Sentenza del 21/01/2020 n. 509 - Comm. Trib. Prov. Catania
IVA - cessione d'azienda - debito tributario risultante dai libri obbligatori - responsabilità del solo cessionario - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che, in caso di cessione d'azienda, cedente e cessionario sono responsabili in solido per il pagamento delle imposte e delle sanzioni; non rileva a favore del cedente il fatto che il cessionario fosse consapevole del debito tributario per essere stato menzionato nei libri obbligatori. Pertanto l'addebito a carico del cessionario è stato confermato e la pretesa dell'Amministrazione è stata accolta nella parte rilevante.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sulla responsabilità per debiti IVA risultanti dai libri obbligatori in relazione a una cessione d'azienda: il cessionario contestava di dover rispondere unitamente al cedente o sosteneva di poter essere considerato unico responsabile/di avere rilievo a suo favore la circostanza che il debito fosse noto per la sua menzione nei libri obbligatori.
Norme richiamate
Art. 14 D.Lgs. 472/1997
L'art. 14 disciplina la responsabilità per violazioni tributarie e è interpretato nel senso che, in caso di cessione d'azienda, sussiste responsabilità solidale del cedente e del cessionario per le imposte e le sanzioni riferibili al periodo precedente il trasferimento.
Corte di Cassazione, sez. trib., 20/11/2020 n. 26480
La Cassazione ha confermato il principio giurisprudenziale per cui la menzione del cessionario nei libri obbligatori o la sua consapevolezza del debito non escludono la responsabilità solidale del cedente; la pretesa erariale può essere esercitata nei confronti di entrambi.
Massime di principio
- In una cessione d'azienda il fisco può agire per il recupero delle imposte e delle sanzioni nei confronti sia del cedente sia del cessionario: la responsabilità è solidale.
- La presenza del debito nei libri obbligatori e la consapevolezza del cessionario non esonerano il cedente dalla responsabilità tributaria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
- L'Amministrazione può quindi scegliere di riscuotere l'intero credito dall'una o dall'altra parte; il cessionario, se obbligato, mantiene poi azione di rivalsa o di regresso nei confronti del cedente secondo le norme e gli accordi contrattuali.
- Per tutelarsi, i cessionari dovrebbero effettuare approfondita due diligence fiscale e prevedere garanzie contrattuali (indennità, escrows, clausole di retrocessione) e, se possibile, acquisire certificazioni/posizioni tributarie del cedente prima del trasferimento.
- I cedenti dovrebbero regolarizzare la posizione fiscale prima della cessione o negoziare nel contratto forme di garanzia e la specifica disciplina della responsabilità per debiti pregressi per limitare l'esposizione.
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