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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/915

Regolamento (UE) 2018/915 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

Normativa europea32018R0915

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro delle possibilità di pesca 2018 stabilito dal regolamento (UE) 2018/120, recependo nuovi pareri scientifici e decisioni di organismi internazionali e regionali. Introduce il divieto di cattura dello squalo balena, adegua diversi TAC e contingenti per le principali specie interessate, e modifica alcune tabelle tecniche degli allegati. Le modifiche sui limiti di cattura si applicano in via retroattiva dal 1° gennaio 2018, mentre i nuovi divieti sullo squalo balena operano dalla data di entrata in vigore.

Modifica il regolamento (UE) 2018/120 aggiornando per il 2018 alcune possibilità di pesca, TAC, contingenti e divieti relativi a specifici stock ittici e alla flotta ICCAT.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, per effetto dei contingenti e delle autorizzazioni di pesca, ai pescherecci dell’Unione che operano nelle acque dell’Unione e, per alcune specie/stock, in determinate acque non dell’Unione o nella zona di competenza di organizzazioni regionali di gestione della pesca. Incide sulle possibilità di pesca per il 2018 di alcuni stock ittici e gruppi di stock, con modifiche a divieti, TAC e ripartizioni settoriali; include inoltre una misura con applicazione retroattiva al 1° gennaio 2018 per le disposizioni sui limiti di cattura, salvo i divieti su squalo balena che si applicano dalla data di entrata in vigore. Non disciplina in generale altri settori estranei alla pesca.

Modifica delle possibilità di pesca 2018

Il regolamento (UE) 2018/915 del Consiglio interviene sul regolamento (UE) 2018/120, che stabilisce per il 2018 le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione. L’atto recepisce pareri scientifici del CIEM e decisioni di organismi internazionali e regionali di gestione della pesca, con l’obiettivo di aggiornare divieti, TAC e ripartizioni dei contingenti.

Ambito materiale e finalità

Le modifiche riguardano essenzialmente la disciplina della conservazione e dello sfruttamento delle risorse biologiche marine. Il regolamento interviene sia su specie singole sia su tabelle di contingenti e catture accessorie, incidendo su stock presenti nelle zone CIEM 2a, 3a, 4, 7, 8c e in altre aree rilevanti, nonché sulla zona della convenzione SPRFMO e su profili connessi all’ICCAT.

Divieti di cattura: squalo balena

Una delle modifiche principali è l’inserimento dello squalo balena (Rhincodon typus) tra le specie vietate. In particolare:

  • all’articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la lettera x), che vieta lo squalo balena in tutte le acque;
  • all’articolo 45, paragrafo 1, è aggiunta la lettera r), che vieta lo squalo balena nelle acque dell’Unione.

La motivazione espressa è l’inserimento della specie nell’appendice I della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica.

Le principali variazioni di TAC e contingentamento

L’allegato IA del regolamento (UE) 2018/120 viene modificato in più punti.

Per i lepidorombi nella zona 7:

  • la tabella è sostituita;
  • viene prevista una flessibilità interzonale del 25 % dalla sottozona CIEM 7 alle divisioni 8a, 8b, 8d e 8e per gli Stati membri con contingenti in entrambe le zone;
  • il testo indica inoltre che il 5 % del contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

Per il gamberello boreale (Pandalus borealis) nella zona 3a:

  • il contingente dell’Unione è fissato a 3 327 tonnellate nello Skagerrak;
  • il TAC è indicato pari a 6 230 tonnellate;
  • il contingente è di tipo precauzionale;
  • non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 per i trasferimenti dal 2019 al 2018.

Per lo spratto e le catture accessorie connesse nelle acque dell’Unione delle zone 2a e 4:

  • il contingente dell’Unione è pari a 166 545 tonnellate;
  • il TAC è pari a 177 545 tonnellate;
  • il periodo di pesca va dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019;
  • fino al 2 % del contingente può consistere in catture accessorie di merlano;
  • le catture accessorie di merlano e quelle imputate ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non possono superare complessivamente il 9 % del contingente.

Per l’aringa nelle acque dell’Unione delle zone 7g, 7h, 7j e 7k viene soppresso il richiamo all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento.

Per la busbana norvegese e le catture accessorie connesse nella zona 3a e nelle acque dell’Unione delle zone 2a e 4:

  • la tabella è sostituita;
  • il contingente dell’Unione è fissato a 85 265 tonnellate;
  • il periodo di pesca è dal 1° novembre 2017 al 31 ottobre 2018;
  • fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano;
  • tali catture accessorie, sommate a quelle imputate ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, non possono superare complessivamente il 9 % del contingente;
  • per Germania e Paesi Bassi valgono inoltre limiti quantitativi dedicati e l’indicazione che il contingente è prelevabile solo nelle acque dell’Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

Per lo scampo (Nephrops norvegicus) nella zona 8c:

  • il TAC è fissato a 2 tonnellate;
  • il contingente dell’Unione è pari a 2 tonnellate;
  • l’utilizzo è riservato esclusivamente a una pesca ricognitiva per la raccolta di dati CPUE nell’unità funzionale 25;
  • la pesca può svolgersi in agosto e settembre, con cinque bordate al mese, e con osservatori a bordo.

Misure SPRFMO sul sugarello cileno

Nell’allegato IJ, relativo alla zona della convenzione SPRFMO, la tabella sul sugarello cileno (Trachurus murphyi) viene sostituita. Il TAC dell’Unione è pari a 35 186 tonnellate, ripartite tra Germania, Paesi Bassi, Lituania e Polonia. Il regolamento precisa che il TAC è analitico e che non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Aggiornamento della capacità di flotta per l’ICCAT

L’allegato IV, sezione 4, tabella A, è sostituito per aggiornare il numero di pescherecci per categorie di attrezzi e Stati membri interessati dal piano ICCAT sul tonno rosso. La tabella riguarda Cipro, Grecia, Croazia, Italia, Francia, Spagna e Malta, e il regolamento richiama espressamente il piano di pesca, capacità e ispezione dell’Unione approvato dall’ICCAT dopo la trasmissione da parte dell’Unione il 15 febbraio 2018.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le disposizioni si applicano, in via generale, a decorrere dal 1° gennaio 2018. Tuttavia, i nuovi divieti relativi allo squalo balena di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, si applicano solo dalla data di entrata in vigore.

Il testo precisa inoltre che la retroattività per i limiti di cattura non lede la certezza del diritto né il legittimo affidamento, perché le possibilità di pesca interessate non risultavano ancora esaurite. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Divieto per lo squalo balena

Inserisce lo squalo balena (Rhincodon typus) tra le specie vietate all’articolo 13, paragrafo 1, con divieto in tutte le acque, e all’articolo 45, paragrafo 1, con divieto nelle acque dell’Unione. La modifica deriva dall’inserimento della specie nell’appendice I della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica.

Adeguamento dei TAC e dei contingenti in allegato IA

Sostituisce le tabelle relative a lepidorombi nella zona 7, gamberello boreale nella zona 3a, spratto e catture accessorie nelle acque dell’Unione delle zone 2a e 4, busbana norvegese nella zona 3a e nelle acque dell’Unione delle zone 2a e 4, e scampo nella zona 8c. Tra gli elementi principali: flessibilità interzonale del 25 % per i lepidorombi dalla zona 7 alle divisioni 8a, 8b, 8d e 8e; quota UE di 3 327 tonnellate per il gamberello boreale nello Skagerrak; TAC di 177 545 tonnellate per lo spratto nel Mare del Nord nel periodo 1° luglio 2018-30 giugno 2019; possibilità di pesca ricognitiva per lo scampo nell’unità funzionale 25 della divisione 8c; adeguamento della busbana norvegese con TAC analitico e condizioni specifiche.

Modifica della tabella sullo spratto e sulle catture accessorie

Per lo spratto e le catture accessorie connesse nelle acque dell’Unione delle zone 2a e 4, fissa l’Unione a 166 545 tonnellate e il TAC complessivo a 177 545 tonnellate. Prevede il periodo di pesca dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 e autorizza fino al 2 % di catture accessorie di merlano, con limite complessivo del 9 % rispetto alle catture imputate ai diversi meccanismi previsti dal regolamento (UE) n. 1380/2013.

Modifiche per aringa e busbana norvegese

Sopprime, nella tabella dell’aringa nelle acque dell’Unione delle zone 7g, 7h, 7j e 7k, il richiamo all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento. Per la busbana norvegese e le catture accessorie connesse, il contingente dell’Unione è fissato a 85 265 tonnellate, con possibilità di pesca dal 1° novembre 2017 al 31 ottobre 2018 e con disciplina specifica per i contingenti di Danimarca, Germania e Paesi Bassi.

Contingente per lo scampo nella zona 8c

Per lo scampo (Nephrops norvegicus) nella zona 8c prevede un contingente UE di 2 tonnellate, assegnato alla Spagna, con possibilità di pesca limitata alle catture effettuate nell’ambito di una pesca ricognitiva per la raccolta di dati CPUE nell’unità funzionale 25, nei mesi di agosto e settembre, con cinque bordate al mese e con osservatori a bordo.

Recepimento delle misure SPRFMO sul sugarello cileno

Sostituisce nell’allegato IJ la tabella relativa al sugarello cileno (Trachurus murphyi) nella zona della convenzione SPRFMO, fissando un TAC dell’Unione di 35 186 tonnellate, ripartito tra Germania, Paesi Bassi, Lituania e Polonia. Il TAC è classificato come analitico e non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Aggiornamento del piano ICCAT e della capacità di flotta

Modifica l’allegato IV, sezione 4, tabella A, relativa al numero di pescherecci autorizzati per il tonno rosso e altre categorie di flotta in vari Stati membri (Cipro, Grecia, Croazia, Italia, Francia, Spagna, Malta). L’aggiornamento è coerente con il piano di pesca, di capacità e di ispezione dell’Unione approvato dall’ICCAT e comunicato il 3 aprile 2018.

Decorrenza e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 1° gennaio 2018, ma le modifiche di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, cioè i nuovi divieti sullo squalo balena, si applicano solo dalla data di entrata in vigore. Il legislatore precisa che l’applicazione retroattiva ai limiti di cattura non pregiudica certezza del diritto e legittimo affidamento, poiché le possibilità di pesca non erano ancora esaurite.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marineorganizzazioni regionali della pescaquote e contingentidivieti di cattura

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