Circolare INAIL n. 14 del 06 marzo 1990
Rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo con decorrenza 1° luglio 1989. Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie e
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare rettifica e integra la precedente n. 67/1989 in due punti: disciplina la trasmissione delle segnalazioni di concessione dell’assegno per assistenza personale continuativa quando la prestazione entra in gestione meccanizzata dopo il conguaglio di rivalutazione e con decorrenza anteriore al 1° luglio 1989; inoltre corregge l’importo degli assegni continuativi mensili del settore industriale per l’inabilità dall’80 all’89%, da L. 605.000 a L. 615.000. I conguagli saranno gestiti direttamente dalla Direzione generale - Servizio meccanizzazione, con comunicazione agli interessati.
Rettifica alla circolare INAIL n. 67/1989 su rivalutazione prestazioni e importi dal 1° luglio 1989
Rettifica alla circolare INAIL n. 67/1989 sulle rivalutazioni dal 1° luglio 1989
La circolare interviene in rettifica della precedente n. 67/1989, precisando alcune modalità operative relative alla rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale e correggendo un importo riportato negli assegni continuativi mensili. Le modifiche riguardano sia l’assegno per assistenza personale continuativa sia la misura spettante nel settore industriale per una determinata fascia di inabilità.
Assegno per assistenza personale continuativa: modalità di segnalazione
Viene sostituito il secondo capoverso del paragrafo 3 della circolare n. 67/1989, relativo all’assegno per assistenza personale continuativa. La precisazione riguarda le concessioni che entrano nella gestione meccanizzata dopo il rateo di pagamento dei conguagli di rivalutazione e che abbiano decorrenza anteriore al 1° luglio 1989.
In tali casi devono essere trasmesse due segnalazioni di concessione:
- la prima con la decorrenza effettiva della prestazione;
- la seconda con decorrenza 1° luglio 1989.
La regola è giustificata dal fatto che l’assegno viene adeguato alla nuova misura solo in occasione della rivalutazione delle rendite.
Rettifica dell’importo degli assegni continuativi mensili
A pagina 7 della circolare n. 67/1989, nel paragrafo "Assegni continuativi mensili - Misure dal 1° luglio 1989", sotto la voce "Settore Industriale" e con riferimento alla fascia di inabilità dall’80 all’89%, l’importo corretto non è L. 605.000, ma L. 615.000.
La rettifica ha quindi effetto sulla misura da considerare per tale categoria di prestazione a decorrere dal 1° luglio 1989.
Conguagli e comunicazioni
I relativi conguagli saranno effettuati direttamente dalla Direzione generale - Servizio meccanizzazione. La stessa Direzione provvederà a comunicare contemporaneamente agli interessati l’avvenuta operazione di rettifica e conguaglio.
Punti principali
Rettifica delle istruzioni sull’assegno per assistenza personale continuativa
Viene sostituito il secondo capoverso del paragrafo 3 della circolare n. 67/1989. Per le concessioni di assegno per assistenza personale continuativa che entrano nella gestione meccanizzata dopo il rateo di pagamento dei conguagli di rivalutazione e che hanno decorrenza anteriore al 1° luglio 1989, devono essere trasmesse due segnalazioni di concessione: una con la decorrenza effettiva della prestazione e una con decorrenza 1° luglio 1989.
Correzione dell’importo degli assegni continuativi mensili per il settore industriale
Alla pagina 7 della circolare n. 67/1989, nel paragrafo "Assegni continuativi mensili - Misure dal 1° luglio 1989", sotto la voce "Settore Industriale" e con riferimento all’inabilità dall’80 all’89%, l’importo indicato di L. 605.000 viene rettificato in L. 615.000.
Gestione dei conguagli
I relativi conguagli saranno effettuati direttamente dalla Direzione generale - Servizio meccanizzazione, che provvederà anche a darne contemporanea comunicazione agli interessati.
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