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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-224/16

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 novembre 2017. — Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia za mezhdunarodni prevozi i patishtata (Aebtri) contro Nachalnik na Mitnitsa Burgas. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Transito esterno – Trasporto di merci su strada in base a carnet TIR – Articolo 267 TFUE – Competenza della Corte a interpretare gli articoli 8 e 11 della convenzione TIR – Non appuramento dell’operazione TIR – Responsabilità dell’associazione garante – Articolo 8, paragrafo 7, della convenzione TIR – Obbligo di chiedere il pagamento, nella misura del possibile, alla(e) persona(e) direttamente tenuta(e) al pagamento prima di reclamarlo all’associazione garante – Note esplicative allegate alla convenzione TIR – Regolamento (CEE) n.°2454/93 – Articolo 457, paragrafo 2 – Codice doganale comunitario – Articoli 203 e 213 – Persone che hanno acquisito o detenuto la merce sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che essa era stata sottratta al controllo doganale. — Causa C-224/16

Giurisprudenza europea62016CJ0224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce la propria competenza a interpretare la convenzione TIR e precisa la portata dell’obbligo delle autorità doganali di rivolgersi anzitutto al titolare del carnet TIR prima di agire contro l’associazione garante. La decisione esclude che tale obbligo imponga di esaurire ogni possibile azione di riscossione contro il debitore principale. Inoltre, la Corte esclude che la mera consapevolezza che la merce viaggiava con carnet TIR, unita alla mancata prova della presentazione all’ufficio di destinazione, basti a qualificare il destinatario come debitore in solido per sottrazione al controllo doganale.

Rinvio pregiudiziale su competenza della Corte a interpretare la convenzione TIR e sulla responsabilità dell’associazione garante e del destinatario delle merci in caso di non appuramento di un’operazione TIR.

La questione giuridica

Se la Corte sia competente a interpretare gli articoli 8 e 11 della convenzione TIR; se, in una situazione di non appuramento di un’operazione TIR, le autorità doganali abbiano adempiuto l’obbligo di chiedere il pagamento al titolare del carnet TIR prima di rivolgersi all’associazione garante; se un destinatario che ha acquisito o detenuto merci sapendo che erano trasportate con carnet TIR e per le quali non risulta l’avvenuta presentazione e dichiarazione all’ufficio doganale di destinazione possa essere considerato debitore in solido ex articoli 203, paragrafo 3, terzo trattino, e 213 del codice doganale.

Principio di diritto

La Corte è competente a interpretare la convenzione TIR, poiché essa è parte integrante dell’ordinamento dell’Unione. In caso di non appuramento di un’operazione TIR, l’articolo 8, paragrafo 7, della convenzione TIR è soddisfatto quando le autorità doganali compiono almeno le misure minime indicate dalla nota esplicativa, in particolare la notifica del non appuramento e/o la richiesta di pagamento al titolare del carnet TIR; non occorre esaurire tutte le azioni esecutive contro il debitore principale prima di agire verso l’associazione garante. Inoltre, il solo fatto che il destinatario sappia che la merce viaggiava con carnet TIR e che non risulti la presentazione all’ufficio di destinazione non basta, da solo, per presumere che egli sapesse o dovesse sapere che la merce era stata sottratta al controllo doganale ai sensi dell’articolo 203, paragrafo 3, terzo trattino, del codice doganale, né per renderlo automaticamente debitore in solido ex articolo 213.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR)
  • Articoli 8 e 11 della convenzione TIR
  • Articolo 8, paragrafo 7, della convenzione TIR
  • Articolo 11, paragrafi 1-3, della convenzione TIR
  • Articolo 43 della convenzione TIR
  • Articolo 48 della convenzione TIR
  • Articolo 51 della convenzione TIR
  • Allegato 6 della convenzione TIR
  • Allegato 9 della convenzione TIR
  • Regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario)
  • Articolo 91 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 92 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 96 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 203 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 213 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Regolamento (CEE) n. 2454/93 (regolamento di applicazione)
  • Articolo 454 del regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Articolo 455 del regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Articolo 455 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Articolo 457 del regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Regolamento (CEE) n. 2112/78
  • Decisione 2009/477/CE
  • Regolamento (CE) n. 1791/2006
  • Regolamento (CE) n. 214/2007

Responsabilità nell’ambito del regime TIR e obbligazione doganale per sottrazione al controllo doganale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Varhoven administrativen sad (Bulgaria) in una controversia tra l’associazione garante bulgara Aebtri e la dogana di Burgas/Svilengrad. Il caso concerne il recupero di dazi doganali e IVA relativi a un trasporto internazionale di merci effettuato con carnet TIR, non appurato all’arrivo a destinazione.

Fatti e procedimento principale

L’operazione TIR era stata avviata l’11 novembre 2008 alla dogana di Kapitan Andreevo da Sargut, società turca che era insieme titolare del carnet e spedizioniere. La merce era diretta a un ufficio doganale in Romania, ma non risultava ricevuta né presentata alla dogana di destinazione. Le autorità bulgare avviarono una procedura di ricerca ai sensi dell’articolo 455 bis del regolamento di applicazione, interpellando le autorità rumene, che confermarono l’assenza di presentazione della merce e del carnet.

Successivamente l’ufficio doganale adottò una decisione di accertamento del debito nei confronti di Sargut e, dopo vari passaggi contenziosi, richiese il pagamento anche all’associazione garante Aebtri. Quest’ultima contestò la riscossione coattiva, sostenendo che le autorità non avevano prima esaurito le azioni nei confronti dei debitori principali.

Normativa rilevante

La Corte esamina la convenzione TIR, in particolare gli articoli 8 e 11, nonché le note esplicative dell’allegato 6 e le condizioni dell’allegato 9. Vengono inoltre in rilievo il codice doganale comunitario, segnatamente gli articoli 91, 92, 96, 203 e 213, e il regolamento di applicazione n. 2454/93, in particolare gli articoli 455, 455 bis e 457.

Competenza della Corte sulla convenzione TIR

La Corte ribadisce che un accordo internazionale concluso dall’Unione è parte integrante dell’ordinamento dell’Unione e può essere interpretato in via pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Poiché la convenzione TIR è stata approvata a nome della Comunità ed è applicabile nell’ordinamento dell’Unione, la Corte è competente a interpretarne gli articoli 8 e 11.

Obbligo di rivolgersi prima al titolare del carnet TIR

Quanto all’articolo 8, paragrafo 7, della convenzione TIR, la Corte osserva che il testo non precisa quali atti concreti debbano essere compiuti per "chiedere il pagamento" alla persona direttamente tenuta. Per interpretarlo, tiene conto della nota esplicativa, parte integrante della convenzione, che indica come requisiti minimi la notifica del non appuramento dell’operazione TIR e/o la trasmissione della richiesta di pagamento al titolare del carnet.

La Corte esclude che l’obbligo di rivolgersi prima al debitore principale imponga alle autorità doganali di esaurire tutte le vie di riscossione, compresi eventuali giudizi o esecuzioni forzate. Un simile requisito trasformerebbe in modo improprio la responsabilità dell’associazione garante in una responsabilità meramente sussidiaria, mettendo a rischio la finalità della convenzione TIR, che è quella di facilitare il transito internazionale con un sistema di garanzia efficace e rapido.

Ne deriva che l’autorità doganale adempie l’obbligo di cui all’articolo 8, paragrafo 7, quando rispetta i requisiti minimi previsti dalla nota esplicativa. Nel caso concreto, tali requisiti erano stati rispettati, poiché il titolare del carnet era stato informato del non appuramento e invitato al pagamento prima dell’azione contro l’associazione garante.

Destinatario della merce e nozione di sottrazione al controllo doganale

La terza questione riguarda la possibilità di qualificare il destinatario come debitore ex articolo 203, paragrafo 3, terzo trattino, del codice doganale. La Corte ricorda che la sottrazione al controllo doganale si verifica quando un’azione od omissione impedisce, anche solo temporaneamente, all’autorità doganale di esercitare i controlli dovuti.

Tuttavia, la Corte precisa che la qualità di debitore del destinatario richiede una valutazione concreta: egli deve avere effettivamente acquisito o detenuto la merce e, al momento dell’acquisizione o ricezione, sapere o dover sapere ragionevolmente che si trattava di merce sottratta al controllo doganale. Tale valutazione dipende da elementi fattuali ed è rimessa al giudice nazionale.

La Corte esclude che possa operare una presunzione assoluta secondo cui, se il destinatario sa che la merce viaggiava con carnet TIR e non è provato che sia stata presentata alla dogana di destinazione, egli debba automaticamente sapere che la merce è stata sottratta al controllo doganale. Una simile interpretazione sarebbe incompatibile con il testo e la finalità dell’articolo 203, paragrafo 3, terzo trattino, e con la volontà del legislatore di determinare in modo completo i debitori dell’obbligazione doganale.

Irrilevanza dell’articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale nel caso TIR

La Corte chiarisce inoltre che l’articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale, che riguarda il transito comunitario esterno, non si applica ai trasporti effettuati in base a carnet TIR. Pertanto, il destinatario non può essere ritenuto, per questa sola disposizione, obbligato a presentare egli stesso la merce all’ufficio doganale di destinazione quando il trasporto avviene in regime TIR.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • è competente a interpretare gli articoli 8 e 11 della convenzione TIR;
  • l’articolo 8, paragrafo 7, della convenzione TIR è soddisfatto se le autorità doganali hanno compiuto i requisiti minimi richiesti dalla nota esplicativa prima di agire contro l’associazione garante;
  • gli articoli 203, paragrafo 3, terzo trattino, e 213 del codice doganale non consentono di considerare automaticamente il destinatario debitore in solido sulla base delle sole circostanze indicate dal giudice del rinvio.

Principi utili per la pratica

Per gli operatori doganali e gli intermediari, la sentenza conferma che la garanzia TIR opera come meccanismo di copertura effettiva del debito doganale, ma non richiede che l’amministrazione esaurisca ogni mezzo esecutivo contro il titolare prima di agire contro il garante. Per i destinatari delle merci, la semplice conoscenza del trasporto in regime TIR non basta, da sola, a fondare la responsabilità per sottrazione al controllo doganale: occorre una verifica concreta delle circostanze soggettive e oggettive del caso.

Come è indicizzato

Materieunione doganaletransito internazionale di mercicarnet tirresponsabilità dell’associazione garanteobbligazione doganale

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