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Legge

L.R. Abruzzo 52/2010

Realizzazione di aviosuperfici occasionali e campi di volo nel territorio regionale.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 52/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Abruzzo disciplina la realizzazione e l’esercizio di aviosuperfici occasionali e campi di volo per ULM e deltaplani, nel rispetto della normativa statale. Stabilisce caratteristiche tecniche, localizzazione, autorizzazione comunale, condizioni d’uso e casi di impiego per attività sportive, lavoro aereo e soccorso. Non prevede oneri per il bilancio regionale ed è in vigore dal 18 dicembre 2010.

Realizzazione e uso di aviosuperfici occasionali e campi di volo in Abruzzo

Realizzazione e uso di aviosuperfici occasionali e campi di volo in Abruzzo

La legge disciplina, nel territorio della Regione Abruzzo, la promozione, la realizzazione e l’esercizio di aviosuperfici occasionali e campi di volo destinati al volo sportivo e da diporto. Il quadro regionale si coordina espressamente con la normativa statale in materia di liberalizzazione delle aree di atterraggio, volo da diporto o sportivo e relativi regolamenti attuativi.

Finalità e perimetro applicativo

La Regione promuove infrastrutture leggere per il decollo e l’atterraggio di velivoli ultraleggeri (ULM) e deltaplani, nonché per attività aeronautiche e sportive collegate. Le aree interessate devono essere idonee a operazioni occasionali e sono considerate funzionali a un’attività di pubblica utilità; anche le strutture necessarie sono qualificate come opere di pubblica utilità.

Caratteristiche tecniche delle aree

Le aviosuperfici occasionali e i campi di volo devono consistere in:

  • pista erbosa o in terra battuta;
  • modesti lavori di sbancamento o livellamento, senza alterazione sostanziale del profilo del terreno;
  • attrezzature per rimessaggio e manutenzione dei velivoli;
  • locali destinati a ufficio o a posto di ristoro.

Sono inoltre ammessi impianti tecnici di modesta entità e strutture di appoggio ricavate da edifici o manufatti preesistenti, oppure da elementi prefabbricati non stabilmente infissi al suolo. È consentita anche la posa di maniche a vento, antenne ricetrasmittenti, segnalatori luminosi e attrezzature similari.

Localizzazione e requisiti territoriali

Le aree devono essere servite da viabilità già esistente e situate fuori dai centri abitati, a distanza adeguata dagli stessi. La realizzazione deve rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza di persone e cose, contenimento dell’inquinamento acustico e ambientale, nonché le prescrizioni di un regolamento regionale da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Autorizzazione comunale e condizioni urbanistiche

La realizzazione è subordinata ad autorizzazione comunale ed è consentita nelle zone territoriali omogenee di tipo E, con strutture non stabilmente infisse al suolo, facilmente smontabili o rimovibili, e senza trasformazione permanente del terreno o cambio di destinazione d’uso. Alla domanda deve essere allegato un atto che impegni alla non alterazione permanente dei luoghi e al ripristino dei medesimi in caso di cessazione dell’attività, mediante rimozione di manufatti e attrezzature.

Per i Comuni fino a 150.000 abitanti è previsto il limite di una sola aviosuperficie occasionale o campo di volo autorizzabile. Se l’area è soggetta a vincoli previsti da leggi nazionali o regionali, la richiesta deve essere corredata dai relativi nullaosta.

Uso delle aviosuperfici occasionali

Per l’utilizzo di tali aree non sono richiesti:

  • la figura del gestore;
  • la segnaletica;
  • l’assistenza antincendio.

I voli sono ammessi nel territorio nazionale senza scali intermedi in territorio estero. Se l’area è privata, l’uso richiede il consenso del proprietario; se è di proprietà dello Stato o di enti pubblici, è necessario il nullaosta o la concessione d’uso della competente autorità amministrativa. Il pilota resta responsabile del rispetto delle norme in materia di uso del territorio e tutela ambientale.

Attività consentite e impieghi speciali

Le aviosuperfici occasionali e i campi di volo possono essere utilizzati come base per:

  • volo sportivo;
  • volo da diporto;
  • lavoro aereo;
  • attività di pubblica utilità.

In caso di trasporto sanitario d’urgenza, soccorso di emergenza, operazioni di salvataggio, evacuazione o antincendio, non è richiesta la preventiva comunicazione alla direzione aeroportuale e all’autorità di pubblica sicurezza territorialmente competenti.

Regime finanziario ed efficacia

L’attuazione della legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale ed è quindi efficace dal 18 dicembre 2010.

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