli ambientali e della risorsa.
Norma finale e regolamento
La legge prevede che il regolamento previsto dall’articolo 7 sia approvato dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente. Dalla data di entrata in vigore di tale regolamento, l’articolo 7 è abrogato.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
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