L.R. Abruzzo 52/2010
Realizzazione di aviosuperfici occasionali e campi di volo nel territorio regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo disciplina la realizzazione e l’esercizio di aviosuperfici occasionali e campi di volo per ULM e deltaplani, nel rispetto della normativa statale. Stabilisce caratteristiche tecniche, localizzazione, autorizzazione comunale, condizioni d’uso e casi di impiego per attività sportive, lavoro aereo e soccorso. Non prevede oneri per il bilancio regionale ed è in vigore dal 18 dicembre 2010.
Realizzazione e uso di aviosuperfici occasionali e campi di volo in Abruzzo
Realizzazione e uso di aviosuperfici occasionali e campi di volo in Abruzzo
La legge disciplina, nel territorio della Regione Abruzzo, la promozione, la realizzazione e l’esercizio di aviosuperfici occasionali e campi di volo destinati al volo sportivo e da diporto. Il quadro regionale si coordina espressamente con la normativa statale in materia di liberalizzazione delle aree di atterraggio, volo da diporto o sportivo e relativi regolamenti attuativi.
Finalità e perimetro applicativo
La Regione promuove infrastrutture leggere per il decollo e l’atterraggio di velivoli ultraleggeri (ULM) e deltaplani, nonché per attività aeronautiche e sportive collegate. Le aree interessate devono essere idonee a operazioni occasionali e sono considerate funzionali a un’attività di pubblica utilità; anche le strutture necessarie sono qualificate come opere di pubblica utilità.
Caratteristiche tecniche delle aree
Le aviosuperfici occasionali e i campi di volo devono consistere in:
- pista erbosa o in terra battuta;
- modesti lavori di sbancamento o livellamento, senza alterazione sostanziale del profilo del terreno;
- attrezzature per rimessaggio e manutenzione dei velivoli;
- locali destinati a ufficio o a posto di ristoro.
Sono inoltre ammessi impianti tecnici di modesta entità e strutture di appoggio ricavate da edifici o manufatti preesistenti, oppure da elementi prefabbricati non stabilmente infissi al suolo. È consentita anche la posa di maniche a vento, antenne ricetrasmittenti, segnalatori luminosi e attrezzature similari.
Localizzazione e requisiti territoriali
Le aree devono essere servite da viabilità già esistente e situate fuori dai centri abitati, a distanza adeguata dagli stessi. La realizzazione deve rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza di persone e cose, contenimento dell’inquinamento acustico e ambientale, nonché le prescrizioni di un regolamento regionale da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
Autorizzazione comunale e condizioni urbanistiche
La realizzazione è subordinata ad autorizzazione comunale ed è consentita nelle zone territoriali omogenee di tipo E, con strutture non stabilmente infisse al suolo, facilmente smontabili o rimovibili, e senza trasformazione permanente del terreno o cambio di destinazione d’uso. Alla domanda deve essere allegato un atto che impegni alla non alterazione permanente dei luoghi e al ripristino dei medesimi in caso di cessazione dell’attività, mediante rimozione di manufatti e attrezzature.
Per i Comuni fino a 150.000 abitanti è previsto il limite di una sola aviosuperficie occasionale o campo di volo autorizzabile. Se l’area è soggetta a vincoli previsti da leggi nazionali o regionali, la richiesta deve essere corredata dai relativi nullaosta.
Uso delle aviosuperfici occasionali
Per l’utilizzo di tali aree non sono richiesti:
- la figura del gestore;
- la segnaletica;
- l’assistenza antincendio.
I voli sono ammessi nel territorio nazionale senza scali intermedi in territorio estero. Se l’area è privata, l’uso richiede il consenso del proprietario; se è di proprietà dello Stato o di enti pubblici, è necessario il nullaosta o la concessione d’uso della competente autorità amministrativa. Il pilota resta responsabile del rispetto delle norme in materia di uso del territorio e tutela ambientale.
Attività consentite e impieghi speciali
Le aviosuperfici occasionali e i campi di volo possono essere utilizzati come base per:
- volo sportivo;
- volo da diporto;
- lavoro aereo;
- attività di pubblica utilità.
In caso di trasporto sanitario d’urgenza, soccorso di emergenza, operazioni di salvataggio, evacuazione o antincendio, non è richiesta la preventiva comunicazione alla direzione aeroportuale e all’autorità di pubblica sicurezza territorialmente competenti.
Regime finanziario ed efficacia
L’attuazione della legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale ed è quindi efficace dal 18 dicembre 2010.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 10 dic 2010L.R. Abruzzo 53/2010
- Legge · 10 dic 2010L.R. Abruzzo 54/2010
- Legge · 10 dic 2010L.R. Abruzzo 55/2010
- Legge · 10 dic 2010L.R. Abruzzo 57/2010
- Legge · 10 dic 2010L.R. Abruzzo 58/2010
- Legge · 22 dic 2010L.R. Abruzzo 62/2010
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →