Cassazione Penale, Sentenza n. 19704/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari che aveva autorizzato il detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis a detenere e utilizzare un lettore CD e compact disc 24 ore su 24. Hanno dedotto la violazione dell'art. 41-bis della L. n. 354/1975 e dell'art. 14 della circolare DAP del 2.10.2017, sostenendo che il magistrato non ha adeguatamente bilanciato il diritto ricreativo del detenuto con le esigenze di controllo e di sicurezza e con l'incidenza organizzativa (impegno di risorse umane e materiali per la messa in sicurezza dei dispositivi e per il controllo dei contenuti, rischio di messaggi criptici nei brani neomelodici, difficoltà maggiori in orario notturno). Hanno altresì contestato l'autorizzazione ininterrotta in orario notturno ritenendola non proporzionata rispetto alle esigenze di sorveglianza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale di Sorveglianza e il Magistrato di Sorveglianza abbiano tenuto un percorso argomentativo contraddittorio e non adeguatamente confrontato le obiezioni pratiche sollevate dalla Direzione del carcere circa l'inesigibilità degli adempimenti connessi alla messa in sicurezza dei lettori e al controllo dei contenuti. La Corte ha affermato che il diritto del detenuto ad accedere a contenuti musicali non è assoluto e deve essere bilanciato con le esigenze di controllo e con l'incidenza organizzativa; ha inoltre richiamato la legittimità della scelta della Direzione di non autorizzare l'ingresso di CD e lettori nei reparti 41-bis qualora la messa in sicurezza richieda risorse non sostenibili. Ha annotato inoltre che la previsione di divieto notturno rientra in una regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto e che il giudice di sorveglianza non può sostituirsi alle scelte gestionali dell'amministrazione se motivate e ragionevoli. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del 29.11.2024 e ha annullato anche l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza del 2.7.2024, ritenendo che i provvedimenti eccedessero i confini della giurisdizione.
Norme richiamate
art. 41-bis, L. n. 354 del 1975
art. 41-bis L. n. 354 del 1975
Il regime 41-bis prevede limitazioni funzionali a impedire che il detenuto mantenga contatti con l'esterno o con l'ambiente delinquenziale di provenienza; tali esigenze legittimano scelte della direzione dell'istituto volte a vietare o limitare l'ingresso di dispositivi e supporti che possano essere manipolati o veicolare contenuti illeciti
art. 14 della circolare DAP del 2.10.2017
art. 14 della circolare DAP del 2.10.2017
Richiama la necessità di bilanciare le richieste dei detenuti con esigenze di sicurezza e controllo e di valutare l'incidenza organizzativa degli adempimenti connessi alla messa in sicurezza di dispositivi e supporti
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (precedenti richiamati)
Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023 (dep. 2024), Sez. 1, n. 49280 del 28/9/2022, Sez. 1, n. 43484 del 30/9/2021, Sez. 1, n. 29819 del 25/6/2021, Sez. 1, n. 4792 dell'8.1.2025
La giurisprudenza consolidata ammette che l'amministrazione penitenziaria possa negare l'autorizzazione a CD e lettori quando la messa in sicurezza e i controlli sui contenuti comportino un'implicita inesigibilità di adempimenti per l'istituto; il giudice di sorveglianza deve rispettare la discrezionalità organizzativa dell'amministrazione salvo che la motivazione del diniego sia del tutto irragionevole
Massime di principio
- Il diritto del detenuto a contenuti musicali tramite lettore CD non è assoluto e richiede bilanciamento con le esigenze di sicurezza del regime 41-bis
- La direzione dell'istituto può legittimamente vietare l'ingresso di lettori e CD se la messa in sicurezza e il controllo dei contenuti comportano oneri organizzativi inesigibili
- Il magistrato di sorveglianza deve effettuare un controllo motivato e concreto degli accertamenti svolti dall'amministrazione; non può sostituirsi alle scelte gestionali se queste risultano motivate e ragionevoli
- Le limitazioni d'uso in fascia notturna rientrano nella regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto e possono essere proporzionate per ragioni di sorveglianza
- Occorre valutare concretamente l'impatto sull'organizzazione (personale, competenze, procedure di verifica e sigillatura) prima di autorizzare dispositivi e supporti
- In situazioni analoghe, chi contesta una decisione carceraria deve dimostrare che le obiezioni organizzative e di sicurezza sono infondate o irragionevoli; viceversa il provvedimento amministrativo trova tutela
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