Regolamento (UE) 2023/2846
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2846 della Commissione, del 20 dicembre 2023, relativo all’autorizzazione dell’estratto di quebracho rosso ottenuto da Schinopsis balansae Engl. o Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’estratto di quebracho rosso, già noto nel regime degli additivi per mangimi, come additivo per l’alimentazione animale ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione EFSA e reca condizioni tecniche, un livello massimo di impiego e obblighi di protezione degli utilizzatori. Sono inoltre disciplinate misure transitorie per consentire l’esaurimento delle scorte prodotte secondo la normativa precedente.
Autorizzazione come additivo per mangimi dell’estratto di quebracho rosso ottenuto da Schinopsis balansae Engl. o Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl., con condizioni d’uso, livelli massimi e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea per la produzione, l’etichettatura, l’immissione sul mercato e l’uso dell’estratto di quebracho rosso come additivo per mangimi appartenente alla categoria degli additivi organolettici e al gruppo funzionale degli aromatizzanti. L’autorizzazione riguarda, in base all’allegato, diverse specie e categorie animali, incluse specie avicole, suini, bovini, ruminanti, equini, conigli, pesci, cani, gatti e altre specie; non è consentito l’uso nell’acqua di abbeveraggio. Sono previste deroghe temporanee per prodotti fabbricati ed etichettati prima di specifiche date, con differenziazione tra animali da produzione alimentare e non da produzione alimentare.
Autorizzazione dell’estratto di quebracho rosso come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2846 della Commissione autorizza l’estratto di quebracho rosso ottenuto da Schinopsis balansae Engl. o Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. come additivo per mangimi, nell’ambito della disciplina del regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione fonda la decisione sul riesame della sostanza già autorizzata in passato e sul parere favorevole dell’EFSA del 22 novembre 2022, che ne ha ritenuto la sicurezza per animali, consumatori e ambiente alle condizioni proposte.
Presupposti normativi e valutazione scientifica
Il considerando richiama il sistema di autorizzazione degli additivi per mangimi previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003, inclusa la rivalutazione degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. La sostanza era già iscritta come prodotto esistente nella categoria degli additivi organolettici, gruppo funzionale aromatizzanti. L’EFSA ha concluso che l’additivo è sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente; ha inoltre rilevato che non è irritante per gli occhi, mentre non sono stati sufficienti dati per trarre conclusioni su irritazione cutanea e sensibilizzazione cutanea e respiratoria. Poiché la funzione nei mangimi è essenzialmente la stessa che svolge negli alimenti, non è stata ritenuta necessaria una prova ulteriore di efficacia.
Ambito dell’autorizzazione
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti". L’allegato disciplina l’impiego per numerose specie e categorie animali, tra cui tacchini, polli da ingrasso, altre specie avicole, suinetti e suini, vitelli a carne bianca, ruminanti, equini, ovini e caprini, vacche da latte, conigli, salmonidi, pesci piccoli, pesci ornamentali, cani, gatti, uccelli ornamentali e altre specie.
Condizioni tecniche di impiego e livelli massimi
L’allegato contiene la descrizione del prodotto, la composizione, le specifiche e il metodo analitico. L’additivo è un estratto solido di tannini condensati di quebracho rosso, ottenuto dal legno delle due specie indicate mediante vapore sotto pressione, filtrazione, concentrazione ed essiccazione a spruzzo. Le specifiche indicano tannini condensati al 70–87% e il metodo di analisi ISO 14088 per la quantificazione dei tannini condensati. Per i tacchini da ingrasso è fissato un tenore massimo di 540 mg/kg di mangime completo con umidità al 12%; per le altre specie sono stabiliti diversi livelli massimi, compresi tra 317 e 3 000 mg/kg a seconda della categoria.
Divieti e limiti particolari
La Commissione precisa che l’additivo non può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio, in quanto il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’impiego degli aromatizzanti in tale matrice. Inoltre, per prevenire l’uso della sostanza per scopi diversi da quelli autorizzati, viene fissato un livello massimo di impiego. È consentita la miscela dell’estratto con altri additivi botanici solo se il contenuto complessivo di tannini condensati nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti resta inferiore a quello che si otterrebbe usando il solo additivo al massimo livello autorizzato o raccomandato.
Obblighi per gli operatori e tutela della salute degli utilizzatori
L’allegato impone che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi per chi manipola additivo e premiscele; se tali rischi non sono eliminabili con misure organizzative, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.
Misure transitorie
L’articolo 2 introduce un regime transitorio per consentire l’esaurimento delle scorte prodotte secondo la normativa precedente. La sostanza e le premiscele fabbricate ed etichettate prima del 10 luglio 2024 possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento. I mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 10 gennaio 2025, possono anch’essi essere commercializzati e impiegati fino a esaurimento delle scorte. Per i prodotti destinati ad animali non da produzione alimentare, la data limite è il 10 gennaio 2026.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione afferma inoltre che le misure adottate sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, classificata nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti", come additivo per mangimi alle condizioni previste nell’allegato stesso.
Ambito e limiti dell’impiego
Dall’allegato risulta che l’additivo è destinato a numerose specie animali e deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Per i tacchini da ingrasso è previsto un tenore massimo di 540 mg/kg di mangime completo al 12% di umidità; per le altre specie sono indicati livelli massimi specifici, tra cui 400, 600, 720, 860, 1 050, 1 680, 1 580, 1 030, 630, 1 810, 3 000, 1 900 e 317 mg/kg a seconda della specie o categoria.
Divieto di impiego nell’acqua di abbeveraggio
La Commissione chiarisce nei considerando che, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza l’uso degli aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio, l’additivo non può essere impiegato in tale forma.
Condizioni tecniche e obblighi per gli operatori
L’allegato impone di indicare nelle istruzioni d’uso dell’additivo e delle premiscele le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È ammessa la miscela con altri additivi botanici solo se le quantità di tannini condensati nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti restano inferiori a quelle derivanti dall’uso del solo additivo al livello massimo o raccomandato.
Tutela degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso richiede dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.
Dati identificativi e specifiche dell’additivo
L’allegato identifica l’additivo con numero 2b2972-ex e ne descrive la composizione come estratto ottenuto dal legno di Schinopsis balansae o Schinopsis lorentzii, in forma solida. La sostanza attiva è un estratto di tannini condensati di quebracho rosso; le specifiche indicano tannini condensati al 70–87%, numero CAS 90106-04-0 per Schinopsis lorentzii e numero FEMA 2972. Il metodo di analisi per la quantificazione dei tannini condensati è l’ISO 14088.
Misure transitorie
L’articolo 2 consente che la sostanza e le premiscele prodotte ed ეტichettate prima del 10 luglio 2024, conformemente alle norme precedenti, continuino a essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento delle scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, la data limite di produzione ed etichettatura è il 10 gennaio 2025; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, la data limite è il 10 gennaio 2026.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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