Ordinanza n. 1584/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’annullamento - in parte qua, previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per il vaglio di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui all’art. 15, comma 2, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177 recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a), della L. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e dei connessi allegati di cui alle Tabelle A, B e C nella sola parte in cui non prevede espressamente una equiparazione del ruolo unico degli Ispettori così come disciplinato dall’art. 13 del d.lgs. 201/1995 con i ruoli presenti all’interno dell’ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco tale da consentire un accesso alle carriere Direttive anche sulla base degli artt. 3 e 12 del d.lgs. 155/2001 per le aliquote già appartenenti al Corpo Forestale dello Stato e, per ciò solo, determinando il c.d. blocco delle carriere orizzontali e verticali, altresì poste in violazione dell’art. 52 del d.lgs. 165/2001 (t.u.p.i.) o, in subordine, nella sola parte in cui non prevede espressamente una possibilità di accesso alle carriere Direttive per le aliquote già appartenenti al Corpo Forestale dello Stato transitate presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco giacché garantite nel vecchio corpo di appartenenza e/o nella sola parte in cui non fa salvi i diritti acquisiti presso il Corpo Forestale dello Stato, in quanto poste e adottate in violazione degli artt. 3, 4 e 10 Cost. nonché in violazione della Carta dei Diritti UE e della Direttiva 2000/78/CE in materia di non discriminazione nonché della Direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000, ovvero previa disapplicazione della predetta normativa nazionale ovvero, in via subordinata, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 del TFUE, dei seguenti atti: 1. Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato n. 0081253 del 31 ottobre 2016 recante variazioni delle consistenze di personale del Corpo Forestale dello Stato, distinto per ruoli, dal 28 agosto 2016; 2. Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato n. 0081271 del 31 ottobre 2016 recante l’individuazione delle unità di personale appartenente ai ruoli agenti e assistenti, sovrintendenti e ispettori del Corpo Forestale dello Stato assegnate al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 3. Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato n. 0081277 del 31 ottobre 2016 recante l’individuazione delle unità di personale appartenente ai ruoli agenti e assistenti, sovrintendenti e ispettori del Corpo Forestale dello Stato assegnate all’Arma dei Carabinieri; - nonché di ogni altro atto presupposto e/o preordinato e/o connesso e/o consequenziale, anche se ignoto e/o implicito, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti; e per il conseguente accertamento in parte qua del diritto - dei ricorrenti al mantenimento delle medesime prerogative allora vigenti quali appartenenti Corpo Forestale dello Stato in materia di stato giuridico, progressione e avanzamento di carriera e trattamento economico anche per ciò che concerne le qualifiche di Ispettore ed Ispettore Superiore allora inquadrati in unico ruolo all’interno del Corpo Forestale dello Stato, così come rappresentato all’interno delle Tabelle A e B allegate al d.lgs. 177/2016; - e così, del diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuto l’accesso alle carriere Direttive del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel caso anche sulla base della Carta dei Diritti UE, della Direttiva 2000/78/CE nonché della Direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 in materia di non discriminazione e parità di trattamento e/o ex art. 52 del t.u.p.i. in materia di “disciplina delle mansioni”; o, in via subordinata, per il solo accertamento in parte qua del diritto - dei ricorrenti al mantenimento delle medesime prerogative allora vigenti quali appartenenti Corpo Forestale dello Stato in materia di stato giuridico, progressione e avanzamento di carriera e trattamento economico e per ciò che concerne le qualifiche di Ispettore ed Ispettore Superiore allora inquadrati in unico ruolo all’interno del Corpo Forestale dello Stato, così come rappresentato all’interno delle Tabelle A e B allegate al d.lgs. 177/2016; - e così, del diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuto l’accesso alle carriere Direttive del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel caso anche sulla base della Carta dei Diritti UE, della Direttiva 2000/78/CE nonché della Direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 in materia di non discriminazione e parità di trattamento e/o ex art. 52 del t.u.p.i. in materia di “disciplina delle mansioni”; o, in via ulteriormente subordinata, per il solo accertamento in parte qua del diritto - dei ricorrenti a vedersi riconosciuto l’accesso ai ruoli degli Ispettori Superiori e Ispettori Superiori Scelti sulla base del d.lgs. 177/2016 e, in particolare, della Tabella B allegata al provvedimento legislativo citato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 31 ottobre 2016 relativi alla consistenza del personale e all’assegnazione agli ordinamenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dell’Arma dei Carabinieri, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, già appartenenti al Corpo Forestale dello Stato e transitati nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in seguito alla soppressione del Corpo, hanno impugnato gli atti di ricognizione e assegnazione del personale, chiedendone l’annullamento in parte qua e l’accertamento del diritto alla conservazione delle prerogative giuridiche ed economiche, delle progressioni di carriera e dell’accesso ai ruoli direttivi già garantiti nell’ordinamento del Corpo Forestale. Hanno sostenuto che il d.lgs. 177/2016 non avrebbe adeguatamente salvaguardato il ruolo unico degli ispettori, determinando il blocco delle progressioni verso le qualifiche di ispettore superiore e ispettore superiore scelto e precludendo l’accesso alle carriere direttive. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione della legge delega e del d.lgs. 177/2016, dell’art. 52 d.lgs. 165/2001, degli artt. 3, 4 e 10 Cost., della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e delle direttive 2000/78/CE e 2000/43/CE, oltre a questioni di legittimità costituzionale e alla richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Veneto in favore del TAR Lazio.
La decisione
Il TAR Veneto ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, senza esaminare i motivi di merito, la questione di legittimità costituzionale o le richieste di disapplicazione e rinvio pregiudiziale. Ha qualificato la controversia come domanda di annullamento di atti statali aventi carattere normativo o generale e produttivi di effetti sull’intero territorio nazionale nei confronti di tutti i soggetti già appartenenti al Corpo Forestale dello Stato. In applicazione dell’art. 13, comma 3, c.p.a., ha individuato quale giudice competente il TAR Lazio, sede di Roma, precisando che il ricorso può essere riassunto davanti al giudice competente ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
“1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. [...] 3. Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma [...]”
La competenza territoriale inderogabile per l’impugnazione di atti statali di carattere normativo o generale, produttivi di effetti sull’intero territorio nazionale, spetta al TAR Lazio, sede di Roma.
art. 15, comma 4, c.p.a.
La declaratoria di incompetenza consente la riassunzione del processo davanti al giudice indicato come competente, nei termini previsti dalla disposizione.
art. 52 d.lgs. 165/2001
Norma invocata dai ricorrenti in materia di disciplina delle mansioni; non esaminata dal TAR Veneto per la declaratoria di incompetenza.
art. 15, comma 2, d.lgs. 177/2016
Disposizione censurata dai ricorrenti anche sotto il profilo della legittimità costituzionale; questione non esaminata per ragioni di competenza.
Massime di principio
- Quando una controversia ha a oggetto atti statali di carattere normativo o generale, produttivi di effetti diretti sull’intero territorio nazionale, la competenza territoriale inderogabile spetta al TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a.
- La qualificazione dell’atto impugnato e dell’estensione territoriale dei suoi effetti è decisiva per individuare il TAR competente; la competenza del tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede di servizio del dipendente non si applica quando la domanda riguarda atti statali generali con effetti nazionali.
- La declaratoria di incompetenza territoriale non comporta la definizione nel merito delle censure, delle questioni di legittimità costituzionale o delle richieste di rinvio pregiudiziale, che devono essere riproposte davanti al giudice competente mediante riassunzione nei termini di legge.
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