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Legge

L.R. Abruzzo 55/2010

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2010, n. 37 (Nuova legge organica in materia di Confidi).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 55/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo 10 dicembre 2010, n. 55 modifica la l.r. 37/2010 sui Confidi: corregge riferimenti interni, elimina un limite temporale del 31.12.2010 per alcuni beneficiari, chiarisce la disciplina transitoria fino ai criteri della Giunta e introduce un’interpretazione autentica valida solo per l’esercizio finanziario 2010. Vigore dal 18 dicembre 2010.

Modifiche urgenti alla disciplina regionale dei Confidi

Modifiche alla disciplina regionale dei Confidi

La legge regionale Abruzzo n. 55 del 2010 interviene sulla precedente legge organica in materia di Confidi, correggendo alcuni rinvii normativi, ridefinendo il regime transitorio e precisando, per un solo esercizio finanziario, una regola applicativa in tema di contributi.

Correzioni e aggiornamenti dei riferimenti normativi

La legge apporta modifiche tecniche alla l.r. 37/2010, sostituendo alcuni richiami interni tra articoli e commi per renderli coerenti con la nuova architettura della disciplina sui Confidi.

  • Nell’articolo sui contributi ai Confidi, il rinvio all’articolo 6 viene corretto in rinvio all’articolo 5.
  • Nella disciplina dei soggetti beneficiari viene eliminato il riferimento temporale al 31.12.2010, dopo la soglia di € 250.000,00.
  • Nella parte transitoria vengono aggiornati i riferimenti agli articoli richiamati.

Regime transitorio

La norma transitoria stabilisce che, fino all’approvazione da parte della Giunta regionale dei criteri e delle modalità previsti dalla legge, continuano ad applicarsi le norme previgenti. Resta inoltre disciplinato il coordinamento delle disposizioni transitorie già presenti nella l.r. 37/2010, con la soppressione di una delle previsioni originarie e l’adeguamento dei rinvii interni.

Interpretazione autentica per l’esercizio 2010

Per il solo esercizio finanziario 2010, la legge introduce un’interpretazione autentica dell’art. 38, comma 3, lettera a), della l.r. 23/2009 in materia di artigianato. In particolare, per i Confidi nati da fusione di Confidi esistenti al 31 dicembre 2005 e per la prima richiesta di contributi:

  • il possesso dei requisiti previsti dal comma 1;
  • e delle condizioni previste dalle lettere b) e c) sono verificati con riferimento ai Confidi fusi o incorporati, limitatamente all’attività di garanzia svolta nell’annualità precedente.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURA e, secondo l’intestazione fornita, è in vigore dal 18 dicembre 2010.

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