Circolare INAIL n. 10 del 26 febbraio 1990
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli artigiani italiani all estero. Sentenza della Corte Costituzionale n. 880 del 7 26 luglio 1988.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 880/1988, estendendo agli artigiani italiani che operano all'estero in Paesi extracomunitari privi di convenzioni di sicurezza sociale la tutela INAIL contro infortuni sul lavoro e malattie professionali. Indica come decorrenza generale il 1° settembre 1988 e precisa quali soggetti sono inclusi, anche per fatti verificatisi prima di tale data ma non ancora definiti o prescritti. Vengono inoltre abrogate le precedenti istruzioni del 1984 e impartite indicazioni operative sulla gestione delle posizioni assicurative mediante la nuova procedura premi P.A. "2" artigiana.
Assicurazione infortuni per artigiani italiani all'estero
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli artigiani italiani all'estero
La circolare dell'INAIL dà attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 880 del 7-26 luglio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 3 agosto 1988, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedevano l'assicurazione obbligatoria per gli artigiani italiani che lavorano all'estero. In conseguenza di tale pronuncia, viene estesa la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche a tali soggetti, in assenza di una disciplina legislativa specifica.
Ambito di applicazione
L'estensione riguarda gli artigiani italiani che operano all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non siano in vigore convenzioni di sicurezza sociale. La tutela deve essere applicata secondo le norme e le modalità vigenti per i rapporti di lavoro attivi sul territorio nazionale, in analogia con quanto già previsto per i lavoratori dipendenti dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
Decorrenza dell'obbligo assicurativo
La circolare stabilisce, su conforme orientamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la decorrenza dei rapporti assicurativi da instaurare è fissata al 1° settembre 1988, cioè al primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della sentenza.
Soggetti interessati
L'obbligo di tutela assicurativa riguarda:
- gli artigiani titolari;
- i soci lavoratori di società artigiane;
- i familiari coadiuvanti del titolare artigiano.
Sono inclusi i soggetti che, alla data del 1° settembre 1988, si trovavano già a lavorare all'estero con carattere di stabilità, nonché quelli che successivamente vi si siano recati o vi si recheranno. La circolare precisa che non rientrano nel campo di applicazione i casi di mera missione o trasferta temporanea.
Casi di infortunio o malattia professionale verificatisi prima del 1° settembre 1988
La disciplina introdotta dalla sentenza si applica anche ai rapporti non esauriti alla data del 1° settembre 1988. Devono essere quindi riesaminati:
- i casi verificatisi anteriormente al 1° settembre 1988 per i quali, a tale data, fosse ancora in corso la relativa istruttoria oppure fossero pendenti controversie amministrative o giudiziarie;
- i casi verificatisi prima del 1° settembre 1988 che siano stati definiti negativamente, purché non ancora colpiti da prescrizione ai sensi dell'art. 112 del Testo Unico.
In caso di ammissione all'indennizzo, la decorrenza del rapporto assicurativo retroagisce al primo giorno di lavoro prestato nell'anno in cui si è verificato l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale.
Indicazioni operative
Ai fini dell'acquisizione delle posizioni assicurative relative alle fattispecie considerate, la circolare dispone l'utilizzo esclusivo della nuova procedura premi, tipo P.A. "2" artigiana. Le posizioni devono inoltre essere mantenute in specifica evidenza per le successive operazioni di trasformazione di tipo P.A.
Disposizioni precedenti
Sono espressamente abrogate le disposizioni impartite in materia con la lettera agli Ispettorati regionali del 21 luglio 1984, che vengono quindi superate dalle nuove istruzioni conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale.
Punti principali
Effetti della sentenza costituzionale
La circolare prende atto della sentenza della Corte costituzionale n. 880 del 7-26 luglio 1988, pubblicata in G.U. il 3 agosto 1988, che ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 1124/1965 nella parte in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria per gli artigiani italiani che lavorano all'estero.
Estensione della tutela assicurativa
In assenza di una disciplina legislativa specifica, la tutela contro infortuni sul lavoro e malattie professionali deve essere estesa agli artigiani italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non esistono convenzioni di sicurezza sociale, secondo le norme e modalità applicabili ai rapporti in vigore sul territorio nazionale.
Decorrenza dei rapporti assicurativi
La decorrenza dei rapporti assicurativi da instaurare in applicazione della sentenza è fissata al 1° settembre 1988, primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della sentenza, secondo l'orientamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Soggetti obbligati
L'obbligo assicurativo riguarda gli artigiani titolari, i soci lavoratori di società artigiane e i familiari coadiuvanti del titolare artigiano che al 1° settembre 1988 lavoravano già stabilmente all'estero oppure che vi si siano recati successivamente o vi si recheranno in futuro. La circolare precisa che restano esclusi i casi di mera missione o trasferta temporanea.
Casi anteriori al 1° settembre 1988
La disciplina si applica anche ai rapporti non esauriti alla data del 1° settembre 1988. Devono quindi essere esaminati anche i casi verificatisi prima di tale data se alla stessa data era in corso l'istruttoria o erano pendenti controversie amministrative o giudiziarie, nonché quelli definiti negativamente ma non ancora prescritti ai sensi dell'art. 112 del Testo Unico.
Retrodatazione della copertura
Quando venga riconosciuto l'indennizzo per le fattispecie anteriori al 1° settembre 1988, la decorrenza del rapporto assicurativo retroagisce al primo giorno di lavoro prestato nell'anno in cui si è verificato l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale.
Indicazioni operative e abrogazioni
Sono abrogate le disposizioni impartite con la lettera agli Ispettorati regionali del 21 luglio 1984. Per l'acquisizione delle posizioni assicurative relative alle fattispecie indicate deve essere utilizzata esclusivamente la nuova procedura premi, tipo P.A. "2" artigiana, e tali posizioni devono essere tenute in specifica evidenza per le successive operazioni di trasformazione di tipo P.A.
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