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Legge

L.R. Abruzzo 53/2010

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 53/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Abruzzo la tutela dei consumatori e degli utenti, istituisce la CRUC e il registro regionale delle associazioni, regola iscrizione, controlli, analisi gratuite e contributi regionali. Prevede disposizioni transitorie per le associazioni già iscritte e abroga la precedente L.R. n. 30/2001. Le norme risultano tuttora vigenti, con rinvio a contributi annuali e rifinanziamento per il 2019.

Tutela dei consumatori e degli utenti in Abruzzo

Tutela dei consumatori e degli utenti in Abruzzo

La legge definisce il quadro regionale abruzzese per il riconoscimento, la promozione e la tutela dei consumatori e degli utenti di beni e servizi. La disciplina si fonda sulla collaborazione con le associazioni rappresentative e su strumenti di consultazione, controllo, informazione e sostegno economico.

Finalità e principi generali

La Regione Abruzzo, nell’ambito delle proprie competenze e in coerenza con normativa comunitaria e statale, riconosce il ruolo economico e sociale dei cittadini come consumatori e utenti. La legge mira a garantire diritti fondamentali quali salute, sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, corretta informazione commerciale, trasparenza contrattuale, tutela ambientale e accesso a servizi pubblici efficienti.

Sono valorizzate le forme associative democratiche e senza fini di lucro, purché orientate alla tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti. La Regione richiama inoltre i diritti previsti dalla Costituzione e dalla normativa comunitaria e nazionale non espressamente riprodotti nella legge.

Consulta regionale degli Utenti e dei Consumatori (CRUC)

La Regione si avvale della CRUC come organo di supporto per il perseguimento delle finalità della legge. La Consulta formula studi e proposte su programmi e disegni di legge regionali, promuove iniziative e tavoli di lavoro anche con il coinvolgimento delle imprese, favorisce il raccordo tra politiche locali e regionali e diffonde informazioni presso consumatori e utenti.

Tra le ulteriori funzioni rientrano:

  • la promozione della tutela della salute e dell’ambiente, anche mediante segnalazioni per analisi chimiche, fisiche e biologiche;
  • il monitoraggio dell’andamento dei prezzi;
  • la promozione dell’attuazione delle norme sulla partecipazione delle associazioni alla predisposizione delle carte dei servizi;
  • la promozione di corsi di formazione per il personale delle associazioni iscritte.

Composizione e funzionamento della CRUC

La CRUC è presieduta dall’Assessore regionale competente o da un delegato ed è composta da due rappresentanti per ciascuna associazione iscritta nel registro regionale e dal dirigente regionale competente in materia di commercio, o da un suo delegato.

Il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti effettivi e supplenti entro 90 giorni dal suo insediamento, su designazione delle associazioni; i componenti restano in carica per l’intera legislatura. La composizione va aggiornata in caso di perdita dei requisiti delle associazioni o di nuove iscrizioni.

Le riunioni devono essere convocate con almeno 8 giorni di anticipo; il quorum è la maggioranza assoluta dei componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità. I componenti svolgono l’incarico gratuitamente; le spese di missione restano a carico degli enti o associazioni di appartenenza.

Registro regionale delle Associazioni di Consumatori ed Utenti

Presso la direzione regionale competente in materia di commercio è istituito il Registro regionale delle Associazioni di Consumatori ed Utenti. L’iscrizione è subordinata a requisiti stringenti: costituzione da almeno tre anni, statuto con sede legale in Abruzzo e finalità esclusiva di tutela dei consumatori senza fini di lucro, attività continuativa nel triennio, elenco annuale degli iscritti, presenza in almeno due province, consistenza minima degli iscritti, attività di assistenza documentata, bilancio annuale, assenza di condanne rilevanti per i rappresentanti legali e presenza di uno sportello operativo con orari minimi stabiliti.

Sono inoltre vietate attività di promozione commerciale, sponsorizzazione o collegamento con imprese, nonché la ricezione di contributi diretti o indiretti da imprese. I rappresentanti in CRUC non possono ricoprire determinati incarichi politici o amministrativi in enti pubblici, società a partecipazione pubblica o istituzioni locali.

Iscrizione, rinnovo e cancellazione dal Registro

Le domande di iscrizione vanno presentate ogni anno tra l’1 e il 31 gennaio, corredate della documentazione indicata dalla legge. L’iscrizione è disposta dal dirigente regionale competente entro 60 giorni dalla ricezione della domanda completa; il procedimento può essere sospeso una sola volta per integrazioni documentali, da produrre entro 30 giorni pena il rigetto.

L’iscrizione si rinnova tacitamente ogni anno, salvo l’obbligo di comunicare immediatamente eventuali variazioni dei requisiti. La perdita dei requisiti o la violazione delle regole di incompatibilità e divieto comporta la cancellazione dal registro; per alcune violazioni è prevista anche l’impossibilità di nuova iscrizione. I rappresentanti della CRUC che assumano incarichi incompatibili sono dichiarati decaduti.

Poteri di controllo e attività istruttorie

La CRUC può svolgere funzioni di controllo e conoscenza per contrastare violazioni ai danni dei consumatori e migliorare l’amministrazione delle società pubbliche o partecipate. A tal fine può prendere visione ed estrarre copia, senza spese, di documenti relativi alla gestione di tali società e di atti istituzionali regionali rilevanti per i diritti dei consumatori.

Le associazioni iscritte possono inoltre segnalare alle autorità competenti violazioni commesse da soggetti pubblici o privati.

Osservatorio sulle attività commerciali e sui servizi pubblici

La CRUC istituisce un Osservatorio sulle attività commerciali e sui servizi pubblici per monitorare l’efficienza e l’adeguatezza di enti e aziende pubbliche e private operanti nei settori rilevanti per i diritti dei consumatori.

L’Osservatorio è composto dai componenti effettivi e supplenti delle associazioni iscritte nella CRUC e opera mediante raccolta di dati e documenti presso le strutture interessate e mediante studi e proposte da sottoporre agli organi competenti. I componenti possono accedere alle strutture interessate previa autorizzazione, per attività di raccolta documentale e informativa.

Analisi e prove tecniche gratuite

Le associazioni iscritte nel registro possono richiedere analisi e prove tecniche alle strutture regionali abilitate. La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione.

Le strutture competenti devono eseguire le analisi entro 30 giorni; se non è possibile, devono comunicarlo entro 10 giorni motivando l’impossibilità. L’esito è comunicato immediatamente all’associazione con raccomandata A/R. Le prestazioni sono gratuite.

Camera di conciliazione

La Giunta regionale, sentita la CRUC, può proporre al Consiglio regionale l’istituzione di una Camera di conciliazione per la risoluzione extragiudiziale delle controversie commerciali tra consumatori e imprese, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria.

Informazione istituzionale alle associazioni

La Giunta regionale trasmette periodicamente, anche per via telematica, informazioni sulle attività istituzionali rilevanti per i consumatori a tutte le associazioni iscritte nel registro. Devono essere trasmesse anche copie di proposte di legge regionale, deliberazioni consiliari e di Giunta e del Bollettino Ufficiale contenenti disposizioni o attività legislative in materia. Il servizio è curato dalla Struttura Speciale di Supporto Stampa della Giunta regionale.

Contributi regionali e revoca

La Giunta regionale può concedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi annuali alle associazioni iscritte per sostenerne il funzionamento, assicurando parità di trattamento. La ripartizione e l’erogazione spettano al dirigente regionale competente in materia di commercio.

I contributi sono revocati e recuperati se utilizzati per finalità diverse o se l’associazione viola le condizioni relative ai divieti e incompatibilità previsti per l’iscrizione. La revoca è disposta entro 30 giorni dall’accertamento; nei casi previsti l’associazione è cancellata dal registro senza possibilità di nuova iscrizione.

Disposizioni finanziarie e rifinanziamento

L’onere iniziale della legge è stato quantificato per il 2010 in 100.000 euro, coperti mediante utilizzo di quota parte dello stanziamento del fondo indicato dalla norma. È richiamato un rifinanziamento per il 2019 pari a 100.000 euro.

Regime transitorio e abrogazione

Le associazioni già iscritte nel precedente registro regionale sono iscritte di diritto nel nuovo registro, ma entro 24 mesi dall’entrata in vigore devono presentare la documentazione richiesta per la conferma dell’iscrizione, con alcune eccezioni relative al requisito costitutivo e alla relativa documentazione.

La legge abroga la precedente L.R. 31 luglio 2001, n. 30. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 18 dicembre 2010.

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