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Legge

L.R. Abruzzo 62/2010

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29 luglio 2010, n. 31, recante "Norme regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs. n. 152/06 (Norme in materia ambientale)".

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 62/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 62/2010 modifica la L.R. 31/2010 sulla prima attuazione del D.Lgs. 152/2006 in materia ambientale, precisando quando si applicano i limiti più stringenti per gli scarichi industriali recapitati in rete fognaria, gli obblighi di autorizzazione e controllo e i poteri della Provincia. Non prevede oneri finanziari; è in vigore dal 13 gennaio 2011.

Adeguamento dei limiti e dei controlli sugli scarichi industriali in fognatura

Modifiche alla disciplina degli scarichi industriali in fognatura

La legge regionale Abruzzo 22 dicembre 2010, n. 62 interviene sulla L.R. 29 luglio 2010, n. 31, che contiene la prima attuazione regionale del D.Lgs. 152/2006 in materia ambientale. Il provvedimento chiarisce il regime applicabile agli scarichi industriali immessi nella rete fognaria quando lo scarico finale delle acque reflue urbane comprende anche reflui industriali.

Ambito di applicazione e limiti di scarico

Quando lo scarico finale delle acque reflue urbane comprende anche scarichi di acque reflue industriali, devono essere rispettati anche i limiti della tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, limitatamente ai parametri della tabella 5 del medesimo allegato. La disciplina riguarda quindi il raccordo tra scarichi urbani e industriali convogliati in fognatura nel territorio della Regione Abruzzo.

Condizioni per l’applicazione dei limiti

L’applicazione dei limiti previsti dalla norma regionale è subordinata all’adeguamento del sistema regolamentare degli scarichi in rete fognaria da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato o, nei casi previsti dall’art. 148, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, del Comune. Tale adeguamento deve prevedere:

  • l’autorizzazione preventiva ed espressa di tutti gli scarichi industriali al rispetto della tabella 3, colonna “scarico in rete fognaria”, dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;
  • un adeguato sistema di controllo degli scarichi, con verifiche sia a carico del gestore o del Comune sia a carico del titolare dell’attività industriale;
  • la disponibilità dei risultati dei controlli per l’Autorità competente.

Adempimenti verso la Provincia competente

In occasione dell’adeguamento dell’autorizzazione, il Gestore del Servizio Idrico Integrato o il Comune devono trasmettere alla Provincia competente:

  • l’elenco degli scarichi industriali autorizzati al recapito in fognatura;
  • i limiti prescritti nel rispetto della disciplina regionale.

Se tale documentazione non viene presentata, oppure se non sono rispettate le condizioni richieste per l’adeguamento, la Provincia autorizza lo scarico imponendo il rispetto di tutti i limiti previsti dalla tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.

Controlli e poteri di intervento della Provincia

Nell’esercizio dei controlli sugli scarichi ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 152/2006, l’Autorità competente verifica il rispetto delle condizioni fissate dalla norma regionale. Se tali condizioni non risultano rispettate, la Provincia, previa diffida, modifica il provvedimento autorizzatorio imponendo l’osservanza dell’intera tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.

Regime finanziario

La legge dichiara espressamente che non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Poiché la pubblicazione è avvenuta nel BURA del 12 gennaio 2011, l’entrata in vigore decorre dal 13 gennaio 2011.

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