Circolare INAIL n. 18 del 22 marzo 1990
Contratti di formazione lavoro. Interpretazione della locuzione "imprese ubicate" di cui al primo comma dell art. 5 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1988, n. 291.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce a quali imprese spetti l’agevolazione contributiva prevista per i contratti di formazione e lavoro dall’art. 5 del D.L. n. 173/1988, convertito nella L. n. 291/1988. Il beneficio è riconosciuto quando i lavoratori sono impiegati in strutture produttive situate nei territori del Mezzogiorno indicati dal D.P.R. n. 218/1978, anche se la sede legale dell’impresa si trova altrove. L’interpretazione risponde ai quesiti sorti in sede di applicazione delle istruzioni già impartite con la circolare n. 7/1989.
Interpretazione della locuzione "imprese... ubicate" per l’agevolazione sui contratti di formazione e lavoro
Contratti di formazione e lavoro: interpretazione della locuzione "imprese... ubicate"
La circolare fornisce un chiarimento interpretativo sull’ambito soggettivo e territoriale dell’agevolazione contributiva prevista per i contratti di formazione e lavoro dall’art. 5 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, nella L. 26 luglio 1988, n. 291. L’intervento nasce dai quesiti sollevati da alcune Unità periferiche dopo l’emanazione della circolare n. 7/1989.
Quesito interpretativo
Il dubbio riguardava il significato della formula "da imprese ... ubicate nei territori", in particolare se il requisito dovesse essere riferito alla localizzazione della sede legale dell’impresa o, invece, alle strutture produttive presso cui i lavoratori prestano l’attività.
Criterio stabilito dall’INAIL
L’INAIL precisa che il beneficio spetta alle imprese per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro che svolgono attività lavorativa presso strutture produttive situate nei territori compresi nel Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.
Ai fini dell’agevolazione, rilevano quindi le sedi operative, intese come:
- aziende;
- stabilimenti;
- cantieri;
- uffici; ubicati nei territori agevolati.
Irrilevanza della sede legale
La circolare chiarisce espressamente che la sede legale dell’impresa può trovarsi altrove senza pregiudicare il diritto al beneficio. Ciò che conta è che il lavoratore sia effettivamente occupato in una struttura produttiva collocata nei territori indicati dalla normativa speciale per il Mezzogiorno.
Effetto pratico
La precisazione consente di individuare correttamente i soggetti destinatari dell’agevolazione contributiva, evitando un’interpretazione restrittiva legata alla sola sede legale e valorizzando invece il luogo in cui si svolge concretamente l’attività lavorativa.
Punti principali
Oggetto dell’interpretazione
La circolare interviene per chiarire il significato della locuzione "da imprese ... ubicate nei territori" contenuta nel primo comma dell’art. 5 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni nella L. 26 luglio 1988, n. 291, ai fini dell’individuazione dei soggetti destinatari dell’agevolazione contributiva.
Quesiti delle Unità periferiche
Alcune Unità periferiche, applicando le istruzioni della circolare n. 7/1989, hanno richiesto chiarimenti per stabilire se il requisito territoriale dovesse riferirsi alla sede legale dell’impresa oppure alle strutture presso cui i lavoratori svolgono effettivamente l’attività.
Criterio per la spettanza del beneficio
L’INAIL precisa che l’agevolazione spetta alle imprese per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro che prestano attività presso strutture produttive ubicate nei territori individuati dal Testo unico per gli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.
Rilevanza della sede legale
Ai fini del beneficio non è निर्णisiva la sede legale dell’impresa: l’agevolazione compete anche quando la sede legale è situata in un territorio diverso, purché l’attività lavorativa sia svolta in aziende, stabilimenti, cantieri o uffici ubicati nei territori agevolati.
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