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Circolare

Circolare INAIL n. 15 del 13 marzo 1990

Efficacia dichiarativa dell iscrizione all Albo delle imprese artigiane anche nelle Regioni a Statuto speciale e nelle provincie autonome. Sentenza della Corte Costituzionale n. 336 del 13 15 giugno 1989.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 336 del 13/15 giugno 1989 e chiarisce che l'iscrizione del titolare all'Albo delle imprese artigiane ha valore meramente dichiarativo in tutto il territorio nazionale, comprese le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome. Viene quindi superata la precedente impostazione della circolare INAIL n. 43/1987, che prevedeva una diversa disciplina per tali territori.

Efficacia dichiarativa dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane su tutto il territorio nazionale

Efficacia dichiarativa dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane

La circolare INAIL n. 15 del 13 marzo 1990 prende atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 336 del 13/15 giugno 1989 e ne recepisce gli effetti sulla disciplina dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane. L'intervento chiarisce il valore dell'iscrizione ai fini applicativi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, con particolare riferimento al precedente orientamento espresso dall'Istituto.

Quadro precedente e istruzioni della circolare n. 43/1987

Con la circolare n. 43/1987 erano state impartite istruzioni attuative della legge quadro per l'artigianato, affermando che l'iscrizione del titolare all'Albo delle imprese artigiane dovesse essere considerata meramente dichiarativa. Tale qualificazione era stata però accompagnata da una distinzione per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome che avessero competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, per le quali la circolare non applicava la stessa impostazione in modo pienamente uniforme.

Intervento della Corte Costituzionale

La sentenza n. 336 del 13/15 giugno 1989 ha stabilito la non vincolatività dell'iscrizione al predetto Albo anche per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome. In tal modo, la Corte ha eliminato la possibilità di mantenere una disciplina differenziata per tali territori rispetto al resto d'Italia.

Effetti operativi e superamento della disciplina precedente

La circolare conclude che, allo stato, l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane deve ritenersi avente carattere dichiarativo sull'intero territorio nazionale. Ne deriva che deve intendersi abrogato quanto disposto nel secondo capoverso di pagina 2 della circolare n. 43/1987, nella parte incompatibile con il nuovo principio affermato dalla Corte Costituzionale.

Punti principali

Contesto normativo precedente

Con la circolare n. 43/1987 erano state date istruzioni applicative dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, qualificando l'iscrizione del titolare all'Albo delle imprese artigiane come meramente dichiarativa, salvo che per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome dotate di competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale.

Intervento della Corte Costituzionale

La sentenza n. 336 del 13/15 giugno 1989 della Corte Costituzionale ha stabilito la non vincolatività dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane anche per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome, eliminando la distinzione precedentemente considerata dalla circolare INAIL.

Effetto sull'intero territorio nazionale

Alla luce della pronuncia costituzionale, l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane deve essere considerata con carattere dichiarativo su tutto il territorio nazionale, senza eccezioni territoriali.

Superamento della precedente circolare

Deve intendersi abrogato quanto disposto nel secondo capoverso di pagina 2 della circolare INAIL n. 43/1987, nella parte incompatibile con il nuovo orientamento derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale.

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