Cassazione Civile, Ordinanza n. 34180/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una debitrice, assistita dall'OCC, aveva presentato una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n. 3/2012, prevedendo tra l'altro la vendita privatistica e non competitiva di numerosi immobili a favore di un terzo assuntore. Il giudice designato aveva dichiarato inammissibile la proposta per asserita infattibilità giuridica, ritenendo non consentita la vendita senza procedura competitiva; il tribunale, in sede di reclamo, aveva confermato il provvedimento. Contro tale decreto è stato proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., articolato in tre profili: un primo volto a sostenere l'ammissibilità del ricorso straordinario anche contro il rigetto del reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità della proposta; un secondo volto a denunciare violazione degli artt. 10 e 12 l. 3/2012, sostenendo che il tribunale non potesse dichiarare l'inammissibilità in sede di omologa; un terzo volto a contestare la ritenuta necessità di una vendita pubblicistica, deducendo che la disciplina richiamata e l'art. 81 CCI non imporrebbero né vieterebbero la vendita privatistica.
La decisione
La Corte ha preliminarmente ritenuto ammissibile il controricorso della società resistente, reputando tempestivo il deposito nonostante iniziali problemi tecnici nella trasmissione telematica. Nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, perché il decreto impugnato, che aveva rigettato il reclamo contro la declaratoria di inammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, non possiede i caratteri della decisorietà e definitività richiesti dall'art. 111, comma 7, Cost.; la Corte ha richiamato e ribadito il proprio orientamento secondo cui tali provvedimenti non sono ricorribili in cassazione, anche in ragione della riproponibilità della domanda e del fatto che il termine preclusivo quinquennale opera solo se il debitore abbia già beneficiato degli effetti di una procedura analoga. Dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8 l. n. 3 del 2012
proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento
indica la base procedurale della domanda presentata dal debitore nell'ambito della crisi da sovraindebitamento.
art. 12, comma 1, l. n. 3 del 2012
udienza ai fini dell'omologa dell'accordo
richiamato come norma procedurale nel corso dell'iter di omologa della proposta.
art. 7, comma 2, lett. b), l. n. 3 del 2012
termine preclusivo quinquennale
la Corte richiama l'orientamento secondo cui il termine opera solo se il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti di una procedura della medesima natura.
artt. 10 e 12 l. n. 3 del 2012
i motivi di ricorso sostenevano una loro erronea interpretazione estensiva e a contrario da parte del tribunale; la Corte non esamina nel merito tali censure perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 13, comma I e comma III, l. n. 3 del 2012
richiamato nel terzo motivo per sostenere l'assenza di divieti alla vendita privatistica; la Corte non entra nel merito della censura.
art. 81 CCI
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'ammissibilità della vendita privatistica nel piano; la Corte non affronta il merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 568-bis c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo in relazione alle modalità di vendita; la Corte non si pronuncia nel merito.
art. 111, comma 7, Cost.
ricorso straordinario per cassazione
la Corte esclude l'ammissibilità del ricorso straordinario contro il decreto di rigetto del reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il decreto del tribunale che rigetta il reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità di una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento non è, di regola, ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., perché difetta dei requisiti di decisorietà e definitività.
- La riproponibilità della domanda di composizione della crisi esclude, di regola, la definitività del provvedimento che ne dichiara l'inammissibilità; il limite temporale quinquennale opera solo se il debitore abbia già fruito degli effetti di una procedura analoga.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, restano assorbite le censure di merito relative alla fattibilità giuridica del piano e all'interpretazione delle norme sulla procedura di sovraindebitamento.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33978/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33980/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33981/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33988/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33992/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34020/2024 del 23/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →