Regolamento (UE) 2018/913
Regolamento (UE) 2018/913 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro dei contingenti tariffari autonomi già aperti dal regolamento (UE) n. 1388/2013 per garantire approvvigionamento sufficiente di taluni prodotti non adeguatamente prodotti nell’Unione e prevenire perturbazioni di mercato. Introduce sette nuovi contingenti a dazio zero, aumenta i volumi di otto contingenti esistenti e modifica la designazione di tre prodotti. Le modifiche si applicano dal 1o luglio 2018 per evitare interruzioni nel regime contingentale.
Modifica del regolamento (UE) n. 1388/2013 sui contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali.
Ambito di applicazione
Si applica ai contingenti tariffari autonomi dell’Unione relativi ai prodotti elencati negli allegati I e II, con effetti sulle importazioni nell’Unione dei prodotti agricoli e industriali ivi descritti. Incide sugli operatori economici che importano tali merci e, per alcuni prodotti, la sospensione del dazio è subordinata al controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Le modifiche si applicano a decorrere dal 1o luglio 2018; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
Modifica dei contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 1388/2013, che disciplina l’apertura e la gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per prodotti la cui produzione interna è insufficiente. L’obiettivo dichiarato è garantire un approvvigionamento regolare, evitare perturbazioni del mercato e consentire l’importazione di determinati prodotti a dazio ridotto o nullo.
Finalità e contesto
I considerando evidenziano che, per alcuni prodotti agricoli e industriali, l’industria dell’Unione non è in grado di soddisfare pienamente la domanda. Per questo motivo il legislatore dell’Unione ritiene opportuno aprire nuovi contingenti, aumentare quelli esistenti e modificare alcune designazioni tecniche, assicurando continuità al regime a decorrere dal 1o luglio 2018.
Modifiche introdotte all’allegato del regolamento n. 1388/2013
L’articolo 1 dispone tre tipi di interventi sulla tabella dell’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013:
- soppressione di tutti gli asterischi dall’ordine numerico nella prima colonna;
- inserimento di sette nuove righe corrispondenti ai contingenti con numeri d’ordine 09.2726, 09.2728, 09.2684, 09.2730, 09.2732, 09.2734 e 09.2736;
- sostituzione delle righe relative ai contingenti con numeri d’ordine 09.2700, 09.2624, 09.2647, 09.2648, 09.2682, 09.2696, 09.2697, 09.2676, 09.2876, 09.2721 e 09.2643.
Nuovi contingenti aperti a dazio zero
L’allegato I introduce sette nuovi contingenti con dazio contingente pari a 0 %.
I prodotti e i volumi sono i seguenti:
- 09.2726: levomentolo, 185 tonnellate, periodo 1.7.-31.12;
- 09.2728: trifluoroacetato di etile, 200 tonnellate, periodo 1.7.-31.12;
- 09.2684: cloruro di 2,5-dimetilfenilacetile, 125 tonnellate, periodo 1.7.-31.12;
- 09.2730: 4,4′-metandiildianilina in granuli destinata alla produzione di prepolimeri, 100 tonnellate, periodo 1.7.-31.12;
- 09.2732: fluazinam con purezza pari o superiore al 98,5 %, 100 tonnellate, periodo 1.7.-31.12;
- 09.2734: lastre o fogli multilayer con strato di ceramica al nitruro di silicio, rame raffinato e parziale rivestimento in argento, 3 500 000 pezzi, periodo 1.7.-31.12;
- 09.2736: nastro o foglio in lega di alluminio e magnesio destinato alla fabbricazione di listelli per tapparelle, 300 tonnellate, periodo 1.7.-31.12.2018.
Per alcuni di questi prodotti è richiamata la destinazione particolare, con sospensione dei dazi subordinata al controllo doganale ex articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Incremento dei contingenti esistenti
L’allegato II sostituisce le righe relative a undici contingenti preesistenti, mantenendo il dazio contingente allo 0 % ma aumentando i volumi. I prodotti interessati includono, tra gli altri, propan-1-olo, etilvanillina, solfato di dimetile, anilina ad alta purezza, due lattoni impiegati nell’industria delle fragranze, additivi per lubrificanti, tessuti gommati per tetti retraibili e schede di alimentazione per prodotti elettronici.
I volumi aggiornati comprendono, ad esempio:
- 15 000 tonnellate per il propan-1-olo;
- 1 950 tonnellate per l’etilvanillina;
- 140 tonnellate per un additivo stabilizzante per PVC;
- 18 000 tonnellate per il solfato di dimetile;
- 150 000 tonnellate per l’anilina;
- 6 000 kg per ciascuno dei due lattoni;
- 50 tonnellate per le preparazioni a base di C.I. Pigment Red 48:2;
- 900 tonnellate per gli additivi per oli lubrificanti;
- 375 000 m2 per i tessuti gommati e stratificati;
- 15 000 000 pezzi per le schede di alimentazione.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma le modifiche sostanziali si applicano dal 1o luglio 2018, in modo da evitare discontinuità nella gestione dei contingenti tariffari.
Rapporti con altri atti dell’Unione
Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013, che costituisce la base del sistema di contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali. Per la clausola di destinazione particolare richiama inoltre il regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 254, relativo al Codice doganale dell’Unione.
Disposizioni principali
Apertura di nuovi contingenti tariffari a dazio zero
L’allegato I inserisce sette nuovi contingenti tariffari autonomi nel regolamento (UE) n. 1388/2013, con effetto dal 1o luglio 2018. I prodotti sono: levomentolo, trifluoroacetato di etile, cloruro di 2,5-dimetilfenilacetile, 4,4′-metandiildianilina in granuli destinata alla produzione di prepolimeri, fluazinam ad elevata purezza, lastre/fogli multilayer con nitruro di silicio e rame con parziale rivestimento in argento, e nastro/foglio in lega di alluminio e magnesio destinato alla fabbricazione di listelli per tapparelle. I volumi e i periodi contingentali sono specificati per ciascuna voce, con dazio contingente pari a 0 %.
Aumento dei volumi dei contingenti esistenti
L’allegato II sostituisce le righe relative a undici contingenti già esistenti, incrementandone i volumi perché l’aumento è ritenuto nell’interesse degli operatori economici dell’Unione. Tra i prodotti interessati figurano propan-1-olo, etilvanillina, un additivo stabilizzante per PVC, solfato di dimetile, anilina ad alta purezza, due lattoni (decan-5-olide e dodecan-5-olide), preparazioni a base di C.I. Pigment Red 48:2, additivi per oli lubrificanti, tessuti gommati e stratificati per tetti retraibili di veicoli a motore e schede di alimentazione per prodotti delle voci 8521 e 8528. Tutti i contingenti restano a dazio 0 % e con periodo contingentale, in linea generale, 1.1.-31.12.
Modifica della designazione di alcuni prodotti
Per tre prodotti viene modificata la designazione nel testo del regolamento (UE) n. 1388/2013, in coordinamento con gli allegati del presente regolamento. Il testo non dettaglia ulteriormente tali modifiche oltre al rinvio alle righe sostituite negli allegati.
Decorrenza e urgenza applicativa
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o luglio 2018. La decorrenza anticipata è giustificata dall’esigenza di evitare interruzioni nell’applicazione del regime contingentale e di rispettare gli orientamenti della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi.
Regime doganale speciale per alcuni prodotti
Per i prodotti contrassegnati dalla nota (2), la sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione).
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