Cassazione Penale, Ordinanza n. 37069/2025 del 13/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del 25 novembre 2024 della Corte d'appello di Brescia deducendo vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del giudizio e quelli già definitivamente giudicati con due precedenti sentenze del Tribunale di Vicenza dell'11 gennaio 2019 e del Tribunale di Milano del 7 luglio 2021. La Corte rileva però che non risultava che il Tribunale di Bergamo si fosse già pronunciato sulla continuazione e, soprattutto, che la difesa non aveva prodotto in giudizio le sentenze richiamate, sicché il ricorso è dichiarato inammissibile. La questione viene ritenuta eventualmente azionabile in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Viene inoltre evidenziato che il riconoscimento della continuazione potrà essere richiesto nella fase esecutiva ex art. 671 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
La disposizione non è applicabile in via analogica al giudizio di cognizione, perché è dettata per la sola fase esecutiva; non esonera quindi la difesa dall'onere di produrre le sentenze rilevanti nel processo di cognizione.
art. 671 cod. proc. pen.
Indica la sede esecutiva nella quale può essere richiesto il riconoscimento della continuazione quando il ricorso sia inammissibile nel giudizio di legittimità o comunque non sia stata utilmente coltivata la questione nel giudizio di cognizione.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone l'assenza di cause di inammissibilità non imputabili al ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cognizione, l'imputato che chieda il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati deve produrre la copia delle sentenze pregresse su cui fonda la richiesta; non è sufficiente indicarne soltanto gli estremi.
- La disciplina processuale dettata per la fase esecutiva in tema di continuazione non è applicabile analogicamente al giudizio di cognizione.
- Se la richiesta di continuazione non è stata utilmente esaminata nel giudizio di merito e il ricorso è inammissibile, l'interessato può ancora attivare la procedura in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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