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Legge

L.R. Abruzzo 57/2010

Modifiche alla l.r. 7.11.1998, n. 124 (Norme urgenti per l'istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro n. 21 del 1992). Istituzione della Commissione Consultiva Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, l. 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 57/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Abruzzo n. 57/2010 integra la l.r. 124/1998 istituendo presso la Direzione trasporti la Commissione consultiva regionale per taxi e noleggio non di linea. La Commissione dura 5 anni, esprime pareri e raccomandazioni, anche nei casi di mancata intesa tra Comuni su aeroporti civili, ed è gratuita per la Regione. Vigente dal 18 dicembre 2010.

Commissione consultiva regionale per i servizi pubblici non di linea in Abruzzo

Commissione consultiva regionale per i servizi pubblici non di linea in Abruzzo

La legge della Regione Abruzzo disciplina l’istituzione e il funzionamento della Commissione consultiva regionale prevista dalla legge quadro statale sui servizi pubblici non di linea. L’intervento modifica la l.r. Abruzzo 7 novembre 1998, n. 124 e riguarda l’ambito regionale abruzzese, con specifico riferimento al trasporto di persone mediante taxi e noleggio con conducente.

Finalità e funzioni della Commissione

La Commissione è istituita presso la Direzione regionale competente in materia di trasporti e opera mediante pareri e raccomandazioni sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea e sull’applicazione dei relativi regolamenti. Ha anche una funzione specifica nei casi di mancata intesa tra i Comuni il cui territorio ricade in aeroporti aperti al traffico aereo civile: in tale ipotesi rilascia un parere ai fini della decisione del Presidente della Regione.

Composizione e durata in carica

La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di trasporti, e resta in carica cinque anni. Ne fanno parte:

  • l’Assessore regionale competente in materia di trasporti, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
  • il Dirigente del Servizio competente in materia di trasporto pubblico regionale;
  • un rappresentante designato dall’ANCI Abruzzo;
  • un rappresentante designato dall’Unione regionale Province Abruzzesi;
  • un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori iscritte nel registro regionale di settore;
  • tre rappresentanti designati dalle organizzazioni confederali nazionali maggiormente rappresentative a livello regionale;
  • i rappresentanti designati da ciascuna cooperativa o consorzio di operatori che svolge attività ai sensi della legge n. 21/1992 a livello regionale.

Regole di funzionamento

La Commissione è convocata dal Presidente; il segretario è un funzionario dell’ufficio regionale competente in materia di trasporto pubblico non di linea, o un suo sostituto. La seduta è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti.

I pareri e le raccomandazioni sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. La Commissione può inoltre disporre l’audizione delle parti interessate, di esperti e di altri soggetti ritenuti utili ai lavori.

Regole ulteriori e assenza di oneri per la Regione

La Commissione può adottare ulteriori regole necessarie al proprio funzionamento, nel rispetto delle disposizioni fondamentali previste dalla legge, purché senza oneri finanziari a carico della Regione. È espressamente escluso qualunque compenso o rimborso spese a carico regionale per i componenti.

Decorrenza

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi il 18 dicembre 2010.

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