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Legge

L.R. Abruzzo 54/2010

Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 54/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge integra il testo unico abruzzese sugli impianti a fune introducendo la disciplina dei tappeti mobili per uso sportivo nelle aree sciabili: autorizzazione regionale, requisiti tecnici e assicurativi, controlli annuali, sanzione di 10.000 euro per l’esercizio abusivo. Prevede inoltre un regime transitorio per gli impianti già installati e attribuisce alla Direzione Trasporti la gestione degli interventi per il comprensorio di Scanno.

Disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva e interventi per gli impianti sciistici di Scanno

Disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva in Abruzzo

La legge regionale dell’Abruzzo integra la disciplina del testo unico sugli impianti a fune e sulle piste da sci, introducendo una regolazione specifica per i tappeti mobili impiegati in ambito sportivo o turistico nelle aree sciabili attrezzate. La norma definisce i requisiti per l’autorizzazione, gli obblighi del gestore e un regime transitorio per gli impianti già esistenti.

Ambito di applicazione e definizioni

I tappeti mobili che non richiedono ancoraggi fissi al suolo, installati per uso sportivo a servizio di aree sciabili autorizzate, sono qualificati come componenti dell’area sciabile attrezzata. Il loro esercizio al pubblico è subordinato ad autorizzazione del Servizio competente della Direzione regionale Trasporti.

Per uso sportivo si intende l’impiego del tappeto mobile per sport di discesa praticati con sci, tavole, bob, slittini e gommoni, anche in estate, su piste con fondo sintetico larghe almeno 1 metro.

Requisiti tecnici e documentazione per l’autorizzazione

I tappeti mobili devono essere dotati di marcatura CE e conformi al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17, relativo alle macchine.

Per ottenere l’autorizzazione al pubblico esercizio, il gestore deve presentare al Servizio regionale competente:

  • dichiarazione CE di conformità della ditta costruttrice;
  • atto che provi la disponibilità giuridica dell’area su cui insiste l’impianto;
  • progetto con relazione tecnica illustrativa, corografia 1:5000, planimetria catastale 1:4000 e profilo longitudinale 1:500;
  • dichiarazione sostitutiva attestante la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune interessato;
  • copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso utenti e terzi;
  • dichiarazione di impegno a garantire durante l’esercizio l’assistenza di due agenti, di cui uno conducente, formati secondo il manuale d’uso dell’impianto.

Sono esentate dall’obbligo della dichiarazione di impegno le scuole di sci autorizzate ai sensi della L.R. 94/96, art. 18, quando il tappeto mobile è collocato in un’area attrezzata riservata all’insegnamento, chiusa al pubblico e destinata esclusivamente agli utenti della scuola. In tal caso, i maestri di sci della scuola titolare dell’impianto sono responsabili della sicurezza nell’area riservata durante le lezioni.

Procedura, durata dell’autorizzazione e obblighi annuali

L’autorizzazione deve essere rilasciata entro 90 giorni dal ricevimento della domanda.

Ogni anno, all’apertura delle aree sciabili, il gestore deve trasmettere al medesimo Servizio:

  • la polizza assicurativa con quietanza di rinnovo;
  • la dichiarazione di impegno, ove dovuta;
  • la dichiarazione del rispetto delle condizioni previste nel manuale d’uso, con riferimento a manutenzioni e verifiche periodiche.

Sanzioni e regola di chiusura

L’esercizio al pubblico di un tappeto mobile privo della prescritta autorizzazione comporta l’immediata interruzione del servizio e una sanzione amministrativa di 10.000 euro.

Per quanto non disciplinato espressamente, si applicano in via compatibile le disposizioni generali del testo unico regionale sugli impianti a fune e piste da sci.

Regime transitorio per gli impianti già installati

Per i tappeti mobili per uso sportivo già installati al 31 dicembre 2009 in aree sciabili autorizzate, con marcatura CE e conformi alla direttiva 98/37/CE, è previsto un termine di 12 mesi, decorrente dall’1 gennaio 2014, per adeguarsi alla direttiva 2006/42/CE.

Nel periodo necessario agli adeguamenti, l’esercizio al pubblico è autorizzato in via provvisoria dal Servizio competente, previa presentazione di documentazione analoga a quella ordinaria, comprensiva della dichiarazione della ditta costruttrice con l’indicazione delle manutenzioni e verifiche periodiche.

All’atto dell’adeguamento, il gestore deve presentare la dichiarazione CE di conformità prevista dal d.lgs. 17/2010, e il Servizio rilascia l’autorizzazione definitiva.

Interventi per gli impianti sciistici del comprensorio di Scanno

La legge attribuisce alla Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica la gestione degli interventi previsti per gli impianti sciistici del comprensorio di Scanno, con trasferimento della relativa competenza sul capitolo di spesa indicato nel testo.

Il Servizio reti ferroviarie e impianti fissi verifica lo stato di attuazione degli interventi, ne attesta la congruità, anche con riferimento ad eventuali varianti finalizzate a investimenti sugli impianti del comprensorio, e propone alla Giunta la rimodulazione del programma.

Aspetti finanziari

La legge dichiara, in via generale, l’assenza di nuovi oneri a carico del bilancio regionale, salvo quelli connessi agli interventi per il comprensorio di Scanno.

Decorrenza e limite di applicabilità

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale; il testo consolidato indicato riporta una vigenza dal 29 dicembre 2012 per le modifiche successive. La disciplina dei tappeti mobili è espressamente destinata ad applicarsi sino all’emanazione della normativa tecnica europea e della normativa statale in materia di tappeti mobili.

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