Ordinanza n. 268/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di rilascio e sgombero coatto di un immobile comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (occupante immobile)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ordinanza dirigenziale notificata il 26 novembre 2025 con cui gli era stato ordinato di lasciare libero e vuoto da persone e cose, entro quindici giorni, un immobile di proprietà comunale sito in Castellaneta, con avvertimento che, decorso il termine, l'amministrazione avrebbe proceduto allo sgombero coatto e alla segnalazione dei fatti all'autorità giudiziaria. Sono stati inoltre impugnati, nei limiti dell'interesse e anche in quanto non conosciuti, il verbale di sopralluogo della Polizia locale, una nota del Responsabile dell'Area IV, una delibera della Giunta comunale, nonché gli atti e le relazioni dei Servizi sociali relativi alla gestione della posizione del ricorrente e alla sua condizione di disagio sociale e abitativo. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso, ma evidenzia la necessità di approfondire nel merito le questioni relative allo sgombero e al mutamento di destinazione dell'immobile da struttura alberghiera a edilizia residenziale pubblica.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che gli effetti dell'ordinanza dirigenziale dovessero essere interinalmente sospesi, sulla base di un ponderato bilanciamento degli interessi contrapposti e dell'opportunità di consentire una decisione di merito resa all'esito di un approfondimento delle questioni. Ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso l'ordinanza di sgombero. Il Tribunale ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 19 ottobre 2026. In vista di tale udienza ha disposto un incombente istruttorio a carico del Comune, onerandolo di depositare ulteriore documentazione, nei termini di cui all'art. 73 c.p.a., sul dedotto mutamento di destinazione dell'immobile da alberghiero a edilizia residenziale pubblica. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La norma costituisce la base processuale per la domanda cautelare e per la sospensione interinale dell'efficacia del provvedimento impugnato.
nei termini di cui all’art. 73 c.p.a.
Il Comune deve depositare la documentazione istruttoria entro i termini processuali previsti per la trattazione della causa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui ... all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679
Il richiamo riguarda la tutela dei dati personali particolarmente sensibili e giustifica l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice amministrativo può sospendere interinalmente l'efficacia di un provvedimento di sgombero quando il bilanciamento tra gli interessi contrapposti e la necessità di preservare l'utilità della decisione di merito rendano opportuno evitare l'esecuzione immediata dell'atto.
- La sospensione cautelare può essere disposta anche quando le questioni dedotte richiedano un approfondimento incompatibile con una definizione sommaria della controversia, allo scopo di consentire una decisione di merito resa all'esito di un'istruttoria completa.
- Quando la controversia riguarda lo sgombero di un immobile comunale e l'amministrazione deduce un mutamento della destinazione dell'immobile, da struttura alberghiera a edilizia residenziale pubblica, il giudice può ordinare all'amministrazione il deposito della documentazione necessaria a comprovare tale mutamento prima della trattazione del merito.
- La sospensione cautelare dell'atto e la fissazione dell'udienza di merito possono essere calibrate tenendo conto delle tempistiche prospettate dall'amministrazione per i lavori di riqualificazione del complesso immobiliare interessato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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