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Sentenza

Sentenza n. 2577/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.3221/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero ad assegnare alla ricorrente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021-2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3221/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente a ottenere, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, l'importo complessivo di euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Poiché l'Amministrazione non aveva inizialmente eseguito il titolo, la ricorrente ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale perdurante inottemperanza e la condanna alle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente il 19 maggio 2026, dalla quale risultava l'avvenuto accreditamento dell'importo dovuto. Poiché la pretesa riconosciuta dal giudicato è stata soddisfatta, sebbene solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. La sopravvenuta esecuzione non ha escluso la condanna dell'Amministrazione alle spese, che sono state poste a suo carico in ragione del comportamento tenuto prima dell'adempimento. Le spese sono state liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta, non essendo più necessaria.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 26 c.p.a.

    Costituisce il fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo, per quanto non disciplinato, le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quelle sulla distrazione delle spese.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, la cui attribuzione era stata riconosciuta dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.

    È richiamato quale riferimento dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfazione della pretesa riconosciuta dal giudicato durante il processo determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l'Amministrazione esegue il giudicato solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio, poiché l'inadempimento iniziale ha reso necessaria l'azione giudiziaria.
  • La nomina del commissario ad acta richiesta per l'eventuale perdurante inottemperanza non è necessaria quando, prima della decisione, l'Amministrazione abbia integralmente eseguito il giudicato.
  • La distrazione delle spese a favore dei difensori è ammissibile quando questi si siano dichiarati antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., applicabile al processo amministrativo tramite gli artt. 26 e 39 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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