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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21446/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’amministrazione finanziaria aveva emesso avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009 recuperando a tassazione IRES e IRAP su costi ritenuti indeducibili perché relativi a operazioni di acquisto di mosto considerate inesistenti. L’accertamento traeva origine da verifiche della Guardia di Finanza che avevano individuato i fornitori come soggetti privi di struttura operativa, qualificabili come cartiere. La società aveva impugnato l’atto; il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, mentre in appello la commissione regionale aveva annullato l’accertamento ritenendo che il pagamento delle fatture e la documentazione contabile facessero propendere per operazioni solo soggettivamente inesistenti. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme su accertamento, onere della prova e deducibilità dei costi, per avere la CTR qualificato le operazioni come soggettivamente inesistenti valorizzando indebitamente il pagamento delle fatture; 2) violazione delle norme sulla prova presuntiva e sull’onere probatorio, perché la CTR non avrebbe correttamente applicato i criteri di riparto della prova in presenza di operazioni fittizie e non avrebbe individuato il reale fornitore; 3) nullità per motivazione apparente, sostenendo che la CTR non avesse adeguatamente motivato sulla fittizietà dei fornitori e sul loro ruolo di meri emittenti di fatture.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di improcedibilità e inammissibilità del controricorso, ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso dell’Agenzia e ha rigettato il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria competente in diversa composizione anche per le spese. La Corte ha ritenuto errata la qualificazione operata dal giudice di merito e, soprattutto, l’applicazione del riparto dell’onere della prova: una volta dimostrata dall’Ufficio la fittizietà dei fornitori e l’inesistenza delle operazioni, spettava al contribuente provare l’effettività delle operazioni e, se del caso, la loro mera inesistenza soggettiva; il pagamento delle fatture e la regolarità formale della contabilità non sono elementi idonei a vincere la pretesa fiscale in un contesto di operazioni fittizie. È stato invece escluso il vizio di motivazione apparente, poiché la sentenza impugnata conteneva comunque una motivazione, sia pure giuridicamente non corretta.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    nei giudizi tributari di cassazione il ricorrente non è onerato, a pena di improcedibilità, della produzione del proprio fascicolo se questo è già acquisito al fascicolo d’ufficio trasmesso alla Corte, salvo restituzione irrituale del fascicolo di parte.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il principio di autosufficienza è rispettato quando gli atti e documenti rilevanti sono indicati e sinteticamente richiamati o trascritti nei passaggi essenziali, senza eccessivo formalismo.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come norma violata in relazione alla rettifica del reddito e alla prova delle operazioni inesistenti.

  • art. 2697 c.c.

    regola il riparto dell’onere della prova: l’Ufficio deve provare l’inesistenza oggettiva dell’operazione; poi il contribuente deve dimostrare l’effettività dell’operazione e, se del caso, la sola inesistenza soggettiva.

  • art. 109 T.U.I.R.

    i costi sono deducibili solo se effettivi, inerenti, certi e determinabili; il contribuente deve provarne tali requisiti, specie se l’operazione è contestata come fittizia.

  • art. 8 d.l. n. 16/2012

    la deducibilità dei costi è ammessa, per le operazioni soggettivamente inesistenti, solo al ricorrere dei requisiti sostanziali di effettività e degli altri presupposti fiscali.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni devono essere valutate secondo i criteri legali; in presenza di indizi di fittizietà dei fornitori, non basta il pagamento delle fatture per ritenere soggettivamente inesistente l’operazione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione al vizio di motivazione della decisione tributaria.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per il regime motivazionale delle decisioni del giudice tributario.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione è apparente solo quando manchi realmente una argomentazione riconoscibile; non basta che la motivazione sia erronea.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    l’autosufficienza del ricorso deve essere interpretata in modo non formalistico e proporzionato al diritto al giusto processo.

Massime di principio

  • In materia di fatture per operazioni inesistenti, la distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva incide direttamente sul riparto dell’onere della prova e non può essere affrontata valorizzando solo elementi formali come il pagamento delle fatture o la regolarità contabile.
  • Se l’Amministrazione dimostra, anche mediante presunzioni, la fittizietà del fornitore e l’inesistenza dell’operazione, spetta al contribuente fornire prova rigorosa dell’effettività dell’operazione e, se invoca la sola inesistenza soggettiva, dell’esistenza del reale contraente e dei costi effettivamente sostenuti.
  • Il pagamento delle fatture, la correttezza formale della contabilità e i mezzi di pagamento utilizzati non sono di per sé idonei a provare la reale esistenza dell’operazione quando tali elementi possono essere funzionali a simulare un’operazione fittizia.
  • La motivazione è apparente solo quando manca un reale percorso argomentativo; non ricorre se il giudice espone comunque le ragioni della decisione, anche se tali ragioni sono giuridicamente errate.
  • Nei giudizi tributari di cassazione, l’onere di produzione documentale va coordinato con la peculiarità del fascicolo d’ufficio, sicché non è richiesto un formalismo eccessivo nella produzione degli atti e documenti già acquisiti al fascicolo del processo di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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