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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09229/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una persona fisica per il pagamento del saldo di un contributo pubblico riconosciuto in relazione ai danni subiti a seguito dell’alluvione del gennaio 2003. La Regione Campania propose opposizione deducendo che, secondo la disciplina dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3322/2003 e delle successive ordinanze commissariali, quanto erogato costituiva solo un acconto del contributo complessivamente liquidabile, fissato nella misura del 35%, e che non esisteva un diritto automatico al saldo richiesto. Il Tribunale rigettò l’opposizione, ma la Corte d’appello accolse il gravame regionale, revocò il decreto ingiuntivo e ritenne che il termine "acconto" fosse usato per indicare un’anticipazione suscettibile di non coprire l’intero danno e subordinata a ulteriori provvedimenti del commissario delegato. La ricorrente ha proposto due motivi di cassazione: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., sostenendo che l’ordinanza emergenziale e quella commissariale avessero direttamente attribuito il potere di erogare il contributo entro il limite massimo di euro 30.000,00 senza limitazione al 35% e che la Corte d’appello avesse confuso acconto, contributo e anticipazione; con il secondo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse valutato specifici allegati delle ordinanze commissariali da cui, secondo la ricorrente, risultavano già determinati an e quantum del contributo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l’interpretazione degli atti amministrativi a contenuto non normativo, come quella del giudice d’appello, sia censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per un vero omesso esame di un fatto storico decisivo, non già per la mera contrapposizione di una diversa lettura più favorevole alla parte. Ha inoltre osservato che la motivazione della Corte d’appello era logicamente e giuridicamente sufficiente, non apparente, e che le doglianze della ricorrente si risolvevano in una richiesta di preferire un’interpretazione alternativa delle ordinanze. Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha ribadito che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé l’omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico sia stato comunque considerato; analogamente, la mancata valorizzazione di questioni interpretative non è deducibile come vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge può essere dedotta quando il giudice di merito abbia disapplicato i canoni legali di interpretazione; non basta sostenere che un’altra lettura dell’atto sarebbe preferibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non copre questioni meramente interpretative né la mancata considerazione di tutti gli elementi istruttori.

  • artt. 1362, 1363 e 1367 c.c.

    L’interpretazione dell’atto amministrativo non normativo segue, per analogia, le regole dell’interpretazione contrattuale e va sindacata solo per violazione dei relativi canoni o per motivazione illogica/incoerente.

  • art. 4 ordinanza P.C.M. n. 3322/2003

    La disposizione è letta come fonte che rimette al commissario una valutazione discrezionale nei limiti dei finanziamenti disponibili e del tetto massimo per singolo privato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L’interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione mancante, apparente, contraddittoria o illogica in modo decisivo.
  • Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una mera contrapposizione tra due possibili letture del testo: se la soluzione adottata dal giudice di merito è plausibile, il sindacato di legittimità non può sostituirla con una lettura ritenuta più convincente dalla parte.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici decisivi e non questioni interpretative; la mancata analisi di singoli documenti o elementi probatori non integra di per sé il vizio se il fatto rilevante sia stato comunque considerato.
  • Quando una disciplina emergenziale rimette a un commissario la determinazione concreta dell’erogazione entro limiti di finanziamento e di importo massimo, il beneficiario non può pretendere il saldo in assenza del provvedimento ulteriore che completi la quantificazione del dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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