Regolamento (UE) 2023/2851
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2851 della Commissione, del 20 dicembre 2023, che autorizza l’immissione sul mercato delle proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (Hordeum vulgare) e di riso (Oryza sativa) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza come nuovo alimento le proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo e di riso, sulla base del parere favorevole dell’EFSA circa la sicurezza alle condizioni d’uso proposte. Contestualmente aggiorna l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, fissando specifiche condizioni d’uso, requisiti di etichettatura e specifiche tecniche del prodotto. Per cinque anni è riconosciuta una tutela dei dati scientifici del fascicolo, con esclusiva commerciale in favore di Evergrain LLC nel medesimo periodo. È inoltre previsto l’obbligo di evidenziare in etichetta la presenza di orzo, in ragione del potenziale allergenico.
Autorizzazione all’immissione sul mercato dell’Unione delle proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo e di riso come nuovo alimento, con modifica dell’elenco UE dei nuovi alimenti e tutela dei dati del richiedente per cinque anni.
Ambito di applicazione
Si applica all’immissione sul mercato nell’Unione europea del nuovo alimento costituito da proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (Hordeum vulgare) e di riso (Oryza sativa), destinato alle categorie di alimenti e alle condizioni d’uso indicate nell’allegato. Riguarda gli operatori che intendano commercializzare tale ingrediente e, per il periodo di tutela dei dati, limita l’autorizzazione esclusiva a Evergrain LLC, salvo domande successive basate su informazioni ottenute legalmente o con consenso del titolare. È rilevante anche il profilo dell’etichettatura per la presenza di orzo, sostanza potenzialmente allergenica ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione dell’iscrizione nel registro a decorrere dal 10 gennaio 2024.
Autorizzazione di un nuovo alimento a base di trebbie di orzo e riso
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2851 autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione delle proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (Hordeum vulgare) e di riso (Oryza sativa) come nuovo alimento. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti e dà seguito al parere scientifico favorevole dell’EFSA del 24 maggio 2023, che ha ritenuto il prodotto sicuro alle condizioni d’uso proposte.
Contesto normativo e procedimento di autorizzazione
La Commissione ricorda che, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, possono essere commercializzati nell’Unione solo i nuovi alimenti autorizzati e iscritti nell’elenco dell’Unione. L’elenco è stato istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Evergrain LLC ha presentato la domanda il 20 novembre 2020, chiedendo anche la tutela di vari dati scientifici e studi inseriti nel fascicolo, tra cui la relazione sulla qualità delle proteine, le informazioni sull’inattivazione dell’enzima, l’assenza di micotossine e metaboliti secondari del preparato enzimatico, i dati di composizione e lo studio di stabilità.
Valutazione di sicurezza e base scientifica dell’autorizzazione
La Commissione ha chiesto il parere dell’EFSA il 10 giugno 2021. Nella valutazione scientifica, l’Autorità ha concluso che il nuovo alimento è sicuro alle condizioni d’uso proposte e ha chiarito che le sue conclusioni si fondavano su determinati dati e studi del fascicolo; senza tali elementi non avrebbe potuto valutare il prodotto e giungere alle stesse conclusioni. La Commissione ha quindi ritenuto soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
Tutela dei dati e esclusiva temporanea
La Commissione ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 per la tutela dei dati scientifici del fascicolo. Di conseguenza, i dati protetti sono tutelati ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del medesimo regolamento e, per cinque anni a decorrere dal 10 gennaio 2024, solo Evergrain LLC può immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento. Nel periodo di tutela, un richiedente successivo potrà ottenere l’autorizzazione solo senza fare riferimento ai dati protetti oppure con il consenso del titolare.
Etichettatura e profili allergenici
Poiché la materia prima è l’orzo, che figura nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 tra le sostanze che possono provocare allergie o intolleranze, i prodotti che contengono il nuovo alimento devono essere etichettati in conformità all’articolo 21 di tale regolamento. La denominazione da utilizzare in etichetta è "proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo e di riso".
Condizioni d’uso autorizzate
L’allegato al regolamento modifica la tabella 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 e indica le categorie alimentari in cui il nuovo alimento può essere impiegato, con i relativi livelli massimi. Tra le categorie autorizzate figurano, tra le altre:
- cereali fritti o estrusi, prodotti a base di semi o radici: 5 g/100 g;
- prodotti della confetteria, compreso il cioccolato: 5 g/100 g;
- cereali da colazione: 5 g/100 g;
- piatti a base di pasta e riso (o altri cereali): 8 g/100 g;
- zuppe e minestre: 50 g/100 g per le miscele liofilizzate e 5 g/100 g per i prodotti pronti per il consumo;
- salse: 10 g/100 g;
- preparati per salse liofilizzate: 50 g/100 g;
- prodotti sostitutivi della carne: 15 g/100 g;
- barrette ai cereali: 30 g/100 g;
- miscele di burro e margarina/olio: 10 g/100 g;
- gelati a base di prodotti sostitutivi del latte: 10 g/100 g;
- prodotti sostitutivi del latte: 5 g/100 ml;
- paste/emulsioni di frutta a guscio/semi: 15 g/100 g;
- bevande energetiche: 8 g/100 ml;
- bevande analcoliche commercializzate in relazione all’esercizio fisico: 5 g/100 ml;
- bevande di tipo Cola: 5 g/100 g;
- basi in polvere per bevande: 90 g/100 g;
- bevande a base di succhi di frutta e/o di ortaggi: 5 g/100 ml;
- prodotti sostitutivi di panna, formaggio e yogurt (non a base di soia): 10 g/100 g;
- hummus: 10 g/100 g;
- birra analcolica: 5 g/100 ml;
- sostituti di un pasto per il controllo del peso: 30 g/100 g.
Specifiche del prodotto autorizzato
La tabella 2 dell’allegato, relativa alle specifiche, definisce il nuovo alimento come un prodotto derivato da residui del sottoprodotto solido della produzione della birra, contenente tra il 45% e il 70% di trebbie di orzo e tra il 30% e il 55% di trebbie di riso. Il prodotto è ottenuto mediante trattamento enzimatico delle trebbie pastorizzate e successive fasi di trattamento meccanico dell’idrolizzato parziale. Sono inoltre fissati limiti analitici per:
- composizione generale: proteine 78-90%, umidità 2-8%, carboidrati 2-10%, grassi 0-2%, ceneri 1-8%;
- metalli pesanti: arsenico ≤ 0,2 mg/kg, cadmio ≤ 0,1 mg/kg, piombo ≤ 0,2 mg/kg, mercurio ≤ 0,01 mg/kg;
- micotossine e altri contaminanti: con limiti specifici per aflatossina B1, somma di aflatossine, deossinivalenolo, fumonisine, ocratossina A, zearalenone e patulina;
- fattori antinutrizionali: acido fitico < 0,25%;
- criteri microbiologici: limiti per carica aerobica totale, coliformi, lieviti e muffe, Salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes e Bacillus cereus.
Decorrenza e durata della tutela
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La voce nel registro dei nuovi alimenti è indicata come autorizzata a decorrere dal 10 gennaio 2024, mentre la data finale della tutela dei dati è fissata al 10 gennaio 2029. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione e inserimento nell’elenco UE
Le proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo e di riso sono autorizzate all’immissione sul mercato dell’Unione e inserite nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’allegato di tale regolamento è modificato di conseguenza.
Esclusiva temporanea per Evergrain LLC
Per cinque anni a decorrere dal 10 gennaio 2024, solo Evergrain LLC è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo il caso di un richiedente successivo che ottenga l’autorizzazione senza riferimento ai dati scientifici tutelati oppure con il consenso di Evergrain LLC.
Tutela dei dati scientifici
I dati scientifici contenuti nel fascicolo di domanda che soddisfano le condizioni dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 non possono essere utilizzati a vantaggio di richiedenti successivi per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, senza il consenso di Evergrain LLC.
Etichettatura allergenica
Poiché la fonte del nuovo alimento è l’orzo, sostanza elencata nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 tra gli allergeni o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, gli alimenti che contengono il nuovo alimento devono riportare un’etichettatura conforme all’articolo 21 di tale regolamento.
Condizioni d’uso e specifiche del nuovo alimento
L’allegato stabilisce le categorie di alimenti e i livelli massimi di impiego, nonché la denominazione da indicare in etichetta: "proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo e di riso". Le categorie autorizzate comprendono, tra le altre, cereali fritti o estrusi, prodotti da forno o a base di cereali, zuppe, salse, prodotti sostitutivi della carne o del latte, bevande e sostituti del pasto, con i relativi tenori massimi indicati nell’allegato.
Specifiche tecniche e criteri di purezza
Il nuovo alimento è descritto come polvere ottenuta da residui del sottoprodotto solido della produzione della birra, contenente 45-70% di trebbie di orzo e 30-55% di trebbie di riso, prodotta tramite trattamento enzimatico delle trebbie pastorizzate e successive fasi meccaniche. Sono fissati parametri compositivi, limiti per metalli pesanti e micotossine, fattori antinutrizionali e criteri microbiologici.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La voce nell’elenco dei nuovi alimenti risulta autorizzata il 10 gennaio 2024 e la tutela dei dati termina il 10 gennaio 2029.
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