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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36255/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano la sentenza della CTR che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado sul valore dei terreni, contestando in particolare: 1) il mancato riconoscimento dell'efficacia del giudicato formatosi in altro procedimento (sentenza favorevole a Granato Immobiliare S.r.L., acquirente e obbligato solidale) che aveva annullato l'avviso di rettifica relativo allo stesso atto impositivo (eccezione di giudicato esterno); 2) vizi di motivazione ritenuti incomprensibili; 3) mancata prova, da parte dell'Ufficio, dell'utilizzo di atti di compravendita comparabili entro il termine dei tre anni; 4) omissione di esame su fatto decisivo relativo alla superficie edificabile e alla trasferibilità della cubatura; 5) contestazione della liquidazione delle spese processuali, con addebito alla contribuente della sola CTU.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (giudicato esterno) ritenendolo fondato: il giudicato definito tra l'Agenzia e l'acquirente (Granato Immobiliare S.r.L.) sul medesimo atto impositivo impedisce il riesame del medesimo punto di diritto/fatto nelle controversie tra le stesse parti o tra coobbligati. Per effetto di ciò la sentenza impugnata è stata cassata; la Corte ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., accogliendo il ricorso delle contribuenti e pronunciando favorevolmente per loro. Le spese processuali dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti, dato che il giudicato si è formato dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 1306 c.c.

    Riferimento alla disciplina della domanda riconvenzionale e, nel contesto, richiamato per il principio che il coobbligato può avvalersi del giudicato favorevole formato in un giudizio promosso da altro coobbligato; la Corte afferma che il giudicato esterno può precludere il riesame della stessa questione.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione ai requisiti di motivazione delle decisioni delle Commissioni tributarie e alla contestazione di motivazione incomprensibile; la Corte però ha assorbito questo motivo perché ha accolto il motivo sul giudicato esterno.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in rapporto ai requisiti di motivazione della sentenza (chiarezza e logicita'), contestati dalle ricorrenti; anch'esso assorbito dalla decisione sul giudicato esterno.

  • art. 51 DPR n. 131/1986

    Riferimento alle norme sul registro e sui criteri di determinazione del valore agli atti; la censura riguardava l'omessa dimostrazione da parte dell'Ufficio dell'uso di atti comparabili entro tre anni.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova: la ricorrente lamentava che l'Ufficio non aveva fornito la prova dei titoli comparativi utilizzati per la rideterminazione del valore.

  • art. 15 D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato nella contestazione sulla liquidazione delle spese processuali; la ricorrente denunciava errata applicazione delle norme sulla pronuncia delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Norma sul regolamento delle spese di lite: richiamata nella censura per la decisione della CTR di porre solo le spese della CTU a carico delle contribuenti; comunque la Corte ha compensato le spese.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamata dalla Corte nel chiarire che la produzione, in cassazione, di un documento attestante la formazione del giudicato esterno non è ostacolata dal divieto di produzione di documenti formatisi nel corso del giudizio di merito previsto da tale norma.

  • art. 384 c.p.c., comma 1

    Consente alla Corte di cassazione di decidere la causa nel merito senza rinvio quando non risultino necessari ulteriori accertamenti di fatto; applicata qui per decidere direttamente in favore delle ricorrenti.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamata perché le ricorrenti hanno depositato memoria difensiva ex art. 380 bis; la norma consente memorie e documenti in cassazione nei termini e modi previsti.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno formatosi in altra causa relativa allo stesso atto o rapporto giuridico può essere invocato e rilevato anche nel giudizio di cassazione e preclude il riesame delle questioni di fatto o di diritto già definitivamente decise.
  • La produzione in cassazione della sentenza che attesta il giudicato esterno è ammissibile anche se il giudicato si è formato dopo la sentenza impugnata, non trovando applicazione il divieto di produzione previsto per i documenti formatisi nel corso del giudizio di merito.
  • Quando il giudicato esterno impedisce ulteriori accertamenti, la Corte di legittimità può decidere la controversia nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. senza rinviare il processo al giudice di merito.
  • In presenza di giudicato successivo alla sentenza impugnata, la compensazione delle spese processuali può essere adottata come criterio equo, essendo la nuova situazione determinata da un fatto sopravvenuto.
  • Coobbligati in materia tributaria (es. venditore e acquirente solidalmente obbligati) possono avvantaggiarsi del giudicato favorevole formato in giudizi promossi da altro coobbligato, salvo che non esista una sentenza passata in giudicato sfavorevole per lo stesso coobbligato.
  • Prima di proporre o resistere a un ricorso, è essenziale verificare l'esistenza di altre pronunce sul medesimo atto e, se esistenti, acquisirne copia autentica per valutare l'eventuale effetto di giudicato; la strategia processuale può mutare radicalmente se è possibile invocare il giudicato esterno.

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