Sentenza del 22/03/2016 n. 1086 - Comm. Trib. Prov. Bari
Imposte dirette - Irpef - Ristretta base societaria - Distribuzione degli utili - Onere della prova - Incombe sull'Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento non può ritenersi valido se l'Amministrazione non prova, con presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, l'esistenza dei maggiori utili societari. In assenza di tale prova, la pretesa Irpef basata sulla presunta distribuzione degli utili deve essere annullata o comunque non può essere confermata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base societaria. Il principio affermato è che l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare preliminarmente l'effettivo conseguimento di maggiori utili da parte della società mediante presunzioni gravi, precise e concordanti. Non è sufficiente presumere automaticamente che tali utili siano stati distribuiti al socio in ragione del numero ristretto dei partecipanti, poiché ciò imporrebbe al contribuente una prova negativa, diabolica e impossibile, circa il mancato conseguimento degli utili.
Norme richiamate
Articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La rettifica del reddito delle persone fisiche deve essere fondata su elementi e circostanze idonei a dimostrare il maggior reddito accertato; le presunzioni utilizzate devono essere gravi, precise e concordanti.
Articolo 2729 del Codice civile
Le presunzioni semplici sono ammesse solo quando risultano gravi, precise e concordanti. Il principio impedisce di fondare l'accertamento sulla sola appartenenza del contribuente a una società a ristretta base societaria senza ulteriori elementi probatori.
Massime di principio
- Nelle società a ristretta base societaria, la ristretta compagine può costituire un elemento indiziario della distribuzione di utili extracontabili, ma non determina automaticamente la responsabilità fiscale del socio.
- L'Amministrazione deve provare prima l'esistenza di maggiori utili societari e poi fornire elementi idonei a collegarli alla loro effettiva distribuzione ai soci.
- Il contribuente non può essere gravato dell'onere di dimostrare un fatto negativo assoluto, cioè di non aver mai percepito gli utili; l'accertamento deve poggiare su una prova presuntiva qualificata.
- Quando mancano presunzioni gravi, precise e concordanti, l'accertamento fondato sulla ristretta base societaria è contestabile e può essere annullato.
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