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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08190/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce dalla notifica, a un soggetto indicato come socio e legale rappresentante di una società in nome collettivo, di una cartella di pagamento emessa per IVA, IRAP e sanzioni dovute in base ad avvisi di accertamento e atti di contestazione divenuti definitivi nei confronti della società. Il contribuente ha impugnato la cartella deducendo, tra l'altro, la violazione del beneficium excussionis ex art. 2304 c.c. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto l'appello del contribuente, ritenendo non provata l'insufficienza del patrimonio sociale e applicabile la preventiva escussione anche all'IRAP. Con il ricorso per cassazione le amministrazioni hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2304 e 2697 c.c., sostenendo di avere assolto l'onere probatorio mediante produzione del quadro RS dell'ultimo modello Unico SP della società, da cui risultava un patrimonio netto negativo superiore all'importo da recuperare, dato sufficiente a dimostrare l'incapienza del patrimonio sociale; 2) violazione dell'art. 2304 c.c., sostenendo che il beneficium excussionis non è invocabile per la parte di cartella relativa all'IRAP, poiché tale prelievo si realizza direttamente in capo ai soci e non presuppone un debito tributario sorto solo in capo alla società.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto integralmente il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché, secondo il principio delle Sezioni Unite richiamato, per le società in nome collettivo grava sull'amministrazione creditrice l'onere di provare l'insufficienza del patrimonio sociale, onere che nel caso concreto era stato assolto tramite la produzione del modello dichiarativo della società dal quale emergeva un patrimonio netto negativo e dunque l'incapienza, anche parziale, del patrimonio sociale rispetto al credito erariale. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, affermando che il beneficium excussionis di cui all'art. 2304 c.c. riguarda solo i tributi il cui presupposto impositivo sia realizzato dalla società; poiché la cartella includeva anche IRAP, per tale imposta non era configurabile la preventiva escussione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2304 c.c.

    Il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale è invocabile solo nei rapporti tra creditore sociale e socio nelle ipotesi in cui il debito sia riferibile alla società; non opera per l'IRAP, per la quale il presupposto impositivo si realizza direttamente in capo ai soci.

  • art. 2697 c.c.

    La ripartizione dell'onere della prova varia a seconda del tipo societario: per la società in nome collettivo l'amministrazione deve provare l'insufficienza del patrimonio sociale, salvo che tale insufficienza risulti già dimostrata in modo certo aliunde.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di ricorso utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • Cass. Sez. U n. 28709 del 2020

    È il precedente di legittimità che fissa il regime dell'onere probatorio sul beneficium excussionis nelle riscossioni a carico dei soci, distinguendo tra società semplice/irregolare e società di persone con personalità organizzata, e ammettendo la prova certa aliunde dell'incapienza del patrimonio sociale.

  • Corte cost. n. 201 del 2020

    Richiamata per affermare che, ai fini IRAP, il presupposto impositivo si realizza direttamente in capo ai soci, poiché la società funge da schermo organizzativo.

  • Cass. Sez. U n. 10145 del 2012

    Richiamata come precedente sul presupposto impositivo dell'IRAP in capo ai soci.

  • Cass. Sez. U n. 13452 del 2017

    Richiamata come precedente sul presupposto impositivo dell'IRAP in capo ai soci.

  • Cass. Sez. U n. 19599 del 2018

    Richiamata come precedente sul presupposto impositivo dell'IRAP in capo ai soci.

Massime di principio

  • Nelle obbligazioni tributarie imputate a una società in nome collettivo, il socio può opporre il beneficium excussionis, ma l'amministrazione creditrice può vincere tale eccezione dimostrando l'insufficienza totale o anche parziale del patrimonio sociale; la prova può risultare anche da elementi documentali certi prodotti in giudizio, senza necessità di ulteriori accertamenti se il dato dichiarativo evidenzia un patrimonio netto negativo rispetto al credito azionato.
  • Quando la prova dell'incapienza del patrimonio sociale sia certa e documentata, il ricorso del socio contro la cartella deve essere respinto; se, invece, il socio dimostra la sufficienza del patrimonio, l'opposizione va accolta, integralmente o nei limiti della capienza accertata.
  • Il beneficio di preventiva escussione dell'art. 2304 c.c. non è estensibile indistintamente a tutte le voci iscritte a ruolo: esso opera solo per i debiti riferibili a tributi il cui presupposto impositivo si sia realizzato in capo alla società, mentre non si applica per l'IRAP, ove il presupposto è direttamente riferibile ai soci.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioObbligazioni solidali
RamiTributiObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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