Sentenza del 13/01/2021 n. 276 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Presupposto e base imponibile TARSU - autorimessa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'accertamento TARSU relativo a locali adibiti ad autorimessa (garage/cantina). Il ricorrente sosteneva che la semplice detenzione e l'uso saltuario o la limitata presenza antropica rendevano il locale esente dal tributo in quanto inidoneo a produrre rifiuti in quantità apprezzabile o assimilabile alle aree 'scoperte'/accessorie esenti ai sensi dell'art. 62 D.lgs. n.507/1993.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che la semplice detenzione di locali e aree determina una presunzione legale iuris tantum di produzione di rifiuti, che può essere superata solo con prova contraria dell'inidoneità del locale a produrre rifiuti in quantità apprezzabile. Tale prova deve essere dedotta nella denuncia originaria o in quella di variazione ed accertata tramite procedimento amministrativo la cui conclusione si basi su elementi oggettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione. I locali adibiti ad autorimesse, cantine e garage non rientrano nelle aree 'scoperte' o accessorie esentate dal tributo ai sensi dell'art. 62, comma 1, e pertanto sono soggetti a tassazione salvo prova oggettiva contraria. In pratica l'accertamento TARSU è stato confermato: ha vinto il resistente (l'ente impositore).
Norme richiamate
D.lgs. n.507/1993, art. 62
Il comma 1 stabilisce esenzioni per determinate aree scoperte/accessorie; il comma 2 non consente che locali quali autorimesse, cantine e garage siano ricondotti a dette aree esenti. La norma è interpretata nel senso che la detenzione di locali implica presunzione di produzione di rifiuti salvo prova contraria oggettiva.
Giurisprudenza della Cassazione
Cass. nn. 21213/2004, 19459/2003, 19521/2003, 14770/2000
Le pronunce richiamate confermano il principio della presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti per la semplice detenzione di locali e l'esigenza che l'eventuale prova contraria sia fondata su elementi oggettivi e sull'istruttoria amministrativa idonea.
Massime di principio
- La semplice detenzione di un locale presuppone, iuris tantum, la produzione di rifiuti: il contribuente deve fornire prova contraria oggettiva per ottenere l'esenzione.
- I locali adibiti ad autorimesse, garage e cantine non possono essere automaticamente considerati aree 'scoperte' o accessorie esenti ai sensi dell'art. 62, comma 1, D.lgs. n.507/1993.
- L'onere di fornire la prova dell'inidoneità a produrre rifiuti grava sul contribuente e deve essere documentato nella denuncia originaria o nella variazione, e accertato tramite un procedimento amministrativo basato su elementi obiettivi o documentazione idonea.
- L'uso saltuario o la limitata presenza antropica nel locale non sono di per sé sufficienti ad escludere la tassazione se non accompagnati da prove oggettive dell'inidoneità a produrre rifiuti.
- In contenziosi simili è cruciale predisporre fin dall'inizio una documentazione tecnica e/o amministrativa che dimostri l'inidoneità del locale a produrre rifiuti in quantità apprezzabile (perizie, sopralluoghi, attestazioni tecniche), altrimenti l'accertamento comunale tenderà ad essere confermato.
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