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Circolare

Circolare INAIL n. 12 del 26 febbraio 1990

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli alunni e degli insegnanti delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, statali, e non statali, partecipanti alle esercitazioni di ginnastica nonché degli istruttori sportivi in genere.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare conferma l’obbligo assicurativo INAIL per alunni, studenti e insegnanti di scuole e istituti di ogni ordine e grado, statali e non statali, quando partecipano a esercitazioni di ginnastica e ad altre attività pratiche con requisito di manualità. L’indirizzo viene fondato sul Testo Unico n. 1124/1965 e sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, che riconoscono la tutela per i rischi specifici e non generici dell’attività didattico-pratica. Le Unità operative sono invitate a riesaminare tutti i rapporti assicurativi in essere. Inoltre, l’obbligo assicurativo viene esteso anche agli istruttori sportivi, purché sussista il requisito della subordinazione ex art. 4, n. 1, del Testo Unico.

Assicurazione INAIL per alunni, studenti, insegnanti e istruttori sportivi nelle esercitazioni di ginnastica

Assicurazione INAIL per esercitazioni di ginnastica e istruttori sportivi

La circolare chiarisce l’ambito dell’obbligo assicurativo INAIL per soggetti impegnati in attività didattiche e sportive pratico-addestrative. L’intervento si colloca nel solco di precedenti indicazioni e di un consolidamento giurisprudenziale che rafforza la tutela contro gli infortuni sul lavoro in presenza di attività non meramente teoriche.

Ambito di applicazione e base normativa

Viene confermato che sono assicurabili gli alunni, gli studenti e gli insegnanti delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, statali e non statali, quando partecipano alle esercitazioni di ginnastica. Il richiamo normativo è al combinato disposto degli articoli 1, n. 28, e 4, n. 5, del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.

Fondamento interpretativo e giurisprudenziale

La circolare osserva che il precedente indirizzo dell’Istituto non ha avuto applicazione uniforme ed è stato spesso contestato dalle scuole, dagli istituti di istruzione e dalle associazioni di categoria. Per rafforzare la tesi dell’assicurabilità, vengono richiamate due pronunce decisive:

  • la sentenza della Corte di Cassazione n. 1086 del 4 febbraio 1987, che qualifica l’attività didattica come comprensiva anche dell’insegnamento addestrativo-pratico, oltre alla semplice funzione informativa o pedagogica;
  • la sentenza della Corte Costituzionale n. 137 del 1989, che afferma la tutela assicurativa per i ballerini e i tersicorei in quanto esposti a un rischio particolare e diverso da quello generico o comune.

Natura del rischio tutelato

La circolare precisa che la protezione non riguarda il rischio generico insito nell’attività pedagogica o informativa, ma il rischio specifico e più grave al quale insegnanti, studenti e alunni sono esposti quando l’attività didattica si traduce in esercitazioni pratiche o di lavoro. Il tratto caratterizzante è il requisito della manualità, che rende l’attività assimilabile ad altre ipotesi già ricondotte alla tutela assicurativa.

Indicazioni operative per le Unità operative

Alla luce di tali considerazioni, le Unità operative dell’Istituto sono invitate a svolgere un riesame capillare di tutti i rapporti assicurativi in essere, così da assicurare l’applicazione uniforme delle norme richiamate e la corretta estensione della tutela nei casi dovuti.

Istruttori sportivi

La circolare estende il ragionamento anche agli istruttori sportivi, evidenziando i numerosi punti di contatto con gli insegnanti delle esercitazioni di ginnastica. Anche per questi soggetti l’obbligo assicurativo viene affermato, ma solo se sussiste il requisito fondamentale della subordinazione previsto dall’art. 4, n. 1, del vigente Testo Unico.

Punti principali

Conferma dell’assicurabilità di alunni, studenti e insegnanti

Viene ribadito che alunni, studenti e insegnanti delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, statali e non statali, sono assicurabili quando partecipano alle esercitazioni di ginnastica. La base normativa è individuata negli articoli 1, n. 28, e 4, n. 5, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato e integrato.

Fondamento giurisprudenziale della tutela

La circolare richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 1086 del 4 febbraio 1987, secondo cui l’attività didattica comprende anche l’insegnamento addestrativo-pratico e non solo la funzione informativa o pedagogica. Viene inoltre citata la sentenza della Corte Costituzionale n. 137 del 1989, che riconosce la tutela assicurativa per soggetti esposti a un rischio particolare e diverso da quello generico.

Natura del rischio tutelato

Il rischio coperto non è quello generico connesso all’attività pedagogica o informativa, ma il rischio specifico e più grave derivante da esercitazioni pratiche e di lavoro, caratterizzate dal requisito della manualità.

Riesame dei rapporti assicurativi in essere

Le Unità operative dell’Istituto sono invitate a procedere a un capillare riesame di tutti i rapporti assicurativi attualmente in vigore, al fine di dare corretta attuazione alle norme richiamate.

Estensione agli istruttori sportivi

L’attività di istruttore sportivo è considerata molto vicina a quella degli insegnanti di ginnastica; pertanto, anche per tali soggetti viene affermata la ricorrenza dell’obbligo assicurativo, a condizione che sia presente il requisito fondamentale della subordinazione previsto dall’art. 4, n. 1, del Testo Unico.

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