Regolamento (UE) 2023/2852
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2852 della Commissione, del 20 dicembre 2023, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1581 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica un errore materiale contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/1581 relativo alle condizioni d’uso dell’oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis. La correzione riguarda il periodo transitorio per gli integratori alimentari conformi alla precedente disciplina di etichettatura, al fine di garantire certezza del diritto e continuità di commercializzazione. Il nuovo testo consente la messa sul mercato fino al 1° febbraio 2024 e la commercializzazione fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
Rettifica del regime transitorio applicabile agli integratori alimentari contenenti astaxantina derivata da Haematococcus pluvialis, con proroga della commercializzazione di prodotti conformi ai precedenti requisiti di etichettatura.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti degli Stati membri in relazione agli integratori alimentari contenenti ≤ 8,0 mg di astaxantina destinati alla popolazione in generale di età superiore ai 14 anni. Riguarda i prodotti conformi alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1377 e incide sulle condizioni transitorie stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1581. È applicabile nell’Unione europea ed è testo rilevante ai fini SEE.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1581 sulle condizioni d’uso dell’oleoresina ricca di astaxantina derivata da Haematococcus pluvialis
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2852 interviene per correggere un errore materiale contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/1581, relativo alle condizioni d’uso del nuovo alimento "oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis". La Commissione evidenzia che la correzione è necessaria per assicurare chiarezza e certezza del diritto, soprattutto con riguardo al regime transitorio applicabile agli integratori alimentari già conformi alla disciplina precedente.
Contesto normativo
Il regolamento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti, che consente l’immissione sul mercato dell’Unione solo dei nuovi alimenti autorizzati e inclusi nell’elenco dell’Unione. Tale elenco è istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Il nuovo alimento in questione è già autorizzato per l’uso negli integratori alimentari destinati alla popolazione generale, ai sensi della disciplina richiamata nel preambolo.
Oggetto della rettifica
Il regolamento (UE) 2023/1581 aveva introdotto requisiti aggiuntivi di etichettatura per prevenire il consumo concomitante di integratori alimentari contenenti ≤ 8,0 mg di astaxantina. Tuttavia, la Commissione ha rilevato un errore nelle misure transitorie: il periodo transitorio per i prodotti conformi alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1377 era stato indicato in modo errato. La rettifica ripristina dunque il corretto assetto transitorio e consente la commercializzazione dei prodotti conformi alla precedente disciplina di etichettatura.
Regime transitorio corretto
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1581 prevedendo che:
- gli integratori alimentari contenenti ≤ 8,0 mg di astaxantina;
- destinati alla popolazione in generale di età superiore ai 14 anni;
- conformi alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1377 possano continuare a essere immessi sul mercato fino al 1° febbraio 2024.
Gli stessi prodotti possono inoltre essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente a decorrere dal 21 agosto 2023. Tale soluzione è espressamente giustificata dall’esigenza di evitare incertezze e possibili effetti negativi per gli operatori del settore alimentare derivanti dall’errore contenuto nel regolamento rettificato.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per gli operatori del settore alimentare, la rettifica è rilevante perché amplia e chiarisce la finestra temporale di commercializzazione dei lotti conformi alla disciplina precedente. In concreto, essa tutela la continuità di mercato dei prodotti già immessi o pronti per l’immissione, purché ricadano nei parametri indicati e siano conformi al regolamento (UE) 2021/1377. Le autorità competenti degli Stati membri devono quindi applicare il regime transitorio corretto a decorrere dalla data stabilita dal regolamento rettificato.
Disposizioni principali
Rettifica del regime transitorio
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1581. Gli integratori alimentari contenenti ≤ 8,0 mg di astaxantina, destinati alla popolazione in generale di età superiore ai 14 anni e conformi alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1377, possono continuare a essere immessi sul mercato fino al 1° febbraio 2024 e possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 21 agosto 2023, in modo da colmare retroattivamente la rettifica rispetto al regolamento (UE) 2023/1581.
Contesto normativo dei nuovi alimenti
Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti e dell’elenco dell’Unione istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. La rettifica è motivata dall’esigenza di garantire chiarezza e certezza del diritto agli operatori del settore alimentare e alle autorità nazionali.
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