Circolare INAIL n. 20 dell' 11 aprile 1990
Posizioni assicurative con forme di pagamento semestrali o trimestrali. D.M. 13 dicembre 1989 di approvazione della delibera n. 92 adottata dal consiglio di amministrazione il 26 luglio 1989.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’efficacia del D.M. 13 dicembre 1989, che ha approvato la delibera INAIL n. 92/1989 e modificato gli artt. 28 e 44 del T.U. n. 1124/1965. Dal 1° gennaio 1991 le posizioni assicurative con pagamento semestrale o trimestrale dovranno essere ricondotte al regime ordinario annuale, con un’unica dichiarazione delle retribuzioni; inoltre, con effetto immediato, non potranno più essere istituite nuove posizioni con modalità di pagamento diverse da quella annuale. Restano escluse le posizioni con premi speciali unitari trimestrali o mensili per specifiche categorie. Le strutture periferiche devono informare datori di lavoro e associazioni di categoria e riferire gli esiti entro il 30 giugno 1990.
Cessazione delle posizioni assicurative con pagamento semestrale o trimestrale e riconduzione al pagamento annuale
Posizioni assicurative con forme di pagamento semestrali o trimestrali
La circolare prende atto dell’entrata in vigore del D.M. 13 dicembre 1989, pubblicato nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 1989, che approva la delibera n. 92/1989 del Consiglio di amministrazione INAIL e modifica gli artt. 28 e 44 del D.P.R. n. 1124/1965. L’intervento normativo incide sulla disciplina di riscossione dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e determina il superamento delle precedenti modalità di pagamento semestrali e trimestrali.
Nuovo regime ordinario di pagamento
Dal 1° gennaio 1991 tutte le posizioni assicurative già impostate con pagamento semestrale o trimestrale devono essere ricondotte al sistema ordinario annuale. Tale sistema prevede:
- il pagamento del premio in forma annuale;
- la presentazione di un’unica dichiarazione delle retribuzioni;
- l’applicazione delle modalità previste, per la generalità dei datori di lavoro, dagli artt. 28 e 44 del Testo Unico come modificati.
La circolare precisa inoltre che, con decorrenza immediata, non devono più essere istituite nuove posizioni assicurative con forme di pagamento diverse da quella annuale.
Attività delle strutture periferiche
Le Unità operative sono invitate ad assumere ogni iniziativa utile nei confronti dei datori di lavoro interessati e delle relative organizzazioni di categoria a livello locale, con l’obiettivo di attuare compiutamente la nuova disciplina e senza provocare ripercussioni negative nei rapporti con l’utenza. A tal fine può essere utilizzato il fac-simile di comunicazione allegato alla circolare.
Esclusioni
La nuova disciplina non riguarda le posizioni assicurative assoggettate a premi speciali unitari, determinati:
- in misura trimestrale per facchini, barrocciai e ippotrasportatori;
- in misura mensile per pescatori delle acque interne e della piccola pesca.
Adempimenti informativi e termini
I risultati dell’attività svolta dalle Unità operative devono essere trasmessi dalle Direzioni regionali, interregionali e dalla Direzione provinciale di Bolzano, nonché dalla Sede regionale di Aosta, alla Direzione generale - Servizio rischi entro il 30 giugno 1990.
Disposizioni finali
La circolare abroga espressamente la circolare n. 73/1984. Nel testo allegato è inoltre riportato un modello di comunicazione indirizzato alla ditta interessata, nel quale si conferma che, dal 1° gennaio 1991, la posizione assicurativa non potrà più fruire del pagamento semestrale o trimestrale e sarà ricondotta d’ufficio al pagamento annuale, con presentazione dell’unica dichiarazione delle retribuzioni entro il 30 gennaio.
Punti principali
Efficacia del decreto ministeriale e modifica del Testo Unico
La circolare dà notizia della pubblicazione in G.U. del D.M. 13 dicembre 1989, che rende operativa la delibera n. 92/1989 del Consiglio di amministrazione INAIL. Il decreto modifica gli artt. 28 e 44 del D.P.R. n. 1124/1965 in materia di riscossione dei premi assicurativi.
Abolizione delle forme di pagamento semestrale e trimestrale
Poiché il nuovo testo dell’art. 28 non prevede più la facoltà per l’Istituto di consentire il pagamento del premio in forma semestrale o trimestrale, tutte le posizioni già esistenti con tali modalità devono essere ricondotte al sistema ordinario annuale dal 1° gennaio 1991.
Divieto di nuove posizioni con modalità diverse da quella annuale
Con decorrenza immediata non devono più essere istituite posizioni assicurative con forme di pagamento diverse da quella ordinaria annuale. Il pagamento dovrà essere accompagnato dalla presentazione di un’unica dichiarazione delle retribuzioni, secondo le modalità previste dagli artt. 28 e 44 modificati.
Attività delle Unità operative e comunicazioni all’utenza
Le Unità operative devono attivarsi verso i datori di lavoro interessati e le rispettive organizzazioni di categoria locali per attuare la nuova disciplina, evitando ripercussioni negative nei rapporti con l’utenza. Per tali comunicazioni deve essere utilizzato anche il fac-simile allegato alla circolare.
Esclusioni dall’ambito di applicazione
Le disposizioni non si applicano alle posizioni assicurative regolate con premi speciali unitari determinati in misura trimestrale per facchini, barrocciai e ippotrasportatori, oppure in misura mensile per pescatori delle acque interne e della piccola pesca.
Monitoraggio e termine per la relazione
I risultati dell’attività svolta dalle Unità operative devono essere comunicati dalle Direzioni regionali, interregionali, dalla Direzione provinciale di Bolzano e dalla Sede regionale di Aosta alla Direzione generale - Servizio rischi entro il 30 giugno 1990.
Chiusura della precedente disciplina
La circolare dispone l’abrogazione della circolare n. 73/1984.
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